diritto d'autore

Plagio su giornali online e blog: quando c’è reato e conseguenze

Un articolo pubblicato dal blog de Il Fattoquotidiano.it è stato, secondo l’autore, del tutto “copiato” e pubblicato senza citazione di fonti. Vediamo qual è la normativa in materia, le tutele per gli autori, le sanzioni per chi “copia” e se ci sono responsabilità per l’editore e per il direttore responsabile

Pubblicato il 22 Dic 2020

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

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In seguito alla digitalizzazione dell’informazione il rischio di plagio letterario è aumentato a dismisura, così come sono aumentate le fonti, non sempre affidabili, di informazione.

Facciamo allora il punto sulle diverse tipologie di plagio, sulle tutele previste dalla normativa sul diritto d’autore, sulle sanzioni e le responsabilità di editori e direttori, anche nel caso il plagio sia avvenuto su un blog ospitato dalla testata, com’è successo in un recente caso sul Fatto Quotidiano.

Il Codice civile e la legge sul diritto d’autore

In primo luogo, quindi, ci si deve chiedere quali opere siano “coperte” dal diritto d’autore.

La normativa di riferimento è, ancora oggi, costituita degli articoli 2575 e seguenti del Codice civile e dalla legge 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore o, abbreviato, l.d.a.).

Per l’articolo 2575 del Codice civile – che riprende quasi letteralmente l’articolo 1 della legge sul diritto d’autore – “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Un articolo giornalistico è considerato opera letteraria creativa, con conseguente tutela, prevista dagli articoli 65, 70 e 101 della legge sul diritto d’autore, che disciplinano modi e termini con i quali è possibile riprodurre lecitamente un articolo a firma altrui.

Per semplificare molto, si può dire che è sempre necessario citare la fonte; in secondo luogo, la riproduzione, anche se riservata, può essere effettuata per critica o cronaca.

In altre parole, si può citare letteralmente un articolo soltanto se lo si vuole criticare, mettere in discussione, analizzare per fact cheking, ma non per sfruttarne i contenuti in modo acritico e “parassitario”.

Le tutele dal plagio letterario

Le ipotesi di tutela dell’opera d’ingegno giornalistica sono variabili: dal diritto al compenso nei confronti della testata che pubblica il pezzo, alle ipotesi di plagio letterario.

Per chiarezza si distingue tra plagio testuale, evolutivo, trasversale e mascherato.

Il primo consiste nella riproduzione, integrale o parziale, di un testo, senza le autorizzazioni previste dalla legge sul diritto d’autore (soprattutto per la carta stampata); il secondo, consiste nella traduzione senza autorizzazione di un’opera straniera; il terzo si verifica se il plagio viene effettuato tra opere di categorie differenti; il quarto quando l’autore utilizza varianti lessicali e stilistiche per mascherare il plagio.

La prima tutela ha natura civilistica: si tratta della possibilità di far valere, davanti al Giudice civile, il diritto alla paternità dell’opera e chiedere, conseguentemente, il risarcimento dei danni patiti.

Date le tempistiche, anche nelle ipotesi di urgenza, della giustizia civile, il nostro ordinamento ha previsto una procedura semplificata e gestita in via amministrativa dall’Autorità Garante per le garanzie nelle comunicazioni (Agicom).

Si tratta di un procedimento semplificato che può essere attivato online da chiunque ritenga che una propria opera sia stata riprodotta illecitamente da latri al di fuori dei limiti consentiti dalla legge sul diritto d’autore.

L’art. 9, comma 3, del Regolamento prevede, infatti, che la Direzione dell’AGCOM possa notificare l’avvio del procedimento al gestore del sito o al fornitore di servizi di media audiovisivo o radiofonico se ritiene fondata la richiesta e “ove non risultino soddisfatte le eccezioni di cui agli articoli 65 o 70 della Legge sul diritto d’autore”.

