L’Intelligenza artificiale si sta facendo strada nella professione giuridica (negli studi legali e notarili) e tanti temi sono sul tavolo, così come anche pregiudizi. Tra i rischi all’ordine del giorno, quello dell’inaridimento della prassi e di una “colonizzazione” americana (di aziende che producono queste tecnologie). Ma su tutto è importante porre la riflessione sull’importanza di una nuova formazione del giurista destinato a vivere l’età dell’AI.
AI è tutto ciò che non è ancora stato realizzato
Anche al giurista sprovvisto di speciali cognizioni tecnico/informatiche, quello con l‘Intelligenza Artificiale (AI) appare un appuntamento infinite volte rimandato. Se fantascienza e futurologia lo presentavano come imminente sin dagli anni 50 e 60 (la citazione di 2001 Odissea nello Spazio ha avuto il tempo di logorarsi), ci ritroviamo a mezzo secolo di distanza senza neppure poter contare su una definizione generalmente accettata. Personalmente trovo brillante la trovata di chi ha definito l’AI, molto semplicemente, come The Next Thing: ciò che non è stato ancora realizzato ci appare come AI. E in effetti, se venti anni fa si fosse ipotizzato che un motore di ricerca, a fronte della query “pulci dei felini”, sarebbe stato capace (com’è oggi normalissimo) di servire decine di pagine ove non compare la parola “felino”, ma solo “gatto”, avremmo con ogni probabilità parlato di AI.
Il giurista si trova oggi (fortunatamente?) a navigare un mare di proposte, offerte, progetti, di cui non è spesso chiara l’appartenenza al regno dell’AI in senso proprio, ammesso che un siffatto senso esista davvero; neppure appaiono chiari tempi, fattibilità e costi. Una tassonomia di base può forse essere la seguente.
Da un lato, i servizi diretti all’utente finale. Possiamo ad esempio immaginare che un’organizzazione di proprietari di immobili decida di affidare ad un sistema di intelligenza artificiale, raggiungibile per via telefonica, la piccola consulenza ai soci in materia di contratti di locazione. Ciò è perfettamente realizzabile allo stato dell’arte, giacché si tratta di un’attività altamente ripetitiva e che si basa di un ventaglio di nozioni alquanto limitato.
Sul fronte opposto, si affacciano sistemi dedicati al professionista, capaci di esaminare in via automatizzata un caso restituendo una serie di informazioni utili, organizzate in modo più o meno sofisticato, o direttamente un ventaglio di soluzioni idonee. La responsabilità della scelta finale resta (almeno per il momento!) al professionista. Non è questa la sede, né ho la capacità, di affrontare gli aspetti tecnico/informatici di queste innovazioni; vorrei invece proporre qualche sparsa considerazione di carattere culturale.
Vantaggi e criticità dell’AI per il giurista
Dall’AI il professionista può attendersi un miglioramento qualitativo della sua azione. Porto ad esempio me stesso. Per ragioni fondamentalmente politiche, non amo il trust, ed in oltre venti anni di attività l’ho raccomandato forse ad un paio di clienti soltanto. Ci sono colleghi che stipulano un trust a settimana ma non hanno mai fatto ricorso al curatore speciale di nomina testamentaria, figura che invece mi piace e adotto spesso. Un sistema avanzato di AI, che proponga il trust ogniqualvolta plausibile, mi incentiverebbe a farvi più spesso ricorso, e quindi ad essere un professionista migliore, in quanto meno biased (qui l’inglese è impareggiabile: in italiano avrei dovuto ammettere che l’AI può aiutarmi a combattere i miei pregiudizi).
Allo stesso tempo può sorgere però il dubbio che siffatti sistemi, se verosimilmente di grande aiuto nell’inventario delle soluzioni note, possano portare con sé un inaridimento della prassi giuridica. Il giurista umano vive immerso nella realtà sociale e culturale, traendone continuo stimolo alla ricerca di nuove prospettive. Traggo nuovamente un esempio dalla mia professione. Di recente la legge ha normato la possibilità di stipulare patti tra conviventi, ma la pratica notarile li ha introdotti sin dalla metà degli anni Novanta, con un’apertura che solo pochi anni prima avrebbe fatto inorridire giuristi anche tra i più colti. Non era (ancora) mutata la legge; era mutata la sensibilità sociale, e la prassi giuridica l’ha assorbita come per osmosi. E’ difficile immaginare che i sistemi di AI possano rivelarsi utili in tale direzione; pare anzi più probabile il contrario: che agendo sulla base di un angusto spettro di elementi, contribuiscano alla sclerotica e tralatizia conservazione di paradigmi giuridico/culturali. Se ne sono già avute avvisaglie in applicazioni di AI per il diritto penale USA.
Il rischio di “colonizzazione” giuridica
Trovo ancor più preoccupante il profilo internazionale. E’ verosimile che gli importanti investimenti richiesti dall’AI giuridica si rivolgano innanzitutto verso i mercati più ricchi. A differenza di altri ambiti (la medicina, ad esempio) il profilo linguistico/culturale è qui fondamentale. Ad un sistema costruito intorno alle strutture logiche e semantiche del diritto nordamericano, ad esempio, non basta certo l’aggiunta di un dizionario per funzionare in un Paese di Civil Law, tali e tante sono le differenze di fondo tra i due sistemi giuridici. Immaginiamo dunque che venga realizzata un’applicazione capace di risolvere, ed in modo affidabile, controversie commerciali sorte nell’ambito del diritto dello stato di New York. Vicende che mobilitano oggi legioni di avvocati sarebbero risolte in modo molto più rapido ed economico, e si badi: parliamo di un mondo in cui un prezzo di 5.000 dollari a risposta sarebbe considerato a buon mercato; agli investitori non mancano quindi certo gli incentivi. Il diritto internazionale consente quasi sempre di sottoporre un contratto ad una legge liberamente scelta, anche se priva di un punto di contatto con la transazione: cosa tratterrebbe un imprenditore italiano dallo scegliere sistematicamente la legge di NY per i contratti del suo export? Le conseguenze potrebbero essere tali da non far apparire esagerato il termine colonizzazione. Di qui l’importanza di tempestivi investimenti sull’AI giuridica italiana.
Investimenti e innovazione
Sotto altro profilo, le proporzioni degli investimenti richiesti avranno con ogni probabilità importanti conseguenze sul mondo delle professioni. Servizi generici saranno certamente offerti sul mercato da operatori commerciali; le soluzioni più avanzate e personalizzate, ed in particolare quelle capaci di trarre il massimo dal machine learning, saranno invece alla portata solo di studi di grandi e grandissime dimensioni. E forse c’è di più. Storicamente le innovazioni digitali sono state sfruttate al meglio da organizzazioni costruite da zero intorno al nuovo modello: può quindi darsi che a trarre il maggior profitto dall’AI giuridica siano operatori di tipo nuovo, che solo ora si stanno affacciando al mercato. La Google del diritto potrebbe già essere là fuori, da qualche parte. Una strategia (diciamo così) di resistenza da parte delle professioni tradizionali potrebbe invece passare attraverso l’attribuzione di un ruolo più operativo alle organizzazioni di categoria, cui affidare sistemi capaci di porre a fattor comune il know-how globale di un intero corpo professionale.
La formazione del giurista nell’età dell’AI
Da ultimo, una riflessione sulla formazione del giurista destinato a vivere l’età dell’AI. Debbo avvertire che (anche) in questo campo sono affetto dalla mia onesta dose di prevenzione. Non nutro simpatia per gli insistenti, accorati appelli che bombardano la nostra Accademia, reclamando un taglio più pratico di formazione. E’ forse vero che un nostro laureato in ingegneria non ha la minima idea di come dirigere un cantiere, ma la sua formazione teorica lo accompagnerà in tutta serenità sino alla NASA, se mai gli capiterà di lavorare lì. Alla bisogna, imparerà in fretta come dirigere un cantiere (sono ragazze e ragazzi svegli, i nostri); una formazione di base insufficiente non conosce invece rimedio. Non per nulla, è all’eccellente insegnamento russo della matematica che per lo più si attribuisce il successo dei loro informatici, capaci a quanto pare anche di influire sul corso della politica USA.
Queste considerazioni sono a mio avviso ben trasferibili al campo giuridico. Al giurista umano spetterà il compito di istruire la macchina alla gestione del discorso giuridico, e delle sue strutture logiche e semantiche; dovrà pur conoscerle a fondo, prima di affrontarne il trattamento automatico. Al posto d’onore, sul suo scaffale, non porrei volumi di informatica ma un aureo libretto vecchio di circa settanta anni: le Dottrine Generali di Francesco Santoro Passarelli, l’apoteosi della teoria giuridica. Altro che pratica.