Il fenomeno dell’hate speech ha effetti collaterali indesiderati particolarmente spiacevoli nei confronti della categoria degli influencer.
Un post, un tweet, una storia o un semplice commento accusatorio nei confronti dell’influencer può avere, infatti, oltre alle conseguenze penali di cui faremo menzione, anche gravissime conseguenze sul piano lavorativo, in quanto genericamente si innesca quell’effetto valanga dovuto al fatto che un semplice commento negativo o accusatorio viene fagocitato da grandi quantità di seguaci che, senza verificarne minimamente l’attendibilità e senza valutare alcunché, pieni di sete di giustizia, riportano il contenuto del messaggio incriminato, magari aggiungendo a loro volta offese e denigrazioni, producendo l’effetto classico del granello di neve che diventa slavina.
Quali sono, quindi, i rischi in cui potrebbe incorrere un influencer a seguito delle condotte realizzate tramite l’esternazione del proprio pensiero nel mondo digitale attraverso l’uso di social network, mail, web site, forum, blog, chat?
L’importanza dell’analisi di seguito risiede soprattutto nel contesto, con particolare attenzione ai social network, in cui operano queste figure professionali di moderna introduzione nel mercato.
Alcune regole valgono per tutti gli utenti dei social media, ma il nostro intento è contestualizzarle nel settore qui di specifico interesse.
L’odio sui social è un business: ecco perché le piattaforme fanno poco per frenarlo
Influencer “senza filtri”: i rischi di esprimersi senza controllo
I social network utilizzati dagli influencer – a titolo esemplificativo Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter, ecc. – essendo facilmente accessibili a una vasta platea di utenti, sono caratterizzati dall’essere oggetto di visualizzazioni da parte di un numero indeterminato di persone appartenenti a qualsiasi estrazione culturale e sociale; i contenuti in essi diffusi possono essere condivisi all’infinito, sono suscettibili di commenti da parte dell’intera popolazione che naviga nel web e lasciano tracce permanenti nella rete.
Ma non solo, l’istantaneità del messaggio caricato in rete comporta l’insussistenza di un filtro di controllo nei riguardi di chi ha espresso il pensiero senza un preliminare vaglio del linguaggio utilizzato.
Per tale motivo, l’influencer all’atto della manifestazione del proprio pensiero assume le vesti di un divulgatore di una comunicazione di massa in quanto destinata ad essere percepita da una piazza sconfinata, a livello transnazionale, di persone – oltre che ad essere da queste utilizzata per altri scopi – dando origine ad una catena di concause che possono provocare effetti fortemente pregiudizievoli per altri, oltre che per loro stessi dal punto di vista mediatico e disciplinare.
In altri termini, se da una parte il web rappresenta ideologicamente uno strumento democratico, ove chiunque può accedere ad un’infinita gamma di informazioni e sentirsi libero di esprimere proprie opinioni, il fenomeno dei social network sta evidenziando notevoli rischi connessi alla facilità attraverso cui gli utenti riescono a pubblicare pensieri e contenuti di varia natura.
L’estrema libertà e facilità di divulgazione del proprio pensiero, attraverso l’uso di queste piattaforme online, trascina inevitabilmente il protagonista nella deriva dell’esprimersi senza controllo, utilizzando, talvolta, espressioni offensive e calunniose.
Non bisogna dimenticare che il diritto alla libertà di manifestare il proprio pensiero risulta costituzionalmente garantito dall’art. 21 ed è suscettibile di limitazioni in quanto non può pregiudicare diritti di pari rango, quali la pari dignità umana prevista dall’art. 3 Cost..
Le recentissime esperienze sono oggetto di forte preoccupazione in quanto, come si è visto, una frase estemporanea di un personaggio noto, a proposito di temi caldissimi e alla ribalta delle cronache, riesca ad originare un dibattito sui social media, caratterizzato da toni accesi e linguaggio inurbano, in cui sembra che l’unica finalità sia quella di “gridare” più dell’altro per affermare la propria idea in un panorama privo di censura.
