In seguito ad un’inchiesta del New York Times sulla presenza di video di stupri e sesso con minori,, nei primi giorni del dicembre 2020 Pornhub ha rimosso milioni di video (almeno 7) di provenienza non sicura.
Se tra i video rimossi vi fossero materiali filmati illecitamente – cioè costituenti ipotesi di reato – da cittadini italiani, anche all’estero, le Procure italiane avrebbero titolo per aprire un’indagine su questi ultimi. E su MindGeek S.a.r.l., la società che gestisce di fatto il monopolio del mercato pornografico online mondiale che ha sede in Lussemburgo, per responsabilità amministrativa da reato degli enti. Vediamo le ragioni.
Il reato di pornografia minorile
L’art. 600 ter del Codice penale è stato introdotto nel 1998, in seguito al processo internazionale che ha portato all’adozione della Dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma del 1996.
Lo sfruttamento minorile non era certo un fenomeno sconosciuto, ma l’avvento delle nuove tecnologie aveva spinto la dottrina, specie quella di matrice anglosassone, ad approcciarsi alla mercificazione sessuale minorile con particolare attenzione, fino ad elaborare una categoria, la cosiddetta commodification.
Con questo termine si voleva indicare una tendenza a trattare il corpo dei minori come commodities, in seguito ad un vero e proprio sviluppo del mercato della mercificazione sessuale minorile.
Tra le risposte che il Legislatore italiano ha adottato a contrasto di tale fenomeno vi è, per l’appunto, l’articolo 600 ter Codice penale, per il quale: “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:
- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.
Le fattispecie di reato
Come il lettore potrà notare, la fattispecie di reato è composita e prevede varie ipotesi penalmente rilevanti, che però possono essere riassunte così: in primo luogo è vietata la realizzazione di spettacoli pornografici con minori o in cui vi sia la partecipazione di minori oltre, ovviamente, la produzione di materiale pornografico.
In secondo luogo, è vietato commercializzare il materiale pornografico di cui sopra, così come è penalmente sanzionata qualunque modalità di diffusione di detto materiale, o di informazioni finalizzate all’adescamento di minori di anni diciotto.
Sono, infine, sanzionate penalmente anche le condotte di cessione a titolo gratuito di materiale pedopornografico o la mera assistenza a spettacoli pornografici in cui si “utilizzino” o siano indotti o reclutati minori di anni 18.
La definizione di pornografia minorile, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 600 ter Codice penale, è tutto sommato chiara: si parla di attività sessuali esplicite, reali o simulate, o di rappresentazione di organi sessuali di minori di anni 18.
La natura ipoteticamente transnazionale del reato
L’articolo 604 del Codice penale prevede che “le disposizioni di questa sezione nonché quelle previste dagli articoli 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 609 undecies si applicano altresì, quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano. In quest’ultima ipotesi il cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia”.
Questo significa che se un cittadino italiano commette reati di pornografia minorile o violenza sessuale all’estero, può essere punito in Italia; se il reato è commesso in concorso con cittadini stranieri, la competenza sarà ugualmente italiana, a condizione che il reato preveda una certa pena edittale e che vi sia la condizione di procedibilità della richiesta del Ministero della Giustizia.
Un’inchiesta da parte di un’Autorità giudiziaria italiana, quindi, è possibile.
Perché MindGeek può essere chiamata a rispondere in Italia
Il Decreto Legislativo 231/2001 ha previsto la responsabilità da reato delle Società; a quasi vent’anni dall’entrata in vigore, i reati che presuppongono la sanzione (pecuniaria, interdittiva o di pubblicità) per le società sono aumentati in maniera molto significativa.
L’articolo 25 quinquies del Decreto Legislativo 231/2001 prevede, tra i reati “presupposto”, i reati di sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù.
Perché una società possa essere chiamata a rispondere per il reato, è necessario che questo sia stato commesso per suo interesse o vantaggio.
Per interesse si intende una finalità diretta della società a conseguire uno scopo, un risultato, ottenibili attraverso la commissione del reato (come nelle ipotesi di corruzione) o più facilmente ottenibili attraverso la commissione del reato.
Per vantaggio si intende qualunque utilità derivi direttamente o indirettamente alla società dalla commissione del reato.
Ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 231/2001 l’Ente risponde se il reato è commesso “a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Questo significa che, nelle ipotesi di sfruttamento della prostituzione per fini pornografici o di pornografia minorile, la responsabilità diretta dell’Ente si avrebbe solo in caso di accordi commerciali chiari e definiti tra Società e produttore.
Posto però che l’Ente per essere esente da responsabilità deve necessariamente adottare un sistema organizzativo che prevenga il compimento di reati per proprio interesse o vantaggio, viene in rilevo il sistema di controllo sui materiali acquisti e pubblicati da Pornhub.
Un omesso o insufficiente controllo determinato da politiche commerciali spregiudicate, infatti, porterebbe ad una responsabilità amministrativa della Società.
Venendo all’ultimo elemento, ossia la sede legale di MindGeek, va detto che la cassazione ha recentemente ammesso la sanzionabilità di Società con sede interamente all’estero (Cassazione Penale, Sez. VI, 7 aprile 2020 – udienza del 11 febbraio 2020, n. 11626).
Conclusioni
Se un’Autorità giudiziaria italiana volesse approfondire la presenza di cittadini italiani nella produzione dei video rimossi da PornHub, avrebbe certamente titolo per farlo.
Se, poi, in seguito alle indagini, risultasse che dei cittadini italiani hanno operato illecitamente in quel settore, questi ultimi potrebbero certamente essere tratti a giudizio.
Se, infine, venisse provato che l’attività veniva favorita dalle politiche commerciali di PornHub, la MindGeek potrebbe essere chiamata a rispondere dell’illecito amministrativo dell’Ente, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.