democrazia e diritti

Voto elettronico, l’errore è farne un problema tecnologico

Secondo la Corte Costituzionale tedesca, quando si parla di voto elettronico la questione non è tecnologica: esiste un problema democratico valutato, anche in altri Paesi più importante della semplicità, dei costi bassi o di qualsiasi altra considerazione. Ecco perché è un po’ come quando si parla di pena di morte

Pubblicato il 09 Ago 2018

Emmanuele Somma

Segretario del Partito Pirata

voto elettronico

Si sta facendo un errore di fondo quando si parla di voto elettronico – sostenuto anche di recente dal M5S: è un po’ come parlare di pena di morte soffermandosi solo sull’aspetto “tecnologico” (è meglio o peggio l’iniezione letale, piuttosto che la ghigliottina o la sedia elettrica?) tralasciando i principi e tutto il pensiero filosofico che ha permesso di stabilirli.

Con il voto elettronico siamo nella stessa situazione. Il mezzo tecnico è ininfluente. Che sia fatto con la crittografia a chiave asimmetrica, con l’open-source, con la blockchain poco importa. Votare non è uno show tecnologico. Non è neppure concepibile un voto elettronico buono se non rispetta i requisiti del voto democratico, se non aiuta a mantenersi in uno stato di diritto e se, stante la non riformabilità della prima parte della nostra Costituzione, non sostiene la nostra forma di democrazia. Se non rispetta questi principi, è inutile parlare delle sue caratteristiche tecniche.

I requisiti del voto democratico

Quali sono i requisiti del voto democratico? Per ciascuno potrebbero essere diversi, ma in Italia c’è un’istituzione che può e deve essere chiamata in causa per fare questa verifica: la Corte Costituzionale.

In Germania è accaduto questo quando nel 2005 due cittadini, il prof. Joachim Wiesner, politologo, e suo figlio Ulrich, fisico, si sono rivolti prima al ramo esecutivo del potere pubblico, la Commissione Elettorale, venendone completamente trascurati, e quindi furono costretti ad elevare il ricorso alla Corte Costituzionale che il 3 marzo 2009 emise una sentenza storica per il movimento abolizionista del voto elettronico.

Nel nucleo della sentenza si legge: «La legittimità democratica delle elezioni richiede che gli eventi elettorali siano controllabili in modo che la manipolazione possa essere esclusa o corretta e il sospetto ingiustificato possa essere confutato. Questo è l’unico modo per facilitare una fiducia ben riposta nella sovranità della corretta formazione dell’organo di rappresentanza. L’obbligo da parte del legislatore e dell’esecutivo di garantire che la procedura elettorale sia stata concepita in coerenza con le norme costituzionali e che venga attuata correttamente non è sufficiente di per sé per conferire la legittimità necessaria. Solo se l’elettorato può convincere se stesso in modo affidabile della legittimità dell’atto di trasferimento, se le elezioni sono quindi attuate “davanti agli occhi del pubblico”, è possibile garantire la fiducia nella sovranità del Parlamento, perché composto in modo corrispondente alla volontà degli elettori, necessaria per il funzionamento della democrazia e la legittimità democratica delle decisioni statali. In una repubblica le elezioni sono una questione che riguarda l’intero popolo e una preoccupazione comune di tutti i cittadini. Di conseguenza, il monitoraggio della procedura di elezione deve essere anche un problema e un compito del cittadino. Ogni cittadino deve essere in grado di comprendere e verificare i passaggi centrali nelle elezioni in modo affidabile e senza alcuna conoscenza tecnica speciale».

Voto elettronico e democrazia

La Corte trascura ogni problema tecnico di cui era stata investita perché esiste un problema democratico molto più fondamentale. Quello del voto elettronico, secondo la Corte, non è un problema tecnico. Da quel momento nessun venditore di macchine elettorali ha superato l’esame della sentenza che, sia chiaro, non vieta il voto elettronico, ma pretende solo sia fatto bene e non faccia perdere nulla rispetto a quello cartaceo. La Germania continua ancor oggi a votare con schede cartacee e non si prevede affatto che smetta.

Dopo la sentenza c’è stato un vasto ripensamento sul ruolo del voto elettronico nelle democrazie europee più mature che hanno abbandonato la fase entusiastica e acritica. Ad esempio Olanda e Norvegia dopo anni di utilizzo molto soddisfacente lo hanno abbandonato. Altri hanno limitato o eliminato i piani per introdurlo. In questi paesi la correttezza democratica viene valutata più importante della semplicità, dei costi bassi o di qualsiasi altra considerazione che facilmente invece sembra convincere i nostri politici (e quelli di altri paesi che non sempre brillano nelle classifiche internazionali sulla democrazia) a stringere accordi milionari con i venditori di macchine elettorali.

La sentenza contiene quindi una (neppure troppo velata) critica al potere esecutivo e al potere legislativo per non essersi posti il problema di verificare la compatibilità di questi strumenti con le norme di rango costituzionale prima dell’introduzione. Infatti in Germania si era realizzata un’ampia produzione normativa per integrare la Legge Elettorale Federale (Bundeswahlgesetz) e una apposito decreto per l’adozione e la certificazione delle macchine di voto digitale (Bundeswahlgeräteverordnung – Ordinanza Federale sulle Macchine Elettorali) senza alcuna verifica costituzionale.

Una strana disattenzione che i governi e le maggioranze dimenticano sempre di fare quando adottano le leggi sul voto elettronico.

Voto elettronico, blockchain: i casi internazionali

Devono far riflettere anche i casi reali di utilizzo di tecnologie, come blockchain, per il voto elettronico nel mondo. Casi che però il dibattito politico sta gonfiando e distorcendo: nella città svizzera di Zugo, di quella giapponese di Tsukