scienza aperta e covid

Riformare il diritto d’autore per sostenere l’open science: dalla pandemia opportunità unica

La scienza aperta resta largamente impraticabile se non si procede con coraggio a una riforma delle leggi sulla proprietà intellettuale. La pandemia offre un’occasione senza precedenti per procedere verso un nuovo orizzonte normativo. Se non ora, quando?

Pubblicato il 26 Apr 2021

Roberto Caso

Professore Associato di Diritto Privato Comparato all'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza

open science

Sulla spinta della pandemia, molte voci si sono levate a favore di un potenziamento dell’Open Science e si fa strada la necessità di una riforma organica della legge sul diritto d’autore che renda possibile praticarla.

Risulta infatti evidente che la nostra capacità di reagire al virus sul piano sanitario, predisponendo test, cure e vaccini dipende da un gesto che risponde all’imperativo etico di apertura della scienza: la pubblicazione in accesso aperto della sequenza genetica del Sars-Cov-2.

E, in questa prospettiva, il diritto della proprietà intellettuale costituisce un tassello fondamentale nella regolamentazione della scienza aperta.

Cosa è l’open science

La proprietà intellettuale è un meccanismo pensato per una competizione in cui il vincitore prende tutto. All’opposto l’Open Science è fondata sulla cooperazione finalizzata a condividere dati, protocolli, software, pubblicazioni, tecnologie.

L’attenzione in questo momento è focalizzata sui brevetti farmaceutici e in particolare sui brevetti che danno il controllo esclusivo dei vaccini alle Big Pharma. In proposito, si stanno moltiplicando iniziative che chiedono interventi penetranti sul diritto dei brevetti e sulla trasparenza dei contratti tra Stati e Big Pharma, nonché nuove strategie di collaborazione tra ricerca pubblica e imprese farmaceutiche basate sull’apertura delle tecnologie vaccinali.

Tuttavia, occorre tener presente che anche sul fronte del diritto d’autore si giocano le nostre prospettive di vincere in tempi brevi la guerra contro il Sars-Cov-2.

Nell’attesa di poter mettere mano a un ripensamento profondo della legge, tuttavia, alcuni interventi di immediata utilità sarebbero possibili e auspicabili, a cominciare dall’istituzione di un diritto di ripubblicazione (messa a disposizione del pubblico) dei testi scientifici.

La proposta dell’AISA in materia di diritto di ripubblicazione in accesso aperto

Con l’avvento dell’era digitale, il mercato delle riviste scientifiche e dei servizi di valutazione bibliometrica (calcolo delle citazioni) è diventato oligopolistico. Se, infatti, la rivista viene considerata “fondamentale” perché ad alto Fattore d’Impatto non ha un sostituto perfetto sul mercato. Inoltre, la nuova rivista che voglia affacciarsi sul mercato incontra barriere difficilmente sormontabili perché l’acquisizione di reputazione in termini di citazioni richiede tempo.

A peggiorare lo scenario c’è la strategia commerciale dei grandi oligopolisti i quali offrono licenze di accesso online a pacchetti di riviste e libri. In altri termini, praticano il bundling, cioè l’offerta a pacchetto con contratti pluriennali. Questa strategia ingessa ulteriormente il mercato determinando un aumento esponenziale dei prezzi di accesso alle banche dati scientifiche.

Dalla prospettiva dell’autore di una pubblicazione scientifica questo enorme potere di mercato, legato alla valutazione bibliometrica, si traduce in potere contrattuale. L’autore che aspiri a pubblicare sulla rivista ad alto Fattore di Impatto (o in Fascia A) è disposto a firmare contratti standard che hanno come clausola centrale la cessione in via esclusiva totale e definitiva di tutti i diritti economici d’autore (il diritto di riproduzione, il diritto di distribuzione, il diritto di comunicazione al pubblico ecc.).

Per risolvere questo problema, l’Associazione Italiana per la promozione della Scienza Aperta (AISA) ha lanciato nel 2016 una proposta di modifica della legge italiana sul diritto d’autore volta a trapiantare in Italia un modello normativo già adottato in altri importanti Paesi europei come la Germania, i Paesi Bassi, la Francia e il Belgio. Il modello normativo è appunto incentrato sul conferimento all’autore di un diritto irrinunciabile e inalienabile di ripubblicazione (messa a disposizione del pubblico) in Open Access.

La proposta è così formulata:

“Art. 42-bis (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

1. L’autore di un’opera scientifica che sia il risultato di una ricerca interamente o parzialmente finanziata con fondi pubblici, come un articolo, una monografia o un capitolo di un libro, ha il diritto di riprodurre, distribuire e mettere a disposizione gratuita del pubblico la propria opera nel momento in cui l’editore l’abbia messa a disposizione gratuita del pubblico o dopo un ragionevole periodo di tempo, comunque non superiore a un anno, dalla prima pubblicazione. L’autore rimane titolare di tale diritto anche qualora abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizzazione economica sulla propria opera all’editore o al curatore. L’autore nell’esercizio del diritto indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell’editore.

2. Le disposizioni del primo comma sono di ordine pubblico e ogni clausola contrattuale che limiti il diritto dell’autore è nulla”.

La proposta Gallo sull’accesso aperto: DDL 1146

Il 27 marzo 2018 il Deputato Lugi Gallo del M5S presenta alla Camera la proposta di legge intitolata: modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all’informazione scientifica.

L’AISA viene ascoltata alla Commissione Cultura della Camera in audizione informale.

La proposta di legge Gallo viene modificata accogliendo alcuni suggerimenti dell’AISA. Viene infatti introdotta una proposta di modifica della legge sul diritto d’autore che ricalca la proposta illustrata nel precedente paragrafo.

