E’ entrato da pochi giorni in vigore il decreto-legge 101/2019, pubblicato il 4 settembre sulla Gazzetta Ufficiale, che contiene la prima disciplina, in Italia, sui lavoratori su piattaforma.
Dopo un ultimo incontro tenutosi al MISE nel dicembre scorso e preso atto della mancanza di volontà da parte delle principali piattaforme di esporsi verso l’accoglimento della porzione di tutele minime reclamate dalle associazioni di rappresentanza dei riders, il legislatore ha deciso di agire piuttosto in solitaria, rispetto al tavolo delle trattative, emanando un decreto-legge che denota subito un approccio quantomeno timido.
Un doppio binario di intervento
Una timidezza subito percepibile già dal doppio binario di intervento: immediato per i profili attinenti alla qualificazione del lavoro digitale, posposto per quanto concerne la stringata disciplina sui riders reclutati con contratti di lavoro non subordinati.
Nel dettaglio, infatti, il decreto sposta immediatamente l’ago della bilancia verso la riconduzione del lavoro su piattaforma digitale all’area dell’etero-organizzazione (ex articolo 2, d.lgs. 81/2015), con una disposizione già in vigore da alcuni giorni.
Il d.l. 101/2019 aggiunge, infatti, un periodo all’articolo 2 del d.lgs. 81/2015 precisando che la etero-organizzazione potrà riscontrarsi anche nel contesto delle piattaforme digitali (ma su questo, chi aveva dubbi?) dal momento che l’articolo 2 si applicherà “anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”. Il legislatore si è, così, prudentemente indirizzato verso l’assimilazione dell’ultimo orientamento espresso della giurisprudenza di merito sul tema.
La norma, tuttavia, non individua una qualificazione vincolante e definitiva per tali rapporti, ma indica quello che, dai primi commenti, appare essere un “suggerimento” proposto dal legislatore per i datori di lavoro digitali, passibile di smentita in presenza di elementi di fatto utili a conferire una qualificazione differente dal lavoro autonomo, ai singoli rapporti.
Entreranno, invece, in vigore dopo 180 giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto, le regole di natura retributiva dedicate espressamente a una specifica categoria dei lavoratori digitali, i riders (comprendendo fra questi, però, solo quelli “occupati con rapporti di lavoro non subordinato”) che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, attraverso piattaforme anche digitali.
Le principali forme di tutela introdotte dal decreto riguarderanno:
- il meccanismo di calcolo del corrispettivo: i fattorini potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate (ossia a cottimo), purché in misura non prevalente;
- la retribuzione base oraria dovrà essere riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il fattorino accetti almeno una chiamata;
- i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
Il decreto, inoltre, estende ai riders la copertura assicurativa Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I relativi adempimenti dovranno essere attuati dalle imprese che si avvalgono delle piattaforme digitali individuate anche come il soggetto che – a proprie spese – dovrà attuare le misure previste dal Testo unico sicurezza sul lavoro. Il premio di assicurazione a carico delle imprese soggette all’obbligo di copertura dovrà essere determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, tenendo conto – come base di computo – del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Si realizzerà, pertanto, un’estensione delle coperture previdenziali, assicurative e antinfortunistiche, limitando, ma solo parzialmente, il ricorso allo schema retributivo del cottimo (ammesso “purché in misura non prevalente”) e rinviano alla contrattazione collettiva per la definizione di “schemi retributivi modulari e incentivanti che tengano conto delle modalità di esecuzione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi”.
Alcuni esempi virtuosi
Un generale richiamo alla contrattazione collettiva, fra l’altro, ancora scarsamente captato dalle parti sociali. Fra gli sparuti esempi virtuosi, infatti, possono citarsi il rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017 che ha imposto formalmente l’inserimento della figura professionale nella filiera di produzione; la sigla nel 18 luglio del 2018 di un accordo integrativo che ha collocato i ciclo-fattorini nelle tutele e nei parametri retributivi del CCNL, la contrattazione di secondo livello, in alcune esperienze territoriali in Toscana, nonché la Carta di Bologna, anche se quest’ultima – purtroppo – non è stata accettata dalle più significative multinazionali ed è pertanto rimasta sostanzialmente lettera morta.
