la scadenza

Trasparenza PA, corsa contro il tempo per le banche dati centralizzate

Entro il 23 giugno i dati pubblicati nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web finiranno in banche dati comuni a tutte le PA. Ma sarà una sfida riuscirci in tempo. Con il rischio per l’utente di non trovare più con facilità queste informazioni

Pubblicato il 20 Gen 2017

Francesco Addante

consulente in trasparenza PA

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Entro il 23 giugno i dati pubblicati nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web finiranno in banche dati comuni a tutte le PA, in dieci spazi centralizzati. Conservare e mantenere i dati nel proprio sito web sarà una facoltà a patto che gli stessi siano identici a quelli comunicati alle Banche dati.

La data del 23 giugno è stata quindi fissata per il definitivo consolidamento dei dati (in merito alla verifica della loro completezza, correttezza e aggiornamento) che le P.A. devono aver già trasmesso entro, appunto tale data, alle Banche dati (centralizzate) di cui all.All B .

Processo che non potrà mai partire (anche se le P.A. volessero cimentarsi) se, come già segnalato nei lavori preparatori del FOIA, prima non viene stabilito come quest’ultime devono accogliere le informazioni e renderle disponibili in modo adeguato al cittadino.

Se le Banche Dati non sapranno come accogliere, gestire adeguatamente e soprattutto rendere evidenti in qualità tutti questi dati provenienti da tutte le P.A., non avremo più trasparenza perché spariranno dai siti istituzionali e non si potranno più trovare (o trovare con difficoltà) nelle Banche Dati (centralizzate).

La norma novellata stabilisce che, in tale circostanza, ci si potrà rivolgere alle Amministrazioni detentrici che avranno comunicato i dati in un possibile scarica barile tra chi doveva trasmetterli e non l’ha fatto e chi li ha ricevuti ma non li ha organizzati correttamente e quindi non riesce a renderli facilmente consultabili nel proprio archivio.

Ecco quindi che sarebbe opportuno spronare letteralmente le Amministrazioni titolari delle Banche Dati in modo che:

  1. si informi dettagliatamente della normativa e soprattutto della scadenza del 23 Giugno p.v.;
  2. si ricordi gli obblighi in materia di qualità delle informazioni e l’Open Data by default;
  3. si sollecitino le P.A. detentrici dei dati ad attivarsi per le comunicazioni entro Aprile in modo che le Banche Dati abbiano, ad esempio, due mesi per organizzare i dati ricevuti;
  4. si individuino delle soluzioni organizzative per accogliere adeguatamente i dati e soprattutto renderli disponibili in qualità ai cittadini;
  5. si stabiliscano dei Regolamenti per disciplinare chi che cosa, gestire adeguatamente i flussi con il monitoraggio e la verifica, secondo scadenza prestabilite, delle Banche Dati sulle attività delle P.A. detentrici dei dati;
  6. si interagisca con http://soldipubblici.gov.it/ ufficializzato del tutto con il FOIA e si seguano, a modello di esempio, le disposizioni ANAC delle linee guida definitive per circostanza analoghe;
  7. si lanci una consultazione pubblica per consentire agli interessati di contribuire;
  8. si istituisca un sistema che tracci eventuali anomalie e carenze informative per individuare, segnalare e dimostrare efficientemente e tempestivamente, in ogni circostanza, al cittadino richiedente l’effettiva responsabilità tra chi deve trasmettere e non l’ha fatto (o l’ho fatto in ritardo o senza assicurare la completezza, la correttezza e l’aggiornamento) e chi ha ricevuto i dati ma non ha pubblicato o lo ha fatto in assenza di qualità informativa

Le P.A. titolari delle Banche Dati di cui all’All. B che si dovrebbero interessare sono riportate nel seguito assieme, per ciascuna, agli articoli di riferimento del Decreto Trasparenza di riferimento:

1) Perla PA presso il Dipartimento della Funzione Pubblica

  • Art.15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
  • Art.15-bis Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate
  • Art.17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  • Art.18 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

2) SICO Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche c/o MEF RGS (IGOP)

  • Art.16 Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
  • Art.17 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
  • Art.21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva (Co.1: Nazionale, Co.2: Integrativa)
  • Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione www.soldipubblici.gov.it di cui all’art. 4bis (non indicato nell’All B)

3) Archivio contratti del settore pubblico presso ARAN e CNEL

Art.21 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva (Co.1: Nazionale, Co.2: Integrativa)

4) SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali presso la Corte dei Conti

Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

5) Patrimonio PA presso il MEF-DT

  • Art.22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato
  • Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
  • Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione www.soldipubblici.gov.it di cui all’art. 4bis (non indicato nell’All B)

6) BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) presso il MEF DT

  • Art.29 (Co. 1) Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
  • Art.37 (comma 1, lett. a), b), c) ) Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  • Art.38 Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
  • Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione www.soldipubblici.gov.it di cui all’art. 4bis (non indicato nell’All B)

7) Rendiconti gruppi consiliari regionali presso la Corte dei Conti

8) REMS (Real Estate Management System) – Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale presso l’Agenzia del Demanio

Art.30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

9) BDNCP (Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici) presso l’ANAC

  • Art.37 (co. 1) Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  • Art.23 (co. 1 let “b”) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture) (non indicato nell’All. B associazione a Banca Dati di riferimento )

10) Servizio Contratti Pubblici presso il MIT

  • Art.37 (co. 1) Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
  • Art.23 (co. 1 let “b”) Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi (scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita’ di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture) (non indicato nell’All. B associazione a Banca Dati di riferimento )

Le uniche Banche Dati che al momento stanno assumendo delle iniziative sono Perla PA, BDAP e la BDNCP:

  • la prima, alla versione 2.0, per cui si annuncia una riprogettazione di alcune funzionalità proprio per recepire la normativa sul FOIA, agevolare nell’assolvimento degli adempimenti e consentire una diretta consultazione e verifica dei dati inseriti da parte delle P.A. Il Dipartimento è disponibile a ricevere suggerimenti e osservazioni al fine di migliorare lo sviluppo del nuovo sistema ma non ha dato avvio ad una vera e propria consultazione.
  • per la seconda, al momento sono stati implementati solo i dati anagrafici degli enti della BDAP.
  • per la terza Banca Dati è in corso una consultazione online con lo scopo soprattutto di organizzare al meglio l’integrazione e la parziale confluenza del BDNCP istituita con l’AVCPASS dell’ANAC nella BDOE del MIT.

Ancora poco per tanto lavoro ancora da fare in un periodo di tempo che ormai è divenuto davvero esiguo.

Francesco Addante
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