l'analisi

Regolamento AI, la “terza via” europea lascia troppi nodi irrisolti: ecco quali

La proposta di regolamento Ue sull’AI può rappresentare un’alternativa, non solo per l’Europa, agli attuali approcci troppo autoritaristici o liberistici. Tuttavia, la direzione scelta non fornisce le risposte adeguate a costruire uno strumento normativo che tuteli sia gli individui sia chi investe. Serve più flessibilità

Pubblicato il 21 Mag 2021

Oreste Pollicino

Professore ordinario di Diritto Costituzionale, Università Bocconi. Co-founder DigitalMediaLaws

Giovanni De Gregorio

Postdoctoral Researcher, Centre for Socio-Legal Studies, Università di Oxford

Flavia Bavetta

dottoranda in “Legal Studies”, Università Bocconi, Milano

Federica Paolucci

LLM Candidate, Università Bocconi

intelligenza artificiale fondo

L’introduzione della proposta di Regolamento sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) è stata accolta come uno step fondamentale per il “futuro digitale dell’Europa”. Tuttavia, sono ancora molte le domande attorno alla proposta e alla sua capacità di fornire un quadro giuridico chiaro che non miri soltanto ad assicurare gli obbiettivi del mercato unico ma anche la tutela dei valori europei, quali il principio di rule of law e la tutela dei diritti fondamentali. La necessaria presenza di questa tecnologia nel futuro tecnologico dell’Europa ma anche dei rischi causati dalla neonata società algoritmica portano quindi a domandarsi se il regolamento si collochi in un percorso dell’Unione orientato all’umanesimo digitale nell’era del capitalismo della sorveglianza.

Intelligenza artificiale, la burocrazia di un Regolamento ue che ostacola il progresso

Il concetto di rischio e il vacuum normativo dell’approccio Ue

La scelta della Ue sembra puntare a un approccio “risk-based” di carattere top-down dove le soglie di rischio sono definite direttamente dalla Commissione. Si tratta di una scelta cauta che lascia meno spazio a valutazioni sul rischio da parte degli operatori che, di conseguenza, sono vincolati al rispetto delle soglie identificate dalla Commissione. Tale approccio, inoltre, comporta la totale esclusione d’intere categorie di sistemi di AI – quelle considerate a basso rischio – da qualsiasi tipologia di controllo, comportando un vacuum normativo non indifferente. Infatti, laddove si riconosca l’esistenza di possibili rischi per i diritti fondamentali e data l’imprevedibilità del funzionamento di tali tecnologie, una simile esclusione potrebbe risultare quantomeno discutibile sul piano della protezione dei diritti dell’individuo, soprattutto in quanto non vi è alcuna analisi ex ante del singolo caso concreto.

In tale contesto, se da un lato tale approccio tende a creare un sistema che agevola lo sviluppo dell’innovazione tecnologica, dall’altro esso crea svariate problematiche da un punto di vista interpretativo. Infatti, non risulta immediata la comprensione del concetto di “rischio” che non viene definito dalla proposta ma soltanto collegato a una scala di criticità identificata dalla Commissione sulla base delle tecnologie di AI e a seconda degli ambiti nei quali esse vengono utilizzate. Nell’explanatory memorandum, la Commissione collega il rischio alla sfera individuale e collettiva, specificando che “the same elements and techniques that power the socio-economic benefits of AI can also bring about new risks or negative consequences for individuals or the society”. Il Considerando 4 precisa “[…] artificial intelligence may generate risks and cause harm to public interests and rights that are protected by Union law”.

Il confronto col Gdpr sull’accountability

L’approccio descritto è stato anche oggetto di dibattito da parte dell’Ad hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI). In tale contesto, il CAHAI ha promosso sin dall’inizio l’utilizzo di un approccio di valutazione e regolamentazione dell’AI basato sul rischio. Secondo il CAHAI tale metodo ha, infatti, il beneficio di comportare una valutazione e revisione su base sistematica e regolare degli utilizzi dell’AI. In una prospettiva top down, ciò può essere realizzato formulando principi chiave che devono essere garantiti nel contesto dell’AI. Secondo il feasability study, la potenziale introduzione di nuovi diritti e obblighi in un futuro strumento giuridico dovrebbe manifestarsi in modo necessario e proporzionato all’obiettivo da raggiungere, vale a dire la protezione dai potenziali effetti negativi dello sviluppo e dell’uso di sistemi di AI su diritti umani, democrazia e Stato di diritto, e in un modo che tenga conto di un equilibrio tra i vari interessi in gioco, anche aprendo a un approccio bottom up di tipo settoriale che fornisce requisiti contestuali (più dettagliati) sotto forma di soft law.