La proposta di legge viene trasmessa al Senato assumendo la sigla di DDL 1146.

Qui di seguito si riporta la formulazione dell’art. c. 2

“2. Dopo l’articolo 42 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis. – 1. L’autore di un’opera scientifica pubblicata in un periodico, che sia il risultato di una ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, ha il diritto, purché senza fini commerciali, di renderla disponibile gratuitamente al pubblico nella rete internet, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, con accesso aperto, dopo che essa è stata messa a disposizione gratuita del pubblico dall’editore o comunque dopo non più di sei mesi dalla prima pubblicazione, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e dopo non più di un anno, quando si tratta di opere nelle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali. Nell’esercizio del predetto diritto l’autore indica gli estremi della prima edizione, specificando il nome dell’editore.

2. L’autore rimane titolare del diritto di cui al comma 1 anche nel caso in cui abbia ceduto in via esclusiva i diritti di utilizza- zione economica della propria opera all’editore o al curatore. Le clausole contrattuali pattuite in violazione di quanto disposto dal comma 1 sono nulle»”.

La proposta Gallo ha trovato l’opposizione dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e da novembre 2019 giace ferma in Senato.

PlanS e la rights rentention strategy

Mentre in Italia domina l’immobilismo legislativo, a livello transnazionale il quadro è in rapido mutamento.

Una delle iniziative che ha ricevuto più attenzione è PlanS di CoalitionS. Quest’ultima è costituita da rilevanti organizzazioni che finanziano la ricerca scientifica tra le quali si possono ricordare: Welcome Trust, Bill & Melinda Gates Foundation, World Health Organization nonché la Commissione Europea. PlanS punta a trasformare il sistema delle pubblicazioni scientifiche dall’accesso chiuso all’accesso aperto. I finanziatori della ricerca si propongono di condurre i soggetti finanziati ad applicare l’accesso aperto a tutte le pubblicazioni scientifiche – con esclusione di monografie e capitoli di libri che richiedono un processo di transizione più lungo – a partire dal 2021.

Il piano è articolato in dieci punti. Esso si propone di preservare l’elevata qualità delle pubblicazioni scientifiche, assicurare la trasparenza del sistema di pubblicazione, garantire il pluralismo dei modelli di editoria OA nonché basare la valutazione della qualità della pubblicazione sul contenuto e non sulla sede editoriale. Le riviste ibride – cioè quelle ad accesso chiuso dove è possibile pubblicare, previo pagamento all’editore, singoli articoli in Open Access – sono tendenzialmente bandite, a meno che il ricorso al modello ibrido non rientri in un contratto tra editore e istituzione finanziata «trasformativo», cioè che sia nel tempo destinato a trasformarsi da abbonamento ad accesso chiuso a sistema editoriale ad accesso aperto.

Sul piano del diritto d’autore PlanS ha lanciato la cosiddetta “rights retention strategy” ovvero una strategia di conservazione in capo all’autore del diritto di pubblicazione in accesso aperto.

Per attuare tale strategia le organizzazioni di cOAlitionS modificano i loro contratti di finanziamento in modo che:

  • gli autori (o le loro organizzazioni) conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per conformarsi alla politica di accesso aperto;
  • gli autori (o le loro organizzazioni) garantiscano l’accesso aperto al manoscritto dell’autore accettato per la pubblicazione (Author Accepted Manuscript) o alla versione editoriale (Version of Record) degli articoli scientifici, al momento della pubblicazione (cioè immediatamente). Tutti gli articoli scientifici devono essere resi disponibili con una licenza Creative Commons Attribution “CC BY” o equivalente o, in via eccezionale, se così deciso da un’organizzazione di cOAlition S, una licenza Creative Commons Attribution, NoDerivatives “CC BY-ND” o equivalente.

La strategia ha il pregio di voler provare a risolvere a monte il problema in un mondo che rende inefficaci i tentativi degli editori di impedire la pubblicazione in Open Access basandosi sui contratti (se il diritto rimane in capo all’autore, il contratto imposto dall’editore arriva a cose fatte).

Tuttavia, sul piano della proprietà intellettuale le controindicazioni sono le seguenti:

  • gli obblighi imposti dai finanziatori della ricerca ai ricercatori, come tutti gli obblighi, comprimono e non estendono la libertà accademico-scientifica;
  • la strategia di conservazione dei diritti assume l’attuale assetto della legge sul diritto d’autore come un dato acquisito e immutabile, mentre i membri di PlanS potrebbero usare la loro influenza per proporre al legislatore dell’Unione Europea di armonizzare le leggi sul diritto d’autore, inserendo nel tessuto normativo un vero proprio diritto morale (irrinunciabile e inalienabile) di (ri)pubblicazione in accesso aperto dei testi scientifici.

Conclusioni

Mentre le infrastrutture di comunicazione della scienza rimangono in gran parte nelle mani delle grandi piattaforme commerciali e dei loro giardini murati, e l’Italia stipula i suoi primi (e controversi) accordi trasformativi di abbonamento alle banche dati scientifiche, l’annunciato (nel Programma Nazionale della Ricerca) e ancora non pubblicato Piano Nazionale della Scienza Aperta rischia di rimanere lettera morta anche nel caso in cui dovesse vedere a breve la luce.

La scienza aperta resta largamente impraticabile se non si procede con coraggio a una riforma delle leggi sulla proprietà intellettuale.

La pandemia offre un’occasione senza precedenti per procedere verso un nuovo orizzonte normativo. Se non ora, quando?

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