l'analisi

Lo smart working PA diventa eccezione: novità e sfide dopo il “decreto Brunetta”

Con un decreto appena firmato, dal 15 di ottobre il lavoro agile (specie nelle PA) non sarà più la modalità ordinaria e consueta, ma una eccezione che andrà gestita e organizzata dalle singole amministrazioni. Adesso la partita, tra mille incertezze che attendono altre norme e provvedimenti attuativi, è come fare

Pubblicato il 04 Ott 2021

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

brunetta semplificazione amazon pa

È fatta, parrebbe: lo smart working nella PA diventa una eccezione e non più la regola. Con un decreto proposto da Renato Brunetta, ministro della PA, dal 15 di ottobre il lavoro agile (specie nelle PA) non sarà più la modalità ordinaria e consueta (da tempo a questa parte) per lo svolgimento della prestazione lavorativa; salvo che non sia “autorizzato” purché nel rispetto di una serie di condizioni non dovendo lo smart working pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi in favore degli utenti/cittadini.

La PA sarà chiamata a garantire un’adeguata rotazione del personale che potrà (ancora) lavorare in smart working, «…dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza», si legge nel decreto.

In pratica, “meno a casa, e più in ufficio”.

  • Ma come fare la transizione?
  • E come incastrarla nel percorso che comunque vede una PA più digitale?

Sono queste le sfide dei prossimi mesi. Ed anni. 

La bozza del testo del DPCM su smart working PA

Vediamo intanto quello che c’è di certo. Lo scorso 23 settembre il Presidente del Consiglio lo scorso ha firmato il DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione.

Smart working, grave errore il dietrofront: ecco invece come migliorare

La bozza del testo questa volta è davvero stringata: consta infatti di 1 articolo e 3 soli commi per prevedere il rientro in presenza di tutti i dipendenti pubblici, dal prossimo 15 ottobre (comma I).

Le PA dovranno naturalmente assicurare il rispetto delle precauzioni sanitarie di contenimento legate al rischio di contagio da Covid-19 (comma II).

Le misure in materia di pubblico impiego «si applicano alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» (comma III).

Si torna dunque al regime di smart working pre-pandemia, come disciplinato dalla legge Madia (L. 81/2017) e s.m.

La Relazione illustrativa

Si riporta di seguito il testo integrale della relazione illustrativa importante per cogliere gli aspetti presi in considerazione, evidenziando i passaggi ritenuti saglienti.

«L’emergenza pandemica ha a suo tempo indotto il Legislatore ad introdurre forme di lavoro a domicilio utilizzando – semplificandoli – gli istituti del lavoro agile introdotti in via sperimentale dall’articolo 14, della legge 124 del 2015.

A tal proposito, con il susseguirsi dei numerosi interventi normativi che il Governo pro-tempore ha adottato nella prima fase dell’emergenza, il lavoro agile è stato introdotto dall’articolo 87, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nel pubblico impiego fino al perdurare dello stato di emergenza dovuto al fenomeno epidemiologico da Covid-19.

Tuttavia, lo stesso comma 1, dell’articolo 87 sopra citato stabilisce che il lavoro agile può cessare dalla sua qualificazione di modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa in data antecedente alla fine dello stato di emergenza, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il provvedimento richiama il comma 4, del citato articolo 87, che prevede l’adeguamento ai principi introdotti dalla disciplina in commento da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché delle autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell’ambito della propria autonomia.

Nell’attuale fase storica ed economica che il Paese sta vivendo occorre sostenere cittadini ed imprese nelle attività connesse allo sviluppo delle attività produttive e all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, a tale scopo, occorre consentire alle amministrazioni pubbliche di operare al massimo delle proprie capacità.

Anche a tal fine il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso anche ai lavoratori del settore pubblico, l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), circostanza che rafforza la cornice di sicurezza del lavoro in presenza e che consente di rafforzare la necessità di superare la modalità di utilizzo del lavoro agile nel periodo emergenziale come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa per consentire alle pubbliche amministrazioni di dare il massimo supporto alla ripresa delle attività produttive e alle famiglie, attraverso il ritorno al lavoro in presenza come modalità ordinaria della prestazione lavorativa.

I dati sullo smart working nella PA

Ciò anche in considerazione che i dati statistici che pervengono dagli uffici del Commissario straordinario dimostrano che tra i dipendenti pubblici, che sono complessivamente in numero di poco superiore a 3,2 milioni, ovvero pari a circa il 5,4% della popolazione italiana, quelli non obbligati alla vaccinazione anti Covid-19 (ovvero escluso il personale sanitario, il personale dell’Istruzione e quello delle FFAA e delle FdP) sono stimabili in poco oltre 900.000 unità. Di questi, quelli già vaccinati sono complessivamente stimabili in circa 583.000 unità. Sulla base dei dati regionali percentuali della popolazione vaccinata e tenendo anche in conto il 5% dei dipendenti obbligati ma non ancora vaccinati sopra menzionati, è possibile stimare che circa 320.000 dipendenti pubblici non siano ancora vaccinati, con percentuali estremamente variabili (anche 2 ordini di grandezza) tra un territorio e l’altro.

Tale considerazione induce a ritenere che, stante anche il graduale, ma progressivo aumento anche tra la popolazione, dei dipendenti pubblici del numero dei vaccinati, sussistano le condizioni per un graduale rientro in presenza, e in sicurezza, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tale rientro, peraltro, non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite indicazioni fomite a tutte le pubbliche amministrazioni con decreto del Ministro per la PA, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità».

Smart working PA e ritorno in ufficio: i punti chiave

Analizziamo ora le singole tappe.

Green pass, rientro in presenza e smart working

Il D.L. n. 127/21, tutti i lavoratori compresi quelli del comparto pubblico devono possedere ed esibire se richiesto, per accedere ai luoghi di lavoro, la certificazione verde COVID-19 (il cd green pass).

Così il Governo potenzia l’efficacia delle misure di contrasto al Covid-19 e consente, tramite il rientro in presenza dei dipendenti pubblici, di incrementare l’efficienza delle PA, vieppiù per attuare il PNRR.

Le attese linee guida

Siamo dunque in attesa delle linee-guida in concerto dei Ministri Brunetta e Speranza volte a fornire a tutte le PA «una cornice omogena di condotte e di risorse strumentali attraverso le quali dare piena attuazione al rientro in presenza», oltre che «a consentire un ordinato rientro dei dipendenti pubblici».

Nello stesso documento dovrebbero essere indicati gli strumenti tecnologici necessari alla implementazione delle piattaforme digitali per la verifica del green pass e fornite indicazioni procedurali per la gestione del personale, soprattutto in fase di prima attuazione dell’obbligo.

Il Dpcm per il ritorno in presenza

A seguito degli ultimi interventi normativi specie il D.L. che obbliga ad avere il green pass si è di fatto superato «l’utilizzo del lavoro agile quale strumento di contrasto al fenomeno epidemiologico e ha consentito al Governo di stabilire – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e firmato il 23 settembre – che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è soltanto quella svolta in presenza».

Il D.M. per definire le modalità del rientro

Come si legge testualmente nella pagina istituzionale «per realizzare un ordinato rientro in ufficio dei pubblici dipendenti, le modalità saranno disciplinate da un decreto del Ministro della Pubblica amministrazione accompagnato da apposite linee guida. Inoltre, per evitare di concentrare l’accesso al luogo di lavoro nella stessa fascia oraria o di ingolfare i trasporti pubblici nelle ore di punta, sarà consentita una più ampia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita».

Siamo dunque in attesa di questo decreto che dovrà stabilire peraltro che «nelle more della disciplina del lavoro agile da parte del Contratto collettivo nazionale, attualmente in fase di discussione tra Aran e organizzazioni sindacali, l’accesso a tale modalità di lavoro avverrà unicamente previa stipula dell’accordo individuale e subordinatamente all’esistenza delle seguenti condizioni:

  • non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
  • l’amministrazione deve disporre di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la sicurezza delle comunicazioni tra lavoratore e amministrazione;
  • deve aver previsto un piano di smaltimento degli arretrati e deve fornire al personale i devices necessari».

Il Piano integrato di attività e organizzazione 

Le suddette “modalità attuative” – si legge ancora nella sezione ufficiale – «confluiranno strutturalmente nella sezione del Piano integrato della pubblica amministrazione (PIAO, introdotto dal decreto-legge n. 80/2021) destinata ad assorbire i contenuti dei piani organizzativi del lavoro agile (POLA) e che fornirà a tutte le pubbliche amministrazioni, a partire dal 31 gennaio 2022, uno strumento di semplificazione e di pianificazione delle attività e delle strategie da porre in essere».

Il contratto collettivo

Da ultimo, il quadro troverà il suo completamento in ciò che Aran e sindacati stanno elaborando nell’ambito del “tavolo contrattuale” in corso.

Smart working e Patto per l’Innovazione

Va ricordato da ultimo come nel Patto per l’innovazione veniva esplicitato il proposito di fare in modo che «i rinnovi contrattuali siano un investimento politico e sociale che favorisca il rilancio dei consumi e un clima di fiducia e di stabilità, precondizioni essenziali per qualsiasi percorso di innovazione e riforma».

In questa prospettiva, vanno lette e contemperate le esigenze di una disciplina (anche in vista dei futuri CCNL) che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, favorendo la produttività nonché l’orientamento ai risultati, pur conciliando le reciproche necessità tra un miglioramento dei servizi pubblici e un equilibrio, in ottica di bilanciamento, tra vita professionale – privata.

Conclusioni

Il tutto si dipinge in un quadro che vede la digitalizzazione del sistema dovendo/volendo la PA mettere «in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile». Ma questa è un’altra questione (vedi sotto).

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