Nuove forme di organizzazione del lavoro di matrice digitale hanno sciolto la prestazione lavorativa dal vincolo dell’orario e della etero-direzione, oltre che dal coordinamento spazio-temporale; ma il bilancio non è così positivo come si era prospettato. In questa nuova dimensione collettiva del rapporto di lavoro capita che non vengano garantite le tutele di origine costituzionale; responsabile anche il mancato intervento del legislatore.
L’impatto delle piattaforme sul mondo del lavoro
L’impatto che le web platforms sta avendo sul mondo del lavoro, da sempre gelosamente “protetto” da normative nazionali, anche di matrice costituzionale è, di fatto, uno degli aspetti meno mediatizzati della trasformazione globale e globalizzante indotta dal mondo di Internet.
La rete e lo sviluppo delle piattaforme digitali hanno contribuito ad abbattere i confini fra Stati in vari ambiti: si pensi in particolare ai problemi della libera circolazione di idee che contiene in sé anche aspetti negativi, come le fake news, e decostruttivi del sistema mediale tradizionalmente alla base delle democrazie occidentali.
Nel prisma della modernità liquida in cui si plasmano e generano gli attuali processi produttivi, le trasformazioni tecnologiche sono state foriere dell’apertura di nuovi spazi virtuali di intermediazione digitale. Da più parti definita come una rivoluzione, la sfida contemporanea della “quarta rivoluzione industriale” caratterizzata dal notevole uso dell’informatica, dell’intelligenza artificiale, della robotica e dalla gestione di enormi quantità di dati, cosiddetti big data, ha sottoposto le relazioni lavorative e le tutele ad esse preposte alle tensioni di uno sciame sismico dirompente non ancora assestatosi.
Un’economia a costo marginale zero
J. Rifkin a riguardo propose un’acuta osservazione parlando dell’eclissi del capitalismo e della parallela ascesa del primo nuovo paradigma economico dall’avvento del capitalismo nel XIX secolo, un ‘commons’ collaborativo, un’economia della condivisione fondata “sull’Internet delle cose” e sempre meno fondata sui lavoratori, ma soprattutto un’economia a costo marginale zero (Cfr. J. Rifkin, La società a costo marginale zero, Milano, 2014). Il dato verte, inesorabilmente, sulla instabilità apportata dalla tecnologia all’economia globale e sull’edulcorazione dei sistemi giuridici che si erano consolidati su un modello che aveva come riferimento l’impresa fordista, caratterizzata da una struttura aziendale gerarchica, una concezione dei tempi e dei luoghi di lavoro come elementi misurabili e coessenziali alla prestazione. Un modello, quello fordista, ormai tramutatosi in uno post-fordista “gonfiato con gli steroidi”, che ha così sostituito inesorabilmente la struttura aziendale piramidale con una dimensione collettiva del rapporto di lavoro. La prestazione lavorativa classica è stata sostituita con una fisiologicamente, se non ontologicamente, improntata sull’immettere nel mercato direttamente un prodotto finito, un servizio determinato e finito, piuttosto che porre le proprie energie lavorative a disposizione di una riorganizzazione finale eterodiretta dal datore di lavoro.
Questa rimodulazione delle forze produttive e del lavoro si è andata affermando con schemi giuridici poliformi, dipanando zone grigie difficilmente sondabili e disciplinabili, che hanno reso spesso retorica la risposta a queste domande: il dissoluto impiego del web ha sostenuto i processi produttivi e le relazioni lavorative o il “policentrismo della rete” (Cfr. P. Tullini, C’è lavoro sul web? in Labour and law issues, 2015) ha disarticolato il mondo del lavoro? Che ruolo hanno avuto le piattaforme d’intermediazione digitale in questo processo?
Il panorama del web, caratterizzato dall’autarchia, dalla incentivante accessibilità alla workforce e dalla costante reperibilità di informazioni personali, ha intessuto un legame congiunto, ma non sempre progressivo, fra crescita digitale ed opportunità occupazionali e reddituali.
La minuziosa diffusione delle nuove tecnologie digitali, concepite dal legislatore nazionale più spesso come una “piazza virtuale” con funzione di ausilio infrastrutturale e non come sviluppatrici autonome dell’intermediazione nel mercato del lavoro e celeri informatrici della ricognizione dei fabbisogni si è servita principalmente dell’abbattimento dei costi di transazione fra chi domanda e chi concede lavoro per disarticolare il lavoro concepito in termini tradizionali.
Le labour platform artefici del destino dei lavoratori
Il volano tramite il quale questo effetto si è potuto produrre, è rappresentato sicuramente dalle labour platforms, le artefici dei destini di molti lavoratori della cd. ‘digital economy’. Pensate come spazio digitale facilmente accessibile dal web per canalizzare efficacemente le informazioni del mercato del lavoro raccolte nell’etere, le labour platforms hanno assunto il ruolo di intermediario fra domanda e offerta di lavoro su scala mondiale: ciascun prestatore può, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, esser contattato da una domanda interessata all’offerta di lavoro ed essere per questo “assunto” in ragione di una tariffa prestabilita dal gestore della piattaforma.
Sono diverse le platforms, difatti, che propongono o, come sarebbe meglio rilevare, impongono, al lavoratore previsioni complete e inderogabili sulle modalità di svolgimento della prestazione, a fronte di una mera accettazione priva di negoziazione dilatando così un’asimmetria informativa e contrattuale che rende ancor più precaria la digitalizzazione del lavoro tramite il sistema on demand. Le asimmetrie informative del settore risultano spesso talmente inique da rendere, per il committente, estremamente agevole l’accesso al web per il reperimento di informazioni di qualunque genere ed entità relative al prestatore, quanto è specularmente difficile, per il prestatore, ottenere informazioni di qualunque genere ed entità relative al committente.
Lo strapotere dei neo-imperi digitali
Quasi sconosciuti per l’ordinamento giuridico italiani e ammantati dell’esaltazione mediatica, spesso questi committenti si rivelano neo-imperi digitali che vantano profitti notevoli a fronte della pubblicizzazione di un servizio offerto come di un ‘lavoretto’, un passatempo.
Nel dipanarsi di queste soluzioni sembra assistersi a una sorta di paralisi del dato giuridico costituzionale, incapace di adattarsi o essere adattato a fenomeni spesso a-territoriali e ad uno strumento, la rete Internet, non ancora completamente assorbita nei parametri tradizionali del costituzionalismo.
Negli ultimi decenni, dunque, si è riscontrato l’assurgere delle piattaforme digitali a vere e proprie fonti di creazione di nuovi rapporti di lavoro, dissimulando il ruolo di intermediarie nel mercato di lavoro e assurgendo al ruolo di datrici di lavoro occulte accrescendo l’esternalizzazione produttiva in virtù di un’area digitalizzata extraterritoriale.
Chi subisce il vero costo di questa rivoluzione digitale?
Occorre, eppure, domandarsi per chi sia prodotto questo beneficio: se l’impresa che opera in un dato segmento del mercato usufruisce dell’abbattimento dei costi del lavoro, rintraccia forza lavoro flessibile e detiene l’innegabile vantaggio di reperire prestazioni intermittenti, senza gli oneri dell’intestazione di un rapporto di lavoro subordinato, chi subisce il vero costo di questa rivoluzione digitale?
Se anche potesse esser definita come una rivoluzione del mondo del lavoro, una rivoluzione post-fordista, le problematicità nascenti dalla digitalizzazione del mondo del lavoro si pongono in una zona grigia difficilmente sondabile, con il rischio di apparire come uno stato di natura governato da un bellum omnium contra omnes.
La disparità del rischio a discapito del soggetto lavoratore, la perdita di sicurezza e protezione, la precarietà della posizione raggiunta potrebbe avere una “prospettiva di una riconquista da parte loro di una libertà di distribuzione del tempo tra l’attività retribuita e ogni altra attività o non-attività di cui è fatta la loro vita personale, familiare e sociale”, oppure potrebbe essere l’innesto di un impianto di servificazione merceologica del lavoratore, suffragato dall’assenza di regolazione normativa o quantomeno tipizzante.
Fra le principali peculiarità di questo nuovo lavoro on demand si consta la scarsa adattabilità delle protezioni inderogabili di rilievo costituzionale, come la limitazione dell’estensione temporale ad libitum della prestazione, il diritto al riposo, il diritto alle prestazioni sociali, all’interno del rapporto di lavoro; queste, più che deformazioni del mercato del lavoro, ne appaiono come le nuove fondamentali prerogative. Il mercato in cui opera l’offerta di lavoro digitale è un mercato in cui si sperimenta un confronto permanente con la concorrenza. Coloro che offrono gli stessi servizi, tendenzialmente esclusi dalle forme giuridiche tradizionali di tutela collettiva, si rivelano elementi fungibili nel mare magnum di reperimento di manodopera inesauribile. La richiesta di mansioni sempre meno qualificate e professionali si sposa perfettamente con questa tendenza e ne alimenta le proprietà esponendo la working class alla percezione della propria sostituibilità con il rischio di innescare una pericolosa race to the bottom; senza dimenticare che l’affievolirsi delle tutele giuridiche determina anche un altro ingente passaggio: il livellamento all’estremo ribasso del costo di queste unità.
La tecnologia, finto archetipo di progresso
L’esaltazione mediatica e politica dell’essere ‘imprenditori di se stessi’ offrendo il proprio lavoro direttamente al fruitore della prestazione, mediati solo dalla piattaforma digitale, ha reso la tecnologia protagonista dei rapporti produttivi nel mercato del lavoro, ma finto archetipo di progresso: l’obbligazione a cui il prestatore di lavoro adempie è sovente esattamente la medesima a cui avrebbe adempiuto senza la tecnologia; ma lo stesso lavoro che fino a qualche decennio fa avrebbe potuto svolgere per un unico datore di lavoro, adesso lo svolge per una pluralità indistinta di operatori che non possono o non riescono a garantire le tutele di origine costituzionale, stratificatesi in un complesso spettro legislativo e valorizzate dalla presenza del sindacato. Con il “passaggio dall’economia fordista, fondata sul lavoro, a quella post-fordista fondata sul rischio”, si corre il rischio di normalizzare la povertà e il rapporto di lavoro viene parcellizzato nei tempi e nelle esperienze contrattuali; al crescente sviluppo tecnologico si rischia di correlare, quindi, un abbassamento del tasso di occupazione e della retribuzione media.
Questa sostanziale tendenza ad un progresso tecnologico come sviluppo senza occupazione non risulta affatto solipsistica se si pensa che nei paesi industriali la crescita è ormai strutturalmente bassa, lasciando evidente il risultato per cui, al momento, la digitalizzazione del mondo del lavoro stia distruggendo più posti di lavoro di quanti ne stia creando. Il dato in questione troverebbe, in particolare e fra l’altro, conferme nei recenti studi autorevoli del “Global employment, risk of jobless recovery” dell’ILO, l’organizzazione del lavoro dell’ONU, nel rapporto dell’Unione Europea sui “i rischi della povertà lavorativa” e in un ampio studio dell’Economist in cui viene affermato come le innovazioni tecnologiche non favoriscano più l’occupazione.
Lo sviluppo tecnologico, la concorrenza internazionale e la globalizzazione dei mercati stanno implementando non soltanto la flessibilità, ma anche l’assorbimento dei cambiamenti da parte dei lavoratori. Questa intuizione si riverbera anche sulla qualità del lavoro, un lavoro, cioè, interconnesso, volubile e non più determinato nel tempo e nello spazio; le interconnessioni avvengono per mezzo e merito del web, in una nuova prospettiva geografica, ma precarizzate e instabili.
La digital economy ha lusingato il mercato promettendo la redenzione dall’inevitabile declino dell’organizzazione classica del lavoro, e disarticolando il concetto di prestazione ha sì incrementato l’abbattimento del costo del lavoro, ma ha reso la workforce, per questo, perennemente connessa, online. Tuttavia, anche il contesto del lavoro on demand è stato contaminato dalla spirale deflattiva innescata dal ribasso salariale dovuto alla crisi economica, per cui a fronte del principio di elasticità dell’impiego di forza lavoro, questa ha subito oltre che una precarizzazione della stabilità lavorativa, anche un depauperamento retributivo.
Nuove norme per il mercato del lavoro
L’introduzione di nuove tecnologie digitali ed informatiche nei luoghi di lavoro sta contribuendo a modificare l’organizzazione dell’orario di lavoro garantendo una maggiore flessibilità temporale, a differenza dei vecchi contratti di lavoro che sancivano con formule standard l’orario di entrata e l’orario di uscita, ma tale fenomeno si è reso passibile di causare una dilatazione del tempo di lavoro, soprattutto se si considera che la valutazione della prestazione del lavoratore avviene, tramite i feedback in termini di risultati edulcorando, nella prassi, il diritto fondamentale del lavoratore a vedere riconosciuto un periodo giornaliero e settimanale di riposo fra i turni. In tale contesto dominato da retribuzioni sempre più insoddisfacenti, uno dei dati più significativi riguarda, infatti, la propensione a lavorare sempre di più tramite digital labour, ma con retribuzioni inferiori.
In tale prospettiva è necessario un corpus di norme che regoli il mercato del lavoro, per sua stessa esistenza e definizione, tra i più esposti al rinnovamento e all’ascendente tecnologica, per prevenire la degradazione delle condizioni di lavoro. La rivoluzione digitale ha promosso, di fatto, un nuovo archetipo di lavoro, un lavoro digitale, in un’economia on demand dalle esigenze indefinite, in cui si è forgiato un nuovo prototipo di lavoratore che agisce in una dimensione smaterializzata, privo di vincoli di tempo e di spazio. Questo socialtipo, tradizionale nella ratio del rapporto di lavoro, nella prassi sta rivendicando spazio nella legislazione e ancor prima nella società, uno spazio in cui poter contrattare tutele, rivendicare diritti e proteggere la propria posizione sovente precaria.
Diverse ricostruzioni dottrinali dei fenomeni in tema, audaci ed ottimistiche, sono disposte a sostenere l’ascesa della tecnologia in una porzione crescente di economia digitalizzata del lavoro nell’appagante convinzione che l’offerta innovativa di lavoro genererà una corrispondente domanda innovativa di lavoro, facendo emergere moderne e tecnologizzate opportunità occupazionali; ma cosa succederebbe se queste esclusive opportunità non arrivassero mai?
Quella in atto avrebbe potuto essere una quarta rivoluzione industriale, qualora il legislatore avesse abbandonato l’ottica agnostica e fosse divenuto un acuto traduttore della modernizzazione tecnologica e dell’incremento di efficienza in politiche occupazionali e discipline normative mirate alla regolarizzazione dei fenomeni descritti.
Il risultato provvisorio è stato invece un elevatissimo dinamismo del mercato del lavoro a fronte di una scarsa o addirittura assente crescita occupazionale. Per il momento, più che una quarta rivoluzione, quella in atto potrebbe forse apparire come una scongiurabile retrocessione ad un potere absolutus del datore di lavoro ed una reificazione del lavoro umano; una retrocessione che è stata scongiurata e abiurata in passato, ma che sta riemergendo dagli abissi del substrato tecnologico più dirompente di prima.