Di recente, un conflitto di questo tipo e denotato dall’utilizzo del termine “censura”, emerso nel dissing, è quello intervenuto tra Fedez e Don Alberto Ravagnani, prete influencer, i cui rapporti, inizialmente bonari, si sono deteriorati apparentemente a causa di un contrasto di vedute su temi complessi quali il “DDL Zan”.
Tra l’altro, proprio per la sua notorietà, l’influencer viene seguito da migliaia di persone, i follower, che hanno riposto in lui la più totale fiducia nel contenuto dei suoi pensiero attribuendogli, per automatismo, credibilità ed insita attendibilità, quasi secondo un’ideologia augustea dell’ipse dixit.
Tale fenomeno è stato etichettato, a livello internazionale, come hate speech ossia come “discorso suscettibile di produrre l’effetto di legittimare, diffondere o promuovere l’odio razziale, la xenofobia, l’antisemitismo o altre forme di discriminazione o odio basate sull’intolleranza”[1].
Diffamazione, reclusione solo se c’è incitamento all’odio: la sentenza della Cassazione
Ora, tale definizione appare circoscritta ai soli casi in cui il “discorso di odio” si limita ad esternare una considerazione discriminatoria rivolta ad uno specifico gruppo “minoritario” ed a livello nazionale non vi è una univoca definizione del fenomeno.
A parere degli scriventi, l’arbitrario uso di espressioni aggressive e lesive dell’onore altrui può comportare non solo conseguenze dannose per un gruppo di soggetti appartenenti ad una specifica categoria, ma anche per il singolo soggetto attaccato dalla manifestazione del pensiero che ha sconfinato i limiti della legalità.
Di seguito verranno analizzate le singole fattispecie criminose che possono configurarsi a seconda del comportamento tenuto dall’influencer nel mondo del web, attenendosi al dettato normativo nel rispetto dei principi di tassatività, determinatezza ed offensività (occorre non considerare le tendenze di introdurre reati di opinione).
Hate speech o libertà d’espressione, chi stabilisce il confine: il dilemma
La diffamazione aggravata
Nel caso in cui l’autore condivida su un sito pubblico (che sia un social network o blog), accessibile ad una serie indeterminata di soggetti, scritti contenenti offese all’onore ed al decoro altrui ovvero l’attribuzione di un determinato fatto percepito dalla comunità come socialmente riprovevole, può configurare la fattispecie delittuosa della diffamazione aggravata punita, alternativamente, con la reclusione o con la multa.
Per completezza di trattazione, si dirà come tale fattispecie si può configurare anche mediante l’invio di un commento offensivo per chat o email purchè destinato a terze persone rispetto all’effettivo destinatario.
La diffamazione risulta aggravata in quanto commessa “con altro mezzo di pubblicità”, rispetto alla stampa, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee quanto la stampa, la televisione e la radio.
È chiaro che, se la manifestazione del pensiero viene esercitata nel rispetto delle condizioni e dei limiti del diritto di critica e di cronaca allora la condotta può essere scriminata, ovvero il fatto non è antigiuridico.
In altri termini, se il fatto narrato nello scritto ha rilevanza sociale, si riferisce a verità obiettive ed il linguaggio utilizzato rispetta la continenza (ossia non vengono utilizzate espressioni ingiustificatamente aggressive, gravemente infamanti e inutilmente umilianti) allora l’autore non verrà ritenuto responsabile dell’eventuale patema d’animo subito dal soggetto al quale si fa riferimento, ex art. 51 c.p..
Preme evidenziare che, talvolta, il delitto di diffamazione può essere un sintomo di una fattispecie delittuosa più grave di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., divenendo una forma di molestia se reiterata verso un unico soggetto e che, sommata ad altri fatti, può arrecare in questo un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerargli un fondato timore per la propria incolumità ovvero da costringerlo a modificare le proprie abitudini di vita.
Esistono funzioni dei social media che permettono di inibire contatti molesti e la correlata condotta delittuosa (es. bloccare un utente), ma ciò potrebbe succedere a posteriori, quando la stessa si è ormai concretata.
