protezione dati personali

Intelligenza artificiale e privacy, i 5 punti critici di una relazione pericolosa

I progressi raggiunti negli ultimi anni dalle tecniche di elaborazione di dati dei sistemi di Intelligenza Artificiale hanno consentito un aumento esponenziale della loro presenza nella realtà quotidiana, facendo emergere concrete problematiche legali in diverse aree. Un focus sulle questioni in materia di data protection

Pubblicato il 01 Feb 2019

Niccolò Anselmi

Dentons Europe Studio Legale Tributario

Giangiacomo Olivi

Dentons Europe Studio Legale Tributario

Artificial Intelligence

La tutela dei dati personali è una delle aree giuridiche più interessate dalla diffusione e pervasività dei sistemi di intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, proprio perché questi ultimi pongono alla base del loro funzionamento l’elaborazione, l’analisi e il trattamento di grandi quantitativi di informazioni e, nella maggior parte dei casi, di dati personali.

Partendo da questo assunto, si comprende come ogni principio e istituto giuridico in materia di tutela di dati personali sia direttamente coinvolto  – non solo astrattamente – dalla diffusione dei sistemi AI. In questa sede, quindi, proviamo a esporre alcune delle questioni introdotte dai sistemi AI in materia di tutela dei dati personali (o data protection).

AI, tutela dei dati personali e Gdpr

Prima di entrare nel merito delle questioni che l’intelligenza artificiale pone in materia di tutela di dati personali, è opportuno ricordare che, ai fini della successiva trattazione, saranno presi in considerazione gli istituti giuridici, i principi e le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation, “GDPR”) che, come noto, è in vigore su tutto il territorio dell’Unione Europea (ovviamente, Italia compresa) a partire dal 25.05.2018.

Qui di seguito indichiamo un sintetico elenco delle principali tematiche che si pongono in materia di tutela di dati personali alla luce dei principi e delle disposizioni del GDPR:

  • finalità del trattamento: qualsiasi trattamento di dati personali può essere svolto solo nei limiti di specifiche e predeterminate finalità[1]. Un sistema AI, nelle prime fasi della sua operatività, tratta dati per scopi e finalità predeterminati; tuttavia, nell’ambito della propria “autonoma” capacità di adattamento all’ambiente circostante e conseguente modifica dei suoi comportamenti (c.d. “machine learning”), potrebbe iniziare a trattare i medesimi dati per finalità diverse rispetto a quelle inizialmente prospettate, sulle quali né il soggetto interessato (cioè, il soggetto i cui dati sono trattati) né il titolare (cioè, il soggetto che tratta i dati) hanno consapevolezza e controllo;
  • base giuridica per il trattamento: ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il trattamento può avvenire, oltre che per finalità predeterminate, solo in presenza di idonee “basi giuridiche”, cioè condizioni alle quali il trattamento è considerato lecito[2]. Laddove il trattamento di dati non sia strettamente necessario per il mero accesso o utilizzo di servizi forniti da sistemi AI (e quindi non rientri nella base giuridica dell’esecuzione di obbligazioni contrattuali tra titolare e interessato), è arduo il rinvenimento di una ulteriore base giuridica idonea ai sensi dell’art. 6 del GDPR;
  • chiarezza dei ruoli: il funzionamento dei sistemi AI presuppone, solitamente, il coinvolgimento di numerosi soggetti, che ricoprono ruoli privacy di natura diversa. Oltre – ovviamente – al soggetto interessato e al titolare del trattamento, sono spesso presenti numerosi ulteriori soggetti (ad esempio, fornitori di servizi accessori, o terzi ai quali i dati trattati sono comunicati per particolari scopi) che svolgono talvolta il ruolo di responsabili del trattamento (il responsabile, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, è il soggetto che tratta dati per conto del titolare, sotto le istruzioni impartite da quest’ultimo), talvolta il ruolo di ulteriori autonomi titolari. Nell’ambito dell’operatività dei sistemi AI, non è infrequente che i ruoli privacy spettanti a ciascun soggetto non siano ben chiari e definiti. Spesso, ad esempio, coloro che dovrebbero operare solo in qualità di responsabili pongono in essere anche finalità autonome di trattamento, ponendosi come ulteriori titolari;
  • elaborazione di molteplicità di informazioni: i sistemi AI elaborano e trattano molteplicità di dati personali e informazioni. E’ anche frequente che, dalla elaborazione di dati non personali[3], i sistemi AI riescano a trarre dati personali relativi non solo ai comportamenti e alle abitudini di vita e di consumo degli interessati, ma in alcuni casi anche alla sfera più intima e privata: ad esempio, i cosiddetti dati personali appartenenti a categorie particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR (es. stato di salute, convinzioni religiose, vita sessuale, ecc.);
  • controlli e audit: in generale il GDPR richiede che si possano svolgere adeguati audit nei confronti di chi tratta i dati personali, a vario titolo. Non è sempre agevole svolgere controlli sul funzionamento e il trattamento di dati personali posto in essere da sistemi AI. Questi ultimi, quindi, appaiono spesso “impenetrabili” da soggetti diversi dai fornitori dei servizi di AI, e ciò può comportare la violazione di disposizioni contrattuali (laddove sono disciplinati diritti di audit) o normative (si pensi, ad esempio, ai diritti degli interessati disciplinati agli artt. 16-22 del GDPR, in base ai quali questi hanno diritto, tra le altre cose, a disporre di informazioni circa i dati personali trattati, le logiche del trattamento e l’eventuale trasferimento dei dati a terzi).

Quelle sopra accennate sono le principali tematiche che si pongono oggi in tema di AI e tutela dei dati personali.

Non bisogna commettere l’errore di valutarle solo come “criticità” da affrontare e superare o limitare: un approccio a queste tematiche che sia etico (e ovviamente conforme alla normativa applicabile, GDPR in primis) consentirà di trasformarle in vere e proprie opportunità, la cui corretta gestione conferirà agli operatori di settore che sapranno cogliere queste sfide un evidente vantaggio competitivo.

Cosa è “intelligenza artificiale”? Possibili definizioni

[1] Si tratta di un principio fondamentale sia secondo il GDPR, sia ai sensi della precedente disciplina comunitaria portata dalla Direttiva 95/46/CE, da cui deriva il D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che peraltro è stato modificato dal D. Lgs. 101/2018 proprio alla luce del GDPR.

[2] In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 6 del GDPR il trattamento è lecito se avviene dietro consenso espresso dall’interessato (art 6(1)(a) del GDPR), per esecuzione di obbligazioni contrattuali o precontrattuali tra interessato e titolare (art 6(1)(b) del GDPR), per adempimento di obblighi normativi in capo al titolare (art 6(1)(c) del GDPR), per proteggere gli interessi vitali dell’interessato o di altra persona (art 6(1)(d) del GDPR) per eseguire interessi pubblici o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art 6(1)(e) del GDPR), o per il conseguimento di un legittimo interesse del titolare (art 6(1)(f) del GDPR).

[3] Per completezza, segnaliamo che per “dato personale” si intende, ai sensi dell’art. 4(1) del GDPR, “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

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