Trasparenza, open data e servizi e-gov in Svizzera, stato dell’arte

La strategia nazionale svizzera è stata realizzata nel corso del tempo attraverso graduali tappe funzionali a migliorare il livello innovativo dei servizi pubblici mediante la valorizzazione delle tecnologie digitali

Pubblicato il 07 Feb 2017

Angelo Alù

studioso di processi di innovazione tecnologica e digitale

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Dopo la prima strategia digitale nazionale adottata dal Consiglio Federale fino alla fine del 2015, per incrementare la cooperazione in materia di e-Gov tra la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, a partire dal 2016 è stata predisposta la eGovernment Strategy Switzerland nella versione aggiornata che contiene l’attuale piano nazionale 2016-2019, finalizzato a promuovere lo sviluppo di una infrastruttura di rete ultraveloce funzionale ad assicurare la concreta attuazione di politiche in materia di e-Government in Svizzera.

L’obiettivo perseguito è quello di migliorare i servizi elettronici pubblici per le imprese e per i cittadini, con modalità di fruizione trasparenti, sostenibili e sicuri, per rilanciare l’economia nazionale del paese.

A tal fine, il Piano Strategico prevede la realizzazione di un portale amministrativo per consentire alle imprese di comunicare direttamente con le autorità svizzere con modalità completamente elettroniche.

Contestualmente vengono definite le condizioni per l’utilizzo dell’identità elettronica (cd. e-ID) mediante la creazione di una Federazione svizzera delle identità, con funzioni di coordinamento nella concreta elaborazione di iniziative che consentano agli utenti di accedere ai vari servizi online, ivi compresa la progressiva attuazione generalizzata del voto elettronico (già il 26 febbraio 2014 il Consiglio Federale ha autorizzato 12 cantoni svizzeri ad utilizzare il sistema del voto elettronico in occasione di votazioni federali per consentire a circa 169.000 elettori di esprimere il proprio voto via Internet).

La strategia nazionale svizzera è stata realizzata nel corso del tempo attraverso graduali tappe funzionali a migliorare il livello innovativo dei servizi pubblici mediante la valorizzazione delle tecnologie digitali.

In particolare, il 16 aprile 2014 il Consiglio Federale Svizzero ha approvato la Strategia Open Data 2014-2018 (elaborata dall’Unità Federale IT Steering), in corso di attuazione, finalizzata ad assicurare il rilascio pubblico dei dati ufficiali, messi a disposizione del pubblico in formati aperti per il loro libero riutilizzo. A tal fine il 2 febbraio 2016 è stato lanciato il nuovo portale OpenData (che ha sostituito il precedente sito), gestito dall’Archivio Federale, allo scopo di fornire tutti i dati pubblici liberamente disponibili nel rispetto di quanto previsto dalla Strategia nazionale.

L’attuazione della Strategia nazionale in materia di Governo elettronico in Svizzera è completata dal progetto Swiss eGovernment Architecture project, che sviluppa strumenti standardizzati funzionali a consentire l’agevole gestione di un modello di architettura di e-Gov, nell’ambito di una concreta cooperazione elettronica tra le amministrazioni pubbliche del paese.

Inoltre, il Consiglio federale ha approvato la Strategia TIC della Confederazione 2016-2019 il 4 dicembre 2015, al fine di sviluppare ulteriormente i risultati della strategia 2012-2015, per garantire il rafforzamento della gestione delle TIC a livello federale, mediante la creazione di servizi standard, la modernizzazione delle infrastrutture e un maggiore supporto del lavoro mobile, nella prospettiva di garantire l’economicità e aumentare l’efficienza dei processi amministrativi nei prossimi quattro anni.

A livello legislativo è stato approvato il FOIA, che rappresenta la Legge federale sul principio di trasparenza dell’amministrazione (cd. LTras) approvata il 17 dicembre 2004 (parzialmente modificata nel 2009), con l’obiettivo di “promuovere la trasparenza sulle attribuzioni, l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. A tal fine contribuisce all’informazione del pubblico garantendogli accesso ai documenti ufficiali” (ex art.1).

Il successivo art. 2 configura un ampio ambito di applicazione, avente portata generale, disponendo che “La presente legge si applica all’amministrazione federale; alle organizzazioni e alle persone di diritto pubblico o privato esterne all’Amministrazione federale, nella misura in cui emanino atti normativi o emettano decisioni di prima istanza ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; ai Servizi del Parlamento”, eccetto la Banca nazionale svizzera, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, nonché le ulteriori unità dell’amministrazione federale e le altre organizzazioni e persone esterne all’Amministrazione federale, indicate dal Consiglio Federale, ove necessario per l’adempimento dei compiti loro affidati.

Inoltre, l’art. 3 esclude che l’applicazione della legge per l’accesso a documenti ufficiali concernenti procedimenti civili, procedimenti penali, procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale, procedure internazionali di composizione delle controversie, procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico, nonché procedimenti arbitrali; al diritto di una parte di consultare gli atti nell’ambito di una procedura amministrativa di prima istanza.

Il successivo art. 6 sancisce il principio della trasparenza, stabilendo che “Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità. Può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne una copia. Rimane salva la legislazione in materia di diritti d’autore. Se un documento ufficiale è pubblicato in un organo della Confederazione o su una pagina internet della Confederazione, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto”.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 7, “Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria; perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità; compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera; compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera; compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni; compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera; comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari; far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto”.

Particolarmente rilevante anche il Federal Act on Data Protection: legge approvata il 19 giugno 1992 (parzialmente modificata nel 2014), con lo scopo di proteggere la privacy ei diritti fondamentali delle persone quando i loro dati vengono elaborati, la cui disciplina si applica al trattamento di dati di persone fisiche e giuridiche da parte di persone private e organi federali.

Tale legge è ulteriormente integrata dall’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze su dati e informazioni elettroniche del 27 novembre 2009 che regola le modalità tecniche, organizzative e procedurali relative al valore probatorio e al controllo dei dati e delle informazioni elettroniche

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