Il patrimonio dei marchi storici italiani rappresenta un tesoro di inestimabile valore per l’economia e l’identità culturale del nostro Paese. Per tutelarlo, è stata recentemente introdotta una nuova procedura che consente allo Stato, attraverso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), di intervenire quando questi marchi rischiano di scomparire a causa della cessazione dell’attività delle imprese proprietarie. Si tratta del meccanismo previsto dal decreto n. 260 del 28 ottobre 2024, che attua l’articolo 7 della legge n. 206/2023, comunemente nota come “Legge sul Made in Italy”, e che sarà operativo dal 2 dicembre 2024.
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Il quadro normativo sui marchi storici di interesse nazionale
Come necessaria premessa, è utile qui di seguito menzionare il disposto dell’articolo 7 della “Legge sul Made in Italy”, che prevede quanto segue:
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“1. L’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all’articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero.
5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo.”
Prima di entrare nel merito dei contenuti della suddetta disposizione di legge, è altresì importante specificare che la suddetta disposizione si inserisce in un contesto normativo che ha già riconosciuto la possibilità di registrare, in un apposito separato registro, marchi cosiddetti “storici di interesse nazionale”, ossia marchi registrati da almeno cinquanta anni, o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, come previsto dall’art. 31 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto decreto crescita), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della Legge 28 giugno 2019, n. 58.
La registrazione dei marchi storici nell’apposito registro ha goduto di notevole successo tra le imprese, dal momento in cui è stata introdotta la possibilità di registrazione. Infatti, il Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale presenta al momento circa ottocento marchi registrati nonchè cento istanze in fase di esame.
La procedura di subentro del Mimit nei marchi storici
La procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 206/2023 si inserisce in questo quadro e nel contesto dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale di proprietà di imprese nazionali, registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, e nello specifico nella particolare fattispecie in cui si realizza la cessazione definitiva dell’attività produttiva associata al marchio.
In questo caso, le imprese titolari o licenziatarie di marchi, devono notificare alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale e l’innovazione (“DGIND”), la volontà di cessare definitivamente l’attività produttiva associata al marchio (cosiddetto progetto di cessazione), e tale notifica deve avvenire almeno sei mesi prima della cessazione effettiva.
E’ necessario che il progetto di cessazione contenga, nello specifico, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi finanziari, economici o tecnici della stessa, oltre alle tempistiche di chiusura, con ulteriore specifica che il marchio non è, o non sarà, oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle relative attività.
Non oltre i tre mesi successivi alla ricezione del progetto di cessazione, la “DGIND” notifica al titolare del marchio gli esiti dell’attività istruttoria, svolta al fine della verifica del sussistere dei requisiti del marchio, in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso.
Qualora la “DGIND” manifesti interessamento nel subentro nella titolarità del marchio, l’impresa titolare, non oltre i successivi due mesi, cede a titolo gratuito il marchio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Analogamente, per i marchi di particolare interesse e valenza nazionale che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha facoltà di depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome.
Opportunità per le imprese e utilizzo dei marchi acquisiti dal ministero
L’elenco dei marchi di cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy diventa titolare è oggetto di pubblicazione.
Le società italiane o estere che hanno interesse nell’ utilizzare uno o più marchi ceduti al MIMIT, o di cui il Ministero è titolare, e che intendono, pertanto, investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive, attualmente dislocate all’estero, hanno facoltà di presentare richiesta di utilizzare i marchi all’Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (“UMASI”), ossia un ente costituito nel 2023 per facilitare le procedure relative agli investimenti nel nostro Paese.
Le società selezionate potranno in questo modo utilizzare i marchi per mezzo di un contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, con possibilità che venga rinnovato.
Nel caso in cui le società cessino successivamente l’attività o delocalizzino le produzioni fuori dai confini nazionali, il contratto di licenza si risolverà automaticamente.
Obiettivi e impatto della normativa sulla tutela dei marchi storici
Con il decreto di recente attuazione viene resa operativa la normativa introdotta con la legge n. 206/2023 che si inserisce in un quadro generale in cui il legislatore manifesta lo scopo di tutelare la tradizione e l’eccellenza nazionale, oltre ad incentivare gli investimenti produttivi sul territorio nazionale, anche da parte di soggetti esteri.
Il decreto ha l’obiettivo sia di tutelare l’eccellenza nazionale, attraverso il mantenimento in vita di marchi che, in assenza di tale disposizione di legge, verrebbero via via abbandonati, sia di incentivare la crescita di attività economiche nel territorio Italiano, attraverso l’incentivo all’utilizzo di marchi con interesse e valenza nazionale.
È interessante notare come il legislatore si sia prefissato gli obiettivi sopra citati attraverso la tutela e l’incentivazione all’uso di marchi, a conferma che i diritti derivanti da un marchio rappresentano degli asset immateriali molto importanti e rilevanti nel quadro delle attività economiche e imprenditoriali.
In questo caso, l’uso dei marchi di interesse e valenza nazionale rappresenta un potenziale strumento, anche per soggetti esteri, che si lega a nuovi investimenti produttivi sul territorio italiano dalla cui realizzazione trarrebbe giovamento la crescita economica del paese
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