La minaccia
Se lo scritto pubblicato o inviato privatamente (emails, chat o commento) ha ad oggetto un’esplicita minaccia, l’autore può essere perseguito ai sensi dell’art. 612 c.p..
Per minaccia si intende la prospettazione al destinatario di un male ingiusto alla propria persona o ad un terzo ad esso legato da parentela o affetto, oppure un pregiudizio patrimoniale, che verrà commesso in futuro ed è idonea ad intimidire o a coartare la volontà altrui.
Nel caso in cui il male ingiusto sia grave (es. “ti ammazzo”) il delitto è aggravato, così come può esserlo anche nel caso di specifiche modalità di esternazione della stessa previste dall’art. 339 c.p. (uso di armi, persona travisata, scritto anonimo, in modo simbolico, riunione di più persone).
Anche in questo caso, come sopra, più minacce reiterate nel tempo nei confronti della medesima persona può configurarsi il più grave delitto di stalking di cui all’art. 612bis c.p..
Sul punto, fa riflettere la vicenda avvenuta di recente al noto Streamer Giorgio “Pow3r” Calandrelli preso di mira da un gruppo di ignoti giocatori mentre trasmetteva su Twitch vari match disputati online di un noto titolo videoludico. Nel caso di specie, la condotta illegittima è stata perpetrata da alcuni cheater, ovvero giocatori che hanno usato trucchi per barare e falsare le dinamiche di una partita (es. sparare attraverso i muri quando non sarebbe possibile in base alle impostazioni di gioco). I cheater si sono accordati per mettere in atto la cd. tecnica dello streamsniping per uccidere ripetutamente il content creator, loro unico bersaglio, e poi inviargli insulti e minacce di vario genere in privato dopo avergli, difatti, impedito di partecipare regolarmente ai match. Lo Streamer ha deciso di affrontare direttamente i suoi tormentatori i quali l’hanno ricattato durante una live sul suo canale Twitch: metti una telecamera alle tue spalle oltre a quella frontale già attiva e mostraci che anche tu non sei un cheater; solo allora smetteremo.
Questa la sintesi del ricatto (come atecnicamente definito dalle testate giornalistiche di settore) o dell’estersione cui, ovviamente, lo Streamer non si è piegato e che potrebbe degenerare in una controversia legale sulla quale, per ragioni di sintesi, è bene soffermarsi in una diversa sede, seppur ricollegata a quanto sinora esposto.
Atti persecutori
Attraverso l’uso spregiudicato del web, l’autore di minacce e scritti diffamatori degradanti, particolarmente ossessionato sentendosi protetto dallo schermo e dalla tastiera può sentirsi legittimato a prendere di mira una persona rendendole insopportabile l’esistenza nonché rendendola vittima di attacchi da terze persone che spalleggiano l’agente persecutorio.
Il delitto di stalking – nel web conosciuto come cyberstalking o cyberbullismo[2], soprattutto nel caso di commissione verso un soggetto minorenne – si configura quando chiunque, mediante condotte reiterate, minaccia o molestia qualcuno causandogli, alternativamente, un forte stato di ansia o paura, gli ingenera il forte timore per la propria o altrui incolumità, ovvero lo costringe a modificare le proprie abitudini di vita.
Gli episodi di cronaca attuale nonché le gravi conseguenze causate dal web (al punto da portare le vittime al suicidio), sentite fortemente dal tessuto sociale, ha portato il legislatore ad aggravare la predetta fattispecie[3] aumentando il minimo edittale della pena (da sei mesi ad un anno) ed il massimo (da 5 anni a 6 anni e 6 mesi).
