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La nostra vita su Facebook vale mille euro l’anno: l’ordinanza del Tribunale di Bologna

Nella cancellazione immotivata di un profilo social si può rilevare la grave lesione di un diritto della personalità che riconosce tutela nel nostro ordinamento e il danno derivante deve essere calcolato anche relativamente alla perdita dei contatti intessuti nel tempo in cui è stato usato il social.

Pubblicato il 27 Apr 2021

Antonino Polimeni

Avvocato, Polimeni.Legal

Valentina Sforza

consulente legale

facebook

Quanto vale la perdita di relazioni, contatti e messaggi nel caso di cancellazione del nostro profilo social?

Lo ha quantificato il Tribunale di Bologna con un’ordinanza del 10 marzo 2021 ha condannato la società Facebook Ireland Ltd al risarcimento per un ammontare di 14.000 euro per aver cancellato un profilo privato e due pagine a esso connesse senza esplicitare alcun motivo, e dunque in palese violazione delle obbligazioni assunte dal social network attraverso il perfezionamento del contratto.

Iscrizione ai social e condizioni d’uso

Nel momento in cui si decide di aprire un account su un social network, si devono necessariamente accettare le condizioni d’uso volte a regolare il rapporto tra ciascun utente e la piattaforma social, imposte dalla società che lo gestisce.

Si può leggere nelle condizioni d’uso di Facebook e precisamente nel capo relativo alla sospensione e chiusura dell’account, che nell’ipotesi in cui Facebook decidesse di agire in tal senso, informerà l’utente e illustrerà le opzioni a sua disposizione per richiedere una revisione, a meno che ciò esponga Facebook o altri a responsabilità legale, danneggi la community di utenti Facebook, comprometta o interferisca con l’integrità o il funzionamento di servizi, sistemi o Prodotti di Facebook, siano presenti restrizioni dovute a limiti tecnici oppure ove sia vietato farlo per motivi legali. Si evince dunque la necessaria previa comunicazione di Facebook relativa alla procedura da seguire e alla esposizione delle motivazioni che hanno portato alla chiusura eventuale dell’account.

Il regolamento P2B

Detta esigenza è marcata anche dal nuovo Regolamento 2019/1150, il cosiddetto regolamento P2B che, nel regolare i rapporti tra le grandi piattaforme e le aziende private presenti sui social, impone vari obblighi di informazione nel caso in cui la piattaforma voglia comminare una sanzione ai vari account aziendali.

La mediazione P2B: come funziona e cosa cambia con le nuove norme Ue

Tuttavia Facebook, al momento della redazione del presente articolo, non ha adempiuto ad alcuna delle prescrizioni del regolamento e già sol per questo, una eventuale improvvisa cancellazione dell’account o una sospensione priva di motivazione, comportano un illecito e pertanto sono passibili di risarcimento del danno, da intendersi come danno all’immagine ma anche danno da lucro cessante, corrispondente ad un (provato) calo di conversioni dovuto al blocco delle pagine e delle campagne.

Per quel che riguarda gli utenti che agiscono personalmente, invece, al momento la legge non prevede alcun obbligo procedurale specifico e allora dobbiamo rifarci a quanto stabilito da termini e condizioni: nel caso di disattivazione dell’account di Facebook bisognerà seguire le indicazioni poste in uno specifico form, al fine di ottenere la riattivazione dell’account stesso e richiedere la motivazione che ha portato a tale misura.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna

In questo contesto si inserisce il Tribunale di Bologna.

Se quindi, da una parte, deve riconoscersi come legittimo il potere del social di bannare gli utenti che non rispettano le condizioni d’uso, dall’altra, nel momento in cui questo avviene senza addurre una logica e non contraddittoria motivazione non si può far altro che rilevare una lesione alla libertà di espressione. Il regolamento contrattuale non prevede il diritto del gestore di recedere unilateralmente e senza una causa tassativamente stabilita nello stesso, infatti, come indica anche l’ordinanza, la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account è prevista soltanto per le giuste cause con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni sottese; di conseguenza la cancellazione di un profilo personale e di pagine a esso collegate in assenza di alcuna violazione delle condizioni d’uso da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi motivazione circa le ragioni della rimozione, determina un inadempimento del gestore.

La vicenda che vede contrapposta Facebook e un privato e quindi la relativa pronuncia adottata dal Tribunale di Bologna va immersa in uno scenario più vasto che vede contrapporsi, sempre più spesso, il social più famoso del mondo e i suoi utenti, i quali sono sempre più consci del valore dei propri dati e quindi decisi nel difendere i propri diritti all’interno del mondo digitale.

La decisione del Tribunale bolognese è interessante poiché inquadra la vicenda come danno contrattuale nel rapporto tra utente che ha subito una cancellazione immotivata e piattaforma social posta l’evidente violazione delle obbligazioni assunte l’inottemperanza agli obblighi informativi che si sono venuti a creare con il perfezionamento del contratto.

Nella cancellazione immotivata di un profilo social, dunque è possibile rilevare la grave lesione di un diritto della personalità che riconosce tutela nel nostro ordinamento, il danno derivante deve essere calcolato non solo in considerazione di quanto sopra detto, ma anche relativamente alla perdita di tutti i contatti intessuti per tutto il tempo in cui è stato utilizzato il social network, e di tutti i dati costituenti l’account stesso; va inoltre considerato che laddove la pagina che ha subito ingiustamente la rimozione sia una pagina che svolgeva un’attività per la quale ha attivato campagne pubblicitarie deve essere riconosciuta a questa il risarcimento derivante dall’interruzione dell’attività a esse collegata.

Afferma il Tribunale che “Facebook non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero. L’esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni anche tale dato non è stato contestato ex art. 115, primo comma c.p.c.), è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione”.

Il risarcimento

La cancellazione del profilo di un utente, operata senza alcuna motivazione da parte della società, deve essere dunque risarcita.

Ma come viene quantificato il risarcimento del danno derivante da lesione alla vita di relazione?

Il Tribunale di Bologna è molto chiaro su questo: il valore per la perdita di relazioni, contatti e messaggi viene quantificato in via equitativa in €10.000, mentre la perdita delle pagine non riferite al lavoro, bensì ad hobbies del ricorrente viene quantificata in €2000 a pagina.

A voler considerare questa ordinanza come un primo tassello per la creazione di tabelle per la liquidazione del danno, possiamo concludere che la stima equivale ad €1000 euro l’anno, visto che il ricorrente era iscritto da 10 anni.

Va detto che, in riferimento al caso esaminato dal Tribunale bolognese, da una parte l’utilizzo dell’account avveniva per scopi personali e non professionali, quindi si potrebbe presumere un danno maggiore se il social venisse utilizzato per lavoro, mentre dall’altra il Giudice, tra le righe, ammette la possibilità che Facebook possa provare, con dati e strumenti tecnici, uno scarso utilizzo dell’account, circostanza che potrebbe ridurre l’entità del risarcimento.

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