Il 16 ottobre 2015 il Secondo Circuito della Corte d’Appello Federale degli Stati Uniti ha dichiarato nella sua pronuncia che Google Books non viola la legge sul copyright e che la sua opera di digitalizzazione dei libri è legittima. Anzi, l’operato di Google ricade nel fair use: il colosso americano ha costruito, così, un patrimonio di conoscenza pubblico, un beneficio per l’umanità.
Il caso
Nel 2005 era stata indetta dalla Authors Guild, la più importante associazione di autori americani, una class action nei confronti di Google, con la quale si chiedeva un risarcimento per i libri protetti da copyright e digitalizzati da Google nell’ambito del progetto Google Books e si accusava la società californiana di violazione del copyright per scopi commerciali.
L’obiettivo del progetto Google Books è quello di rendere disponibili tutti i libri presenti nelle biblioteche con cui sono stati stabiliti degli accordi (ma senza ricevere alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore), in tutte le lingue e, inoltre, consentire il download dei libri non protetti da copyright e visualizzarli, così, nella loro interezza, mentre per quelli protetti da copyright è messo a disposizione un estratto di varia lunghezza in base alla volontà dell’autore di acconsentire o meno alla cessione.
Già nel giudizio di primo grado, risalente al 2013, il giudice di New York, Denny Chin, respinse le accuse di violazione del copyright, ritenendo l’attività di Google rientrante nell’ambito del fair use, disposizione legislativa statunitense che permette l’uso delle opere tutelate dal diritto d’autore se l’utilizzo stesso è leale, equo e corretto. Secondo il giudice Chin, Google avrebbe fornito molti benefici nei confronti di tutti i cittadini del mondo, “aprendo la strada a nuovi possibili campi di ricerca” nell’ambito dell’educazione e della didattica.
Secondo gli attori di questa controversia, però, l’opera di digitalizzazione rientrava nel “concetto di uso trasformativo che crea un sostituto alternativo all’originale” e Google, nonostante la gratuità di questo servizio, riceveva comunque grandi vantaggi, come il rafforzamento del suo dominio nell’ambito della ricerca online.
Anche nel giudizio di secondo grado, i giudici della Corte federale statunitense hanno stabilito che l’operato di Google ricade nell’ambito del fair use, il cui scopo è proprio quello di “consolidare il vero intento del copyright, espandendo la conoscenza a favore del pubblico”, e creando, perciò, un vantaggio per l’intera società. Pertanto, nel caso di Google Books, non si configura nessuna ipotesi di violazione del diritto d’autore e l’attività di Big G non può che essere dichiarata legittima.
E in Italia?
Anche l’Italia ha aderito al progetto di Google, e nello specifico la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma ha consegnato testi rari e di pregio per la loro salvaguardia dalla precarietà del formato cartaceo.
I libri in formato digitale possono essere liberamente e gratuitamente visualizzati nella loro interezza e scaricati: nessuna violazione del diritto d’autore, quindi, in quanto si tratta di opere di dominio pubblico che non rientrano nelle limitazioni imposte dalla Legge n. 633/1941, meglio nota come Legge sul Diritto d’Autore.
Infatti, per i libri su cui il diritto d’autore è scaduto o comunque è assente, Google permette di scaricare l’opera in formato PDF oppure in formato “solo testo”, mentre per le opere coperte da diritti d’autore non c’è alcuna possibilità di download, ma solo di “sfogliare” il libro per visionarlo come se si fosse in una libreria e, successivamente, acquistarlo seguendo il link inserito nella stessa anteprima.
Questo è in linea con l’art. 25 della Legge n. 633/1941 secondo cui i diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio. Pertanto, l’opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza alcuna autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per il diritto d’autore. Sempre che, è bene precisare, si tratti dell’opera originale e non di una sua elaborazione protetta.
Il fair use in Italia e all’estero
Negli Stati Uniti non esiste una norma specifica che definisce che cos’è il fair use: solo il Titolo 17 dello United States Code stabilisce che esso include qualsiasi forma di utilizzazione per scopi come la critica, il commento, la cronaca, l’insegnamento, lo studio e la ricerca.
Per determinare se l’utilizzo di un’opera protetta dal diritto d’autore è fair, bisogna prendere in considerazione alcuni fattori:
• lo scopo e il carattere dell’uso, in particolare se tale uso è di natura commerciale o ha scopi didattici e non lucrativi;
• la natura dell’opera protetta;
• la quantità e la sostanzialità della porzione utilizzata;
• le conseguenze di tale uso su un potenziale mercato o sul valore dell’opera protetta da copyright.
Una volta stabilito, perciò, che l’utilizzo di quell’opera è corretto, la legge non può impedirlo o invalidarlo. La dottrina del fair use, infatti, vuole tentare di bilanciare gli interessi dei titolari di diritti d’autore con i benefici sociali che deriverebbero dalla diffusione e dalla distribuzione delle opere stesse.
In Italia, la Legge n. 633/1941 non contiene delle disposizioni paragonabili a quelle statunitensi, ma regola in modo frammentario e sintetico le c.d. libere utilizzazioni. La disciplina la ritroviamo nel Titolo I, Capo V, sotto la rubrica “Eccezioni e limitazioni”, agli artt. 65-71decies della Legge sul Diritto d’Autore.
Tuttavia, i casi di eccezione e limitazione alle prerogative economiche del titolare del diritto d’autore sono posti a presidio del bilanciamento fra interessi privati e interessi collettivi, garantendo, salvo precise condizioni, un utilizzo libero dell’opera.
Può essere, quindi, affermato che un utilizzo può essere definito fair, ovvero equo, leale e corretto se non sussiste una finalità commerciale. Quando la riproduzione o cessione dell’opera avviene dietro corrispettivo, di qualsiasi tipo esso sia, si ha una natura commerciale. Per stabilire, poi, se un certo atto abbia o meno finalità commerciali, e quindi lucrative, occorrerà verificare la sua natura e gli scopi perseguiti.
Pertanto, come stabilito anche dai giudici americani nella sentenza in esame, solo se la diffusione di opere coperte da copyright avviene per fini didattici, scientifici ed educativi, perciò a beneficio della collettività, senza propositi direttamente o indirettamente commerciali, si configura una chiara applicazione del fair use e, così, tale diffusione è legittima.
In definitiva, anche in Italia si è dibattuto molto sulle utilizzazioni libere delle opere protette dal diritto d’autore. Ma se l’approccio extra UE prevede una tutela nei confronti dello sviluppo scientifico e culturale dell’intera società, quello europeo tende maggiormente a tutelare gli autori delle opere protette. Al momento in Italia restiamo fermi a questo: l’art. 70 della Legge n. 633/1941 consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un’opera e la comunicazione di quelle parti al pubblico, purché sia per fini di critica e discussione. “Parti”, appunto. Con l’eccezione delle opere di dominio pubblico, che possono essere copiate integralmente, come avviene con il progetto della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.