Proprio al fine di comprendere le caratteristiche di tale approccio risk-based, sembra naturale spingersi a osservare il sistema del GDPR basato sull’accountability del titolare del trattamento. Sebbene in alcuni casi si stia parlando di “GDPR but for Artificial Intelligence” il paragone è tutt’altro da essere così marcato. A parte la scelta dalla Commissione di usare un regolamento come già fatto nel 2016 in materia di dati personali, la proposta adotta un sistema di risk-based statico che, a differenza del GDPR, non prevede una definizione flessibile di accountability rispetto al contesto in cui opera il titolare del trattamento. La proposta di regolamento mutua categorie della disciplina consumeristica, volte a proteggere la parte debole del rapporto contrattuale e renderlo edotto delle generali dinamiche di funzionamento del prodotto. Un atteggiamento che, come notano taluni commentatori, non sembra essere attuale e performante in una società dove il consenso costituisce sempre più una base poco affidabile. Inoltre, lato sviluppatori si assiste a un compromesso asimmetrico: la regolazione ex ante richiesta al provider rischia di eccessivamente imbrigliare quest’ultimo in rigidi meccanismi di compliance.

La stessa scelta dello strumento regolatorio e il suo approccio top down provocano una certa soddisfazione se si guarda alla garanzia della rule of law, ma rischiano d’innalzare le soglie di rischio e che queste si traducano in una rigidità che non lasci margini di valutazione al provider su come adoperarsi nella pratica. L’approccio top down rischia di subire un processo di ibridizzazione, anche tecnologica, nel momento in cui le regole devono essere adottate nel settore privato. In questo senso, in assenza di principi generali come nel GDPR, il rischio è quello che il regolamento si trasformi in un mero sistema di compliance i cui contorni sono definiti da sistemi di soft law. Ciò che (almeno per ora) manca nella proposta è quella capacità del GDPR a porre limiti ma aprire all’adattabilità: l’approccio “by-design” e “by-default” ben caro al GDPR.

La mancanza di meccanismi di redress

Inoltre, dal punto di vista dei rimedi, appare particolarmente vistosa la mancanza all’interno del testo proposto di meccanismi di redress: vale a dire, quei meccanismi che consentano ai consumatori che subiscono decisioni automatizzate discriminatorie, o comunque errate, di ottenere un rimedio diretto al pregiudizio subito. Tale aspetto manifesta la necessità di chiarire questi aspetti, non solo per tutelare i consumatori, ma anche per fornire, nel pieno adeguamento dei principi costituzionali, un ponte per adire l’autorità giudiziaria. Una mancanza che preoccupa per la geopardizzazione e l’opacità che riversa sul lato dell’esercizio dei diritti. Non appare, difatti, coerente il prevedere una qualche forma di tutela solamente per coloro che sono sottoposti ai cosiddetti “sistemi ad alto rischio”: una piccola e residuale fetta del panorama dell’AI. Non consola nemmeno lo sguardo comparatistico ai rimedi offerti dal GDPR e i diritti dell’interessato a richiedere un intervento reattivo in caso di contestazione delle decisioni automatizzate o trattamento avvenuto in violazione di legge.

È di tutta evidenza che l’AI non processa solamente dati personali e non sempre il danno derivato da un processo automatizzato si ricollega a una violazione che ricade nel regime dei dati personali. Infine, la proposta non include né diritti specifici dei consumatori – come il diritto di contestare una decisione algoritmica e ottenere una supervisione umana – in termini di prodotti e servizi AI o rimedi. Prevedere un’autorità competente ma non i rimedi è un aspetto che preoccupa per la tutela degli individui e si allontana nettamente dalle premesse logico-giuridiche che sono alla base della proposta.

Conclusioni

La proposta sembrerebbe rappresentare un altro passo del costituzionalismo digitale, avendo il legislatore europeo abbandonato il liberalismo che ha contraddistinto la prima decade tecnologica degli anni duemila. La proposta di regolamento può rappresentare un’alternativa, non solo per l’Europa, all’approccio da un lato autoritaristico, dall’altro liberistico. Una “terza via” che risulta evidente sin dai considerando iniziali e che fa ben sperare per la realizzazione di un costituzionalismo digitale rivolto alla valorizzazione dell’uomo e dei diritti fondamentali. Tuttavia, la direzione di hard law non appare sufficiente per rispondere alle numerose domande che permangono e alle quali è necessario rispondere per costruire uno strumento normativo che tuteli sia gli individui sia chi materialmente investe e contribuisce alla crescita del mercato comune digitale. Al fine di raggiungere tale obbiettivo, è fondamentale prevedere un approccio più flessibile che inoltre fornisca dei rimedi senza condurre gli individui verso una nuova forma di status subjectionis priva di garanzie.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4