il reato e la challenge

TikTok, istigazione al suicidio? Non esageriamo

A un’analisi, risulta del tutto fuori luogo l’accusa che sia automaticamente istigazione al suicidio pubblicare la challenge del soffocamento, motivo per cui è indagata una influencer dalla procura di Palermo. Ma il caso conferma il vuoto di tutela nei social. Ecco perché

Pubblicato il 29 Gen 2021

Massimo Borgobello

Avvocato a Udine, co-founder dello Studio Legale Associato BCBLaw, PHD e DPO Certificato 11697:2017

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La terribile vicenda della bambina di Palermo morta per aver partecipato ad una challenge online sul social aperto ai più giovani vede la prima persona indagata, per istigazione al suicidio: un’influencer che ha postato il video con la challenge estrema su TikTok. Un caso che conferma purtroppo il vuoto di tutela nell’ambito del digitale e dei social in particolare; vuoto che ora il nostro Garante Privacy sta provando a colmare.

Ma che si possa integrare davvero il reato di istigazione al suicidio è tutto da dimostrare.

La denuncia all’influencer su TikTok

Ricostruiamo infatti la vicenda. La Procura della repubblica presso il Tribunale di Palermo aveva aperto un fascicolo, verosimilmente contro ignoti, per istigazione al suicidio, in seguito alla nota vicenda della bambina palermitana.

L’indagine era “necessitata” dall’enorme clamore mediatico che ha avuto la vicenda e che poteva essere portata solo nei confronti di chi ha messo online la challenge; resta improbabile che quel titolo di reato possa portare ad indagare i responsabili del social cinese.

L’istigazione al suicidio è un reato previsto dall’articolo 580 del Codice penale e punisce chi determina o rafforza in altri il proposito suicida; le pene sono quelle previste per l’omicidio nei casi in cui la vittima sia minore di anni quattordici o priva di incapacità di intendere e volere.

L’ipotesi accusatoria si basa sull’idea che il video possa avere – come la cronaca tristemente parrebbe indicare – molta diffusività tra soggetti minorenni e “deboli”, determinando il concreto rischio di emulazione delle pratiche riprese.

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Si integra il reato di istigazione al suicidio?

Al di là della censura morale per aver postato un video potenzialmente pericoloso sul social più frequentato dai minorenni, è da capire se, effettivamente, la condotta – così come descritta dagli organi di stampa – possa davvero integrare il reato di istigazione al suicidio prospettato dalla Procura palermitana.

L’articolo 580 del Codice penale sanziona – pesantemente – in primo luogo la condotta di chi determina qualcuno al suicidio, in secondo luogo il rafforzamento di un intento suicidiario già maturato o, infine, l’agevolazione dell’esecuzione del suicidio.

Tanto per portare un esempio concreto, si tratta del titolo di reato per cui è stato imputato Marco Cappato nella vicenda di Dj Fabo: inutile, all’evidenza, fare parallelismi tra situazioni del tutto incommensurabili.

Il problema di inserire la vicenda della bambina palermitana nel titolo di reato previsto dall’articolo 580 del Codice penale, quindi, non è secondario.

Si tratta di comprendere, per prima cosa, quale sia l’ipotesi contestata, ossia se all’influencer è ascritta la determinazione al suicidio o l’istigazione vera e propria – che prevede, però, un intento suicidiario già presente nella vittima.

Ciò che pare sia accaduto, nei fatti, è che la bambina abbia visto il video dell’influencer indagata ed abbia provato ad emularla, chiudendo le vie respiratorie e rimanendo soffocata.

Se è stata contestata la “semplice” emulazione del comportamento pericoloso, quindi, si dovrebbe versare nell’ipotesi di determinazione al suicidio.

La condotta di determinazione, per essere rilevante ai fini dell’articolo 580 del Codice penale, deve essere finalizzata al compimento del suicidio di una persona definita: la giurisprudenza, di regola, esclude che siano penalmente rilevanti condotte non univocamente dirette ad un obiettivo ben individuato.

Sono, ad esempio, state ritenute non penalmente rilevanti – sempre ai fini del reato di istigazione al suicidio – campagne apertamente diffamatorie o portatrici di derisione e disprezzo, anche se causalmente legate alla morte della persona che – purtroppo – si era tolta la vita.

Non è, però, questo l’unico elemento che rende debole l’accusa di istigazione al suicidio: si pone, infatti, un altro problema in ordine al dolo.

La giurisprudenza, infatti, richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di mettere in atto un comportamento da cui sarà dipendente l’evento – in questo caso, il suicidio della vittima.

Nei casi di rafforzamento di intento già manifestato dal suicida, tuttavia, la giurisprudenza richiede che l’istigatore abbia chiaro che l’intento è obiettivamente serio, e non una semplice ipotesi “teorica”.

Dato che si tratta di un reato che prevede un esito finale gravissimo – ossia la morte di una persona – ma con un comportamento effettivamente poco inquadrabile dal punto di vista strettamente materiale, non sono mancate le voci che richiedono il dolo specifico, ossia un rafforzativo dell’intento dell’istigatore, che dovrebbe, secondo questa tesi, agire per conseguire specificamente l’obiettivo di far togliere la vita alla vittima.

Un’accusa debole

Per quanto sia grave il fatto di aver postato un video contenente una challenge pericolosissima, affermare che questa condotta integri automaticamente istigazione al suicidio è del tutto fuori luogo.

E’ anche molto difficile che la Procura di Palermo possa formulare un’imputazione seria e strutturata che tenga in giudizio, perché richiederebbe letteralmente lo stravolgimento di più di un principio giurisprudenziale consolidato in materia.

D’altro canto, era del tutto impossibile che, a fronte di un caso di cronaca così eclatante, non fossero svolte indagini, a costo di ipotizzare un’accusa strutturalmente molto debole.

Conclusioni

La triste vicenda della bimba palermitana evidenzia l’ennesimo vuoto di tutela in ambito digitale.

La condotta di chi posta un video contrastante con le policies di un social che procura danni – o, addirittura, la morte – a terzi difficilmente può trovare un inquadramento adeguato nel contesto sanzionatorio penale vigente.

Come il delitto di “revenge porn” era già obsoleto nel momento in cui è stato ideato ed inserito nel Codice penale, ipotesi come quella che ci occupa richiederebbero un ripensamento del contesto normativo in cui operano i social in primis e, di conseguenza, un riassetto delle condotte penalmente rilevanti in ambito digitale poi.

Va anche affermato con forza che, se nessuno ha dubbi sul fatto che una rapina o un omicidio sono reati nel “mondo reale”, vi è ancora moltissima ignoranza su cosa sia lecito nel mondo virtuale dei social network o di cosa sia un vero e proprio delitto.

Questa situazione è anche frutto del fatto che il legislatore ha, nei fatti, lasciato alla giurisprudenza il compito di delimitare il confine tra lecito ed illecito, con tutte le conseguenze del caso.

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