Più prevenzione sul lavoro ex ante e meno prevenzione ex post. Questo l’indirizzo da seguire sul fronte della sicurezza quando si parla di innovazione e digitalizzazione nelle attività lavorative del futuro .
Grazie alle moderne tecnologie è sempre più semplice poter lavorare anche da casa in modalità di telelavoro. A guardare i dati riportati nel documento EU-OSHA ESENER-2 (Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) in Europa abbiamo il 13% di luoghi di lavoro che hanno dipendenti in modalità telelavoro; nel nostro paese la percentuale del 4% appare sicuramente bassa se paragonata, ad esempio, a quella dei Paesi Bassi (26%), di fatto, però, si tratta pur sempre di un numero non irrilevante se guardiamo gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro.
Digitale e lavoro, quali garanzie per i lavoratori?
Ma, a proposito di sicurezza sul lavoro, i lavoratori che lavorano dal proprio domicilio hanno diritto alla formazione sulla sicurezza sul lavoro? La risposta ci viene in qualche modo fornita e specificata dall’Interpello N 13/2013 (Articolo 12 decreto legislativo 9 aprile 2008 n 81) del 24 ottobre 2013 in cui si precisa l’obbligo del datore di lavoro di fornire, a proprie spese, l’informazione, la formazione e l’addestramento per i lavoratori che lavorano da casa, mentre non provvede alla formazione per il primo soccorso e antincendio in quanto il domicilio non viene considerato un luogo di lavoro così come è descritto all’articolo 62 del Testo Unico della Sicurezza.
Anche l’INAIL in un seminario di ottobre 2018, precisa, tra l’altro, che le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione hanno rivoluzionato il lavoro e la vita nel XXI secolo. L’utilizzo di questi dispositivi ci permette di essere costantemente connessi e di conseguenza di lavorare in qualsiasi momento e ovunque, soprattutto da casa. La relazione congiunta realizzata dall’ILO e da Eurofound, del 2017, riassume i risultati di studi nazionali condotti in 15 paesi e dell’indagine europea sulle condizioni di lavoro al fine di esaminare gli effetti del telelavoro e del lavoro mobile sul mondo del lavoro.
Vantaggi e svantaggi del telelavoro
Da tale relazione emerge che questo regime di lavoro è in aumento nella maggior parte dei paesi. Tra i suoi effetti positivi si possono annoverare i tempi ridotti di spostamento, una maggior autonomia lavorativa, un miglior equilibrio tra vita lavorativa e personale e una maggior produttività.
Al contempo, gli svantaggi menzionati includono un orario di lavoro prolungato, la sovrapposizione tra vita professionale e privata e un’intensificazione dell’attività lavorativa, che può portare ad alti livelli di stress con ripercussioni negative sulla salute e sul benessere dei lavoratori. Gli effetti ambigui e persino contraddittori del telelavoro e del lavoro mobile sulle condizioni di lavoro illustrano la situazione attuale in merito alle sfide che il mondo del lavoro dovrà affrontare in futuro.
Sempre nel medesimo evento di otto mesi fa si fa riferimento alla legge n. 124 del 7 agosto 2015 (cosiddetta riforma Madia), dove, oltre a richiamare all’art. 14 misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l’attuazione del telelavoro, vengono indicate, anche al fine di tutelare le cure parentali, a nuove modalità spazio temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, promuovendo la conciliazione di vita e di lavoro nella pubblica amministrazione, consentendo entro tre anni ad almeno il 10% dei dipendenti che lo richiedono di adottare tale modalità.
Lavoratori pubblici, garanzie previste dalla legge Madia
La disciplina del lavoro agile è stata recentemente introdotta dalla legge n. 81 del 22 maggio 2017: “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”. La legge si compone di tre capi, il secondo dei quali mira a favorire la flessibilità della prestazione lavorativa subordinata e contiene l’innovativa previsione del lavoro agile con lo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche con riferimento al pubblico impiego.
Si promuove con il lavoro agile una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Si aggiunge inoltre che la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
L’accordo previsto dalla legge è stipulato per iscritto e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali individuando i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. Al lavoratore può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo, il diritto all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Tutela infortuni: vige il criterio di ragionevolezza
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali e individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari. Vige il criterio di ragionevolezza per la tutela contro gli infortuni in itinere nella scelta del luogo della prestazione. È ribadito che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza ed è prevista la consegna di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale, in cui siano individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte.
Già nel decreto legislativo 81/2008 è previsto all’articolo 3 comma 10 che a tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza si applicano le disposizioni del titolo VII e che le attrezzature fornite dal datore di lavoro devono essere conformi al titolo III. I lavoratori sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Inoltre, il possibile rischio di isolamento del lavoratore trova già nella regolamentazione del telelavoro la garanzia da parte del datore di lavoro di adottare misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore.