DL CAPIENZE

Riconoscimento facciale vietato in Italia: ma solo per ora e con eccezioni

Approvata con la conversione del decreto capienze la norma prevede la “sospensione” dei trattamenti di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici fino all’entrata in vigore di una disciplina normativa che regoli la materia e, comunque, fino al 31 dicembre 2023. Una novità con luci e ombre. Eccole

Pubblicato il 02 Dic 2021

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

riconoscimento facciale

Approvata definitivamente la legge di conversione del decreto capienze, qui compresa la nuova norma – con emendamento del PD – che prevede la “sospensione” dei trattamenti di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte di soggetti pubblici e privati fino all’entrata in vigore di una disciplina normativa che regoli la materia e, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

Il legislatore italiano blocca il riconoscimento facciale, ma con eccezioni

La legge di conversione del decreto capienze approvata il 1 dicembre 2021 prevede, sostanzialmente, le ultime novità in materia di disciplina emergenziale.

Sotto traccia, ma solo per il grande pubblico, all’interno del decreto anche una moratoria all’impego di apparecchiatura di videosorveglianza con riconoscimento facciale in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

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Sullo sfondo, l’articolo 52 del Regolamento UE 16/679 (G.D.P.R.) ed il trattamento dei dati biometrici astrattamente recuperabili per mezzo delle nuove tecnologie.

La sospensione è prevista fino all’entrata in vigore della nuova disciplina o fino al 31 dicembre 2023.

Le sanzioni

Nel frattempo, la mera installazione o l’impiego di apparecchiature che nei luoghi pubblici trattino indebitamente i dati biometrici determineranno una sanzione amministrativa (quelle, rispettivamente, previste dall’articolo 166, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall’articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51), salvo che il fatto non costituisca reato.

Le eccezioni

Il riconoscimento facciale potrà però essere impiegato per prevenzione e repressione dei reati o per l’esecuzione delle pene (detto volgarmente: per la ricerca dei latitanti).

Le ipotesi di liceità dell’utilizzo del riconoscimento facciale sono indicate, tassativamente, in quelle previste dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, eventualmente con parere favorevole del Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 24 dello stesso decreto legislativo.

Luci ed ombre del divieto al riconoscimento facciale

Innegabile che aver limitato per legge il “far west” del riconoscimento facciale ad opera degli sceriffi di quartiere sia stato meritorio.

Il Garante avrebbe – verosimilmente – bloccato iniziative locali, ma la disciplina nazionale cogente chiude ogni questione, almeno fino alla legge che regolerà la materia. Le ipotesi previste dal decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 avrebbero comunque avuto un regime autonomo, perché in attuazione della Direttiva UE 16/680.

Il fatto che il Parlamento europeo abbia già impegnato, a maggioranza, la Commissione ad elaborare atti normativi che limitino significativamente l’impiego dei dati biometrici – specie in relazione ad ipotesi cinesi di cittadinanza a punti – fa comunque ben sperare anche per la futura legge in materia.

Da segnalare, infine, che l’Italia è il primo Paese dell’Unione ad emanare un atto normativo specifico in quest’ambito.

Detto questo, si tratterà di capire quanto il legislatore nazionale e quello europeo vorranno spingersi nel restringere o nell’ampliare la possibilità di utilizzo di dati biometrici.

Ad esempio, quanto stabilito dal Garante per il trattamento dei dati personali, nei mesi scorsi, in materia di impiego di bodycam resta fermo, ma nulla vieta che il legislatore consenta l’impiago del riconoscimento facciale anche in quelle ipotesi.

Conclusioni

La disciplina normativa, ad oggi, non è deludente, anzi.

In un’epoca in cui il corretto trattamento dei dati personali non è una priorità particolarmente sentita dalla maggioranza della popolazione, però, è necessario restare vigili.

Il modello cinese, con moneta virtuale, cittadinanza a punti e vita legata ad un qr-code ed al riconoscimento facciale non è distante come sarebbe auspicabile.

La problematica maggiore, infatti, non è tanto l’impiego  – pubblico, perché quello provato è da vietare in assoluto – dei dati biometrici, quanto piuttosto il fatto che venga legato ad altrui aspetti della vita quotidiana, sia sul piano sociale che economico che politico.

La discriminazione passa sempre, prima, dalla raccolta – il più efficiente possibile – di dati sui soggetti o sulle categorie che si vuole ridurre in minoranza per ragioni ideologiche o politiche.

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