In altri termini, può accadere che chi opera nel web cominci a porre in essere una forma di prepotenza, prevaricazione ed oppressione virtuale reiterata nel tempo; fattispecie che, in base al fatto di avere come carnefice o vittima un influencer, può assumere connotazioni più o meno gravi sul piano giuridico. Di sicuro, l’influencer, da una parte, è più facilmente esposto a possibili azioni illecite di questo tipo che lo vedono quale parte offesa (quasi fosse una sorta di “rischio professionale”), mentre, dall’altra, potrebbe potenzialmente innescare ai danni di qualche utente mal visto una aggressione in branco tramite social media istigando i propri follower contro lo stesso (ipoteticamente, trattasi di una eventuale circostanza aggravante di una eventuale fattispecie di reato). Con riguardo alla prima ipotesi, a titolo esemplificativo, famoso è il caso della ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, che ha denunciato tutti coloro che la offendevano sui social media, ricevendone formalmente le scuse.
Il già citato Don Alberto Ravagnani ha spiegato come, dopo il diverbio con Fedez, sia stato preso di mira dai follower del cantante ricevendo numerosi e continui commenti denigratori sul proprio profilo seppur ciò si sia verificato indipendentemente dalla volontà di Fedez stesso, estraneo a tale ultima vicenda.
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa
Con l’analisi di tale fattispecie di reato si entra nel campo specifico dell’hate speeching che interessa l’ambito internazionale.
La manifestazione di intolleranza nei confronti di un gruppo di soggetti caratterizzato da uno specifico orientamento etnico, razziale e religioso è divenuto oggetto di specifica fattispecie di reato nel 2018[4] inserita nel titolo dei delitti contro la persona, con la creazione di apposita sezione dei reati contro l’eguaglianza.
Ebbene, l’art. 604 bis c.p. punisce quel soggetto che esponga idee basate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere atti di violenza o discriminazione contro uno specifico gruppo per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
All’ultimo comma è prevista un’autonoma e grave figura di reato che punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni, la manifestazione di idee e pensieri che possono concretamente creare il pericolo che si diffonda il comune pensiero negazionista o minimizzazione grave della Shoah, altri genocidi, crimini contro l’umanità ed altri crimini di guerra[5].
Elaborato come un delitto di mera condotta, è sufficiente che la manifestazione del pensiero online riporti i requisiti richiesti dalla norma per rendere l’autore perseguibile penalmente, non essendo necessaria la verificazione dell’evento discriminatorio nei confronti del gruppo di individui preso di mira.
Conseguenze dell’uso dei social network sul luogo di lavoro
Fatta questa doverosa premessa, è facilmente comprensibile la ragione per cui Instagram ha lanciato di recente un nuovo strumento per difendersi da cyberbulli, molestatori, stalker, etc.. Si tratta in sostanza di un filtro automatizzato che cancella dalla casella principale della posta in arrivo tutti i messaggi aventi natura offensiva. L’applicazione è stata ideata precipuamente a beneficio di quei personaggi celebri che vengono letteralmente bersagliati da questo tipo di contenuti, ma senza dubbio avrà un’utilità diffusa.
Sicuramente le conseguenze penali derivate dalle condotte illecite poste in essere dagli utenti del web sono le più interessanti e sono quelle che riescono ad incuriosire maggiormente il lettore, ciononostante non sono le uniche meritevoli di approfondimento. L’uso spregiudicato e senza freni dei social network, anche senza che si realizzino condotte inneggianti all’odio, può produrre delle conseguenze indesiderate anche a scapito dei lavoratori che realizzano la condotta illecita. Prima di affrontare più da vicino il tema, allargando quest’ultimo su un piano più generale e comprendente la quotidianità, chi scrive ritiene necessario premettere che la trattazione sulle conseguenze nei rapporti di lavoro di condotte illecite realizzate nella pubblica piazza dei social network, nulla ha a che vedere con quanto sopra illustrato relativamente alla commissione di un reato, ciò perché un licenziamento per giusta causa può essere intimato anche a seguito di assoluzione da un’accusa, e che viceversa un lavoratore condannato ben potrebbe non essere soggetto ad addebito disciplinare, in considerazione della mancanza di pregiudizialità tra il reato e l’illecito disciplinare.