Dopo un’istruttoria rapida, il Garante ordina entro tre giorni la rimozione dell’opera plagiata o la disabilitazione dell’accesso al sito; se il provider si trova all’estero, il Garante invia l’ordine ai siti italiani.

Questa procedura, pensata soprattutto per l’ambiente digitale, non può essere attivata se è pendente un contenzioso giudiziale.

La tutela penale

Il plagio letterario costituisce, comunque, reato, ai sensi dell’articolo 171 comma 1, lettera a)-bis della legge sul diritto d’autore che sanziona chiunque mette al disposizione al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera protetta (o parte di essa).

La pena è una multa da 51 a 2.065 euro ed il reato si estingue se, prima dell’apertura del dibattimento o dell’emissione del decreto penale di condanna, si versa una somma corrispondente alla metà del massimo, oltre alle spese processuali.

Si tratta, in altre parole, di un’ipotesi speciale di oblazione, che consente all’autore del plagio di evitare conseguenze penali mediante il pagamento di una somma forfettizzata.

Pare del tutto evidente che, per le ipotesi più “serie” di plagio letterario, questa fattispecie di reato sia del tutto inadeguata; può, invece, essere un deterrente efficace per le situazioni in cui il valore economico dell’opera non sia particolarmente rilevante (si pensi, proprio all’ipotesi del plagio di un articolo di un blogger).

La responsabilità dell’editore e del Direttore responsabile

La responsabilità dell’editore è certamente di natura civile, per i danni eventualmente provocati a chi rivendica in giudizio la paternità dell’opera.

La Corte di cassazione, nel 2016, ha condannato l’editore che aveva pubblicato un’opera tradotta dalla lingua croata in pina violazione della legge sul diritto d’autore; si trattava, però, del plagio di un libro.

La responsabilità del Direttore responsabile, invece, si pone nei confronti dell’editore dal punto di vista contrattuale, perché, avendo l’obbligo di verificare le fonti dei pezzi che fa pubblicare, può esporre l’editore stesso a danni patrimoniali, come ad esempio i diritti d’autore o non patrimoniali, come ad esempio il danno d’immagine derivante dalla pubblicazione di un’opera non genuina che, poi, venga rimossa “platealmente”.

La responsabilità penale del direttore responsabile, invece, segue la disciplina prevista dall’articolo 57 del Codice penale, per il quale “salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Fino al 2015 la responsabilità penale del Direttore responsabile della testata online non era ritenuta equiparabile a quella dell’omologo della carta stampata, in virtù di una interpretazione letterale dell’articolo 1 della legge n. 47 del 1948.

Dopo l’intervento delle Sezioni unite della Cassazione del 2015, tuttavia, la giurisprudenza, con interpretazione estensiva, ha ricompreso anche le testate online (autonome o legate ad un periodico cartaceo) nelle ipotesi di applicazione dell’articolo 57 del Codice penale.

Una sentenza del 2019 (la 1275) della Cassazione ha, peraltro, riconosciuto la responsabilità penale del direttore di una testata online per il reato di diffamazione a mezzo stampa previsto dall’articolo 595, comma 3, del Codice penale.

In conclusione, il Direttore è responsabile per i reati commessi dai “suoi” giornalisti a titolo di omesso controllo dell’attività dei medesimi, anche con riferimento alle ipotesi di plagio letterario, se costituente reato.

La responsabilità del Vicedirettore responsabile si configura quando un atto formale di delega, anche contenuto nel suo contratto, lo obbliga ad eseguire determinate attività di controllo nei confronti dell’attività della testata.

La responsabilità del direttore per l’attività del blog

Se un blog è utilizzato per accogliere contributi da soggetti esterni e non organici alla redazione, si può tranquillamente dire che lo stesso blog è parte integrante dell’attività pubblicistica della testata.

Da qui la responsabilità del direttore e/o del suo delegato per l’attività del blog.

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