L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato il regolamento attuativo per la certificazione dei segnalatori attendibili previsti dall’articolo 22 del Digital Service Act: sarà in vigore dal 15 settembre 2024 e regolamenterà uno dei presidi contro la disinformazione voluti dal legislatore europeo.
Segnalatori attendibili: definizione e requisiti
Il Digital service Act non fornisce, né all’articolo 3 (rubricato “definizioni”), né all’articolo 22 (rubricato “segnalatori attendibili”), una definizione di “segnalatore attendibile”.
Sull’articolo 22 del DSA, chi scrive ha osservato quanto segue.
“La norma istituzionalizza la figura del fact-checker, già impiegata da diverse piattaforme per individuare contenuti nocivi come fake news”.
Interessanti gli obblighi di trasparenza imposti a questi soggetti, il cui business consiste nel controllare e segnalare le informazioni non verificate altrui, senza tuttavia subire sanzioni nel caso in cui non operino in maniera corretta e precisa[1].
La definizione di “segnalatore attendibile” nel Regolamento Agcom
Il regolamento Agcom adottato con la delibera 283/24/CONS innova sul punto, perché all’articolo 1, lettera g), viene offerta la seguente definizione di “segnalatore attendibile”: “soggetto che agisce entro l’ambito di competenza designato, ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento sui servizi digitali, per la presentazione di segnalazioni, avvalendosi dei meccanismi di cui all’articolo 16 del medesimo Regolamento, a cui i fornitori di piattaforme online devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo”.
La definizione viene fornita sulla base della funzione e in ragione della descrizione normativa dell’attività svolta.
I tre requisiti necessari per richiedere la certificazione
L’articolo 3, comma 2, prevede tre requisiti perché un soggetto possa presentare istanza all’Agcom per ottenere la certificazione quale segnalatore attendibile:
“a) disporre di capacità e competenze particolari ai fini dell’individuazione, dell’identificazione e della notifica di contenuti illegali;
b) essere indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;
c) svolgere le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.
Tra i requiasti dell’istanza, spicca “l’area o le aree di competenza per le quali è richiesta la qualifica di segnalatore attendibile, di cui all’elenco riportato nell’Allegato 2 al presente Regolamento” (articolo 3, comma 3, lettera c).
La procedura per la verifica dei requisiti
L’articolo 4 disciplina la procedura per la verifica dei requisiti.
Chi può richiedere la qualifica di segnalatore attendibile
L’allegato contiene la parte sostanziale del regolamento: il paragrafo 2, dopo aver richiamato il Considerando 61 del DSA (relativo all’articolo 22 e che ne costituisce nota esplicativa), entra infatti nel merito.
“Alla luce delle disposizioni del DSA, pertanto, la qualifica di segnalatore attendibile può essere riconosciuta a enti (pubblici o privati) che dimostrino, tra l’altro, di disporre di capacità e competenze particolari nella lotta ai contenuti illegali e di svolgere le proprie attività in modo diligente, accurato e obiettivo. Diversamente, le persone fisiche, intese quali singoli individui, non rispettano i requisiti soggettivi per richiedere la qualifica di segnalatori attendibili come argomentato al Considerando n. 61 del DSA. Fermo restando la necessità che la valutazione sia effettuata caso per caso in base alla verifica dei requisiti da parte di ciascun soggetto stabiliti all’art. 22, par. 2 del DSA, rientrano nell’ambito dei soggetti potenzialmente ammessi a richiedere il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, senza pretesa di esaustività, le seguenti categorie: enti pubblici o di natura pubblica, organismi privati o semi-pubblici (e.g.: associazioni di categoria, consorzi, federazioni e/o, associazioni commerciali, professionali o industriali, ordini professionali, sindacati, ecc…), enti di fact checking, organizzazioni non governative (e.g.: associazioni di consumatori, organizzazioni a protezione dei diritti umani, dell’ambiente o degli animali ecc…), reti o alleanze di imprese ecc…. Peraltro, nella valutazione dei requisiti che il DSC è chiamato ad effettuare, dovrà essere tenuta in massima considerazione la necessità di prevenire eventuali situazioni di conflitti di interesse in capo a soggetti che esercitano attività economiche ed imprenditoriali ovvero svolgono competenze anche istituzionali, potenzialmente in contrasto con lo svolgimento della funzione di segnalatore attendibile. Al riguardo, si rimanda anche alle considerazioni svolte sul tema della indipendenza dei segnalatori attendibili svolte nella successiva sezione n. 3.b”.
In sintesi: le persone fisiche non possono accedere alla qualifica, che può essere invece rivestita da enti di vario tipo, quali fact checker e ong, oltre a imprese o enti statali, che però devono garantire massima trasparenza e assenza di conflitti di interesse.
La valutazione dell’indipendenza dei trusted flagger
La sezione 3.b, rubricata “Indipendenza”, è estremamente interessante.
“Pertanto, la valutazione dell’indipendenza implica un’analisi conoscitiva complessiva che riguardi i soci (nel caso di società) o i membri (nel caso di associazioni) dell’ente, la verifica di eventuali rapporti di collegamento o controllo dell’ente stesso con piattaforme online o soggetti ed esse riconducibili, le strutture decisionali interne, come il consiglio di amministrazione – o l’organo equivalente – fino alle singole risorse che si occupano materialmente dell’attività di segnalazione, ai fini di verificare l’assenza di conflitti di interesse con i fornitori dei servizi di piattaforme online. A tale proposito, possono costituire elementi utili alla valutazione, la composizione dei Consigli di amministrazione o comunque degli organismi direttivi degli enti richiedenti la qualifica, così come gli atti costitutivi e gli statuti fondativi. Inoltre, anche la presenza di specifiche policies o codici etici che contengano misure volte ad evitare conflitti di interesse nei confronti dei fornitori di piattaforme online possono essere utili ad assicurare l’indipendenza decisionale dell’ente.
L’indipendenza finanziaria
Per quanto riguarda il requisito dell’indipendenza finanziaria, i segnalatori qualificati dovrebbero dimostrare, fornendo adeguate evidenze, la propria indipendenza finanziaria dalle piattaforme online, rendendo le proprie fonti di finanziamento pubbliche e trasparenti. Qualora il segnalatore qualificato percepisca finanziamenti provenienti da fornitori di piattaforme online, (anche sotto forma di servizi pubblicitari), tali fondi dovrebbero costituire una quota non condizionante del finanziamento complessivo dell’ente. Infine, non dovrebbero verificarsi, nel personale che svolge le attività di segnalazione, situazioni di conflitto di interesse con fornitori di piattaforme online”.
In altri termini, indipendenza organizzativa assoluta dai social media, determinata dall’assenza di posizioni promiscue in consiglio di amministrazione e indipendenza economica praticamente assoluta.
Il futuro dei fact checker pagati dalle piattaforme
Secondo questo punto, soggetti che attualmente operano come fact checker retribuiti dalle piattaforme online non possono ottenere la certificazione di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22 del DSA.
Sarà interessante comprendere se soggetti qualificati come fact checker professionali, come la testata Open, rientreranno o meno.
Dal sito della testata che fa capo al celebre giornalista Enrico Mentana, infatti, si legge quanto segue.
“La sezione Fact-Checking è sostenuta attraverso costi interni a Open (G.O.L. Impresa Sociale S.r.l., REA: MI – 2534255), finanziato dal socio fondatore Enrico Mentana e dai ricavi generati dalla vendita degli spazi pubblicitari affidati a una società terza, oltre che dai contributi da parte di Facebook all’interno del Third-Party Fact-checking Program (che conta più del 5% dei ricavi)[2]”.
I requisiti di competenza dei segnalatori attendibili
Quanto ai requisiti di competenza, sono previsti dal paragrafo 2.
“A tal riguardo, dovrà essere fornita evidenza di possedere adeguate conoscenze ed esperienze di carattere:
I. legale, e in particolare la conoscenza del diritto nazionale e dell’Unione, con specifico riferimento ai contenuti illegali afferenti all’area di competenza dell’ente richiedente;
II.tecnico e/o scientifico, definibile come quell’insieme di conoscenze teoriche e pratiche afferenti alla specifica area (o aree) di competenza. Ad esempio, un ente che richieda di essere riconosciuto quale segnalatore nell’ambito del contrasto alla contraffazione, dovrebbe avere specifiche conoscenze di tipo industriale nella protezione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché, ad esempio, delle tecniche per l’identificazione di prodotti contraffatti. In aggiunta, nel caso di attività di segnalazione in ambito scientifico, occorre avere disponibilità o accesso a professionalità scientifiche, anche ricorrendo a consulenti esterni all’organizzazione del richiedente;
III. digitale, poiché è compito dei segnalatori attendibili monitorare le piattaforme online al fine di individuare ed identificare i contenuti illegali, per poi segnalarli in modo diligente, accurato e obiettivo alle piattaforme. Pertanto, è richiesta la disponibilità, conoscenza e padronanza delle tecnologie digitali rilevanti. Con riferimento a questo specifico punto, si rimanda anche alle rilevanti considerazioni svolte nella sezione 3.c. sulla qualità delle segnalazioni;
IV linguistico, poiché l’ente che si candida alla qualifica di segnalatore attendibile deve dimostrare di poter operare almeno in una lingua ufficiale dell’Unione e, in particolare, del Paese dell’area geografica di competenza designata”.
Conclusioni
Il regolamento dell’Agcom appare completo e dettagliato ed è stato adottato dopo un’interlocuzione di circa un anno con gli stakeholders i riferimento.
È chiaro che essendo al centro del Digital Service Act, la disinformazione è un tema estremamente sensibile sotto il profilo delle politiche europee di trasparenza digitale e di ambiente online “sano”.
Al centro del sistema previsto dal DSA si collocano i segnalatori attendibili, la cui indipendenza e competenza devono essere giuridicamente certificate dall’Agcom secondo le procedure previste da questo regolamento.
Dal 15 settembre 2024, quindi, assisteremo alle richieste di certificazione e capiremo quali sono i soggetti che avranno interesse a rivestire tale qualifica e come procederanno a svolgere questa attività di sostanziale “volontariato digitale”.
Note
[1] M. Borgobello, Manuale di Diritto della protezione dei dati personali, se servizi e dei mercati digitali, Milano, 2023, pag. 656.
[2] Informazione reperita da https://www.open.online/fact-checking-metodologia/.