I social network per la lavoro o i social network sul lavoro
Si può avviare la trattazione nel dettaglio partendo dal presupposto che in ogni utente delle piattaforme social alberga una piccola vocazione da divulgatore e che, una tastiera, uno schermo e un dispositivo trasformano rapidamente ogni singola persona in un aspirante influencer, al punto da riuscire a fatica a separarsi dai propri profili online. Senza esprimere considerazioni da un punto di vista sociologico, tale fenomeno ipertrofico raggiunge delle vette preoccupanti quando la consultazione assidua dei social network avviene in orario di lavoro e magari anche attraverso la connessione aziendale o per mezzo dei devices datoriali.
Non è infrequente che i giudici nostrani si siano trovati sulle loro scrivanie delle cause proposte da lavoratori licenziati perché in orario di lavoro invece di rendere la prestazione, sono stati ripetutamente “pizzicati” intenti a coltivare la loro passione da influencer (postando contenuti) o da semplici follower (scorrendo le bacheche e intervenendo in dibattiti live). Non deve poi stupire che gli stessi Giudici[6] in linea di principio tendono a convalidare i recessi datoriali motivando come sufficientemente grave e tale da violare la buona fede richiesta al prestatore di lavoro, di cui all’art. 2104 Cod. Civ., la condotta dei lavoratori che, dedicandosi ad attività inconferenti con quella lavorativa, e sottraendogli soprattutto tempo, trascorrono parte del tempo retribuito a chattare o a navigare sui social.
Naturalmente anche l’utilizzo dei dispositivi aziendali, in orario di lavoro, ad esempio per navigare su siti pornografici, è assimilabile all’ipotesi della frequentazione dei social network e pertanto, come già sottolineato dalla Suprema Corte, è meritevole di licenziamento.
Conseguenze di frasi offensive e ingiuriose sui social network
Come si diceva in precedenza la commissione di un reato dovuto a frasi ingiuriose, offensive o che costituiscono minaccia nei confronti di terzi se da un lato possono integrare una fattispecie di reato, dall’altra non è detto che possano o debbano finire col produrre necessariamente conseguenze in punto di rapporto di lavoro[7].
Non ci sono dubbi che la manifestazione di opinioni o di pensieri xenofobi, discriminatori o intolleranti, seppur facilmente configura una fattispecie delittuosa, dall’altra, in linea di principio dovrebbe non produrre conseguenze risolutorie del rapporto di lavoro, con le eccezioni specifiche delle organizzazioni di tendenza (partiti politici, sindacati, etc.), ovvero di tutte quelle condotte che per la loro spiccata gravità in considerazione del tipo di lavoro svolto, incidono negativamente sul rapporto tra le parti. Al di là di questa breve digressione, molto più interessante è l’ipotesi in cui il prestatore di lavoro utilizzi i social network per rivolgere espressioni offensive e ingiuriose nei confronti del datore di lavoro.
Ebbene, anche in questo caso la giurisprudenza italiana più volte è tornata sul tema, consolidando un orientamento per il quale ricorrere a condotte di siffatta specie giustifica il licenziamento disciplinare del prestatore di lavoro. Interessanti ai fini della trattazione sono un caso affrontato dal Tribunale di Ivrea con un’ordinanza del gennaio del 2015 e un altro affrontato dalla Cassazione nel 2018[8]. Nel primo caso il giudice adito rigettava il ricorso di un lavoratore che aveva, pubblicamente e sui social, offeso i datori di lavoro e accostato le condotte di alcune sue colleghe a quelle tipiche delle prostitute, apostrofandole come “MILF” in senso dispregiativo ed evidenziando come esse colmassero una vita sessuale poco florida con prestazioni a pagamento. Nel secondo caso la Corte confermava il licenziamento di una dipendente che, sempre sulla propria bacheca di Facebook scriveva: “mi sono rotta i c******i di questo posto di m***a e per la proprietà”. In entrambi i casi i Giudici hanno fatto leva sulla vocazione che tali post hanno di raggiungere una platea indeterminata e potenzialmente infinita di lettori. Proprio per questo motivo la Suprema Corte[9] ha ritenuto che non violasse gli obblighi di buona fede che gravano sul prestatore di lavoro la condotta di un lavoratore che apostrofava negativamente i datori, in una mail list riservata ad altri colleghi e soprattutto chiusa. In tale circostanza manca la vocazione della condotta di raggiungere la collettività del web.
L’hate speech nei confronti degli influencer
Quando si fa riferimento agli influencer, nella maggior parte dei casi ci si riferisce a categorie di lavoratori, tanto autonomi quanto dipendenti (es. brand ambassador). Il dato comune alle due categorie è senz’altro l’importanza del seguito che il soggetto riscontra nei suoi seguaci: più un influencer riesce ad avere follower, maggiore sarà la sua forza contrattuale nei confronti di un brand che vorrà affidargli una campagna promozionale o di un’azienda che lo vorrà impiegare quale dipendente come rappresentante del marchio all’esterno.
Inevitabilmente la conseguenza per l’influencer è quella di essere bersaglio facile e di perdere pertanto il proprio seguito sia affettivo che in termini numerici. Come si diceva, il consenso e il numero dei follower sono elementi essenziali per questi soggetti, tant’è che una situazione di tal guisa può generare gravissimi problemi a livello lavorativo proprio perché per poter essere concorrenziali sul mercato tali soggetti devono avere una imponente forza contrattuale che in questo modo si perde inevitabilmente.
Al contempo, “da grandi poteri derivano grandi responsabilità” (cit.) e si deve far attenzione a come si fa uso della propria influenza, fermo che le problematiche evidenziate nel presente articolo appaiono più riferibili al corretto approccio che si deve avere nei confronti dei social media in genere anziché da calare su una specifica categoria di utenti.
Note
- Counsil of Europe Committee of Ministers, Recommendation n. 97/20 of the Committee of Ministers to member states on “hate speech”, principle 1. ↑
- Si riporta di seguito la definizione la definizione legislativa che viene data del cyberbullismo che può ben essere estesa per una facile comprensione degli atti persecutori commessi mediante l’uso di internet: “Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”; cfr. L. n. 71 del 18 maggio 2017, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il fenomeno del cyberbullismo”. ↑
- L. n. 69 del 19 luglio 2019, nota come “Codice Rosso”. ↑
- Dlgs. n. 21 del 01 marzo 2018. ↑
- Così come indicati nello Statuto della Corte Penale Internazionale agli artt. 6, 7 e 8. ↑
- Su tutte Corte di Cassazione n. 3133/2019 che convalida il licenziamento di una dipendente cha aveva effettuato circa 4.500 accessi su Facebook in 18 mesi durante l’orario di lavoro ↑
- Sotto un diverso ed ulteriore profilo, la condivisione di immagini o contenuti sui social media può avere riflessi sul rapporto di lavoro anche quando, di per sé, non hanno carattere offensivo. I Giudici Italiani hanno dovuto prendere posizione sulla legittimità dei licenziamenti comminati a lavoratori “furbetti” e sicuramente distratti i quali, nonostante si trovassero in malattia o stessero beneficiando dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, senza pensare alle conseguenze dell’improvvido gesto, si sono trovati a condividere sui social network foto o video che li ritraevano intenti a fare altro. Senza ombra di dubbio la condotta è illecita e il recesso è giustificato, anche se spetterà al datore di lavoro provare anzitutto che la foto condivisa non era stata scattata in un altro momento ed è stata pubblicata poi successivamente, ma soprattutto che la condotta contestata non sia davvero incompatibile con lo stato di malattia ovvero con l’assistenza al beneficiario della 104. Curioso è il caso del dipendente in malattia che ha postato sui social una foto scattata insieme ad un leader politico incontrato ad una manifestazione e reintegrato poiché, per il tipo di malattia diagnosticata, il medico stesso aveva suggerito al lavoratore di uscire di casa. Resta comunque il fatto che, a causa di una foto condivisa sui social, il lavoratore era stato allontanato per ragioni disciplinari. ↑
- Corte di Cassazione n. 10280/2018. ↑
- Corte di cassazione n. 21965/2018. ↑