Di estremo interesse, anche se poco noto, risulta l’accordo raggiunto tra le piattaforme sindacali confederali e la società Runner Pizza (società del food delivery attiva nel settore da più di 25 anni) per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e l’applicazione del CCNL logistica a più di 200 fattorini.
Un esempio, questo, che induce fortemente a ritenere non solo possibile, ma anche assolutamente praticabile il riconoscimento della subordinazione, e delle connesse tutele, ad alcuni lavoratori digitali, ai quali – prevede l’accordo – sarà riconosciuta anche l’anzianità di servizio maturata con i precedenti contratti di collaborazione.
Tutti le lacune del decreto legge
In definitiva, ad un occhio attento, la pubblicazione del decreto-legge, pur rappresentando un primo step di riconoscimento per questi lavoratori, non può che risultare una scelta di politica del diritto abbastanza acerba. Il legislatore ha, di fatti, optato per un posizionamento che non scioglie nessuno dei dubbi (fra quelli sondabili nel rispetto del principio di indisponibilità del tipo) circa la qualificazione dei lavoratori on demand dal momento che si pone come un indirizzo verso una scelta contrattuale che rischia – nella sostanza – di trascendere dalla pura libertà contrattuale delle parti, per fondarsi su una cieca e ostinata convinzione dell’assenza apodittica del vincolo di subordinazione in un rapporto di lavoro che, invece, mostra diversi fianchi (non solo uno) ad una diversa ricostruzione.
Anzi, se possibile questo intervento complica il quadro qualificatorio dipanando la ben nota zona grigia di disciplina che si stanzia fra subordinazione ed autonomia, senza chiarire, in altre e diverse occasioni, il ruolo che l’art. 2 dovrebbe avere nel nostro ordinamento.
Sulla via del solito agnosticismo, il legislatore rimane piuttosto prudente (o forse pavido?) in tema di lavoro su piattaforma: non si spinge a riconoscere anche un possibile vincolo di subordinazione (tanto sollecitato dalle rappresentanze sindacali e/o autonome dei lavoratori on demand), né tantomeno lo menziona come possibile fattispecie qualificatoria. Commuta dalla giurisprudenza la fattispecie delle collaborazioni etero-organizzate (una fattispecie che continua a porre numerosi interrogativi in dottrina sulla sua natura di norma di fattispecie – norma di disciplina – norma apparente), ma la pone come una possibile, fra le altre, delle quali però, come un cane che si morde la coda, non fa menzione alcuna.
Infine, se da un lato il decreto difetta, sul piano metodologico, di un impianto coerente e integrato di regolazione del lavoro on demand, dall’altro lascia sprovvisti di copertura tutti quei lavoratori digitali che, non solo non è assolutamente detto vedano applicata la disciplina opzionale delle etero-organizzazioni, ma non rientrando neppure nella categoria dei riders non vedranno applicate neanche le tutele minime stabilite adesso per legge unicamente per i fattorini. E non per tutti i fattorini, fra l’altro. Anche questi appaiono come un numero ristretto rispetto al variopinto panorama del food delivery italiano considerata la definizione propostane che si espone a diverse insussistenze e fragilità: se il lavoratore consegna a piedi o in macchina o in “ambito rurale” è davvero escluso dalle tutele?
In conclusione il decreto resta un tentativo – purtroppo ancora una volta – non del tutto riuscito di dare risposte a una nuova categoria di lavoratori e lavoratrici, in continua espansione, parimenti orfani di riferimenti sul divieto assoluto del cottimo, sul diritto alla disconnessione, sulle tutele sindacali, il riposo, un orario minimo garantito e la garanzia di un compenso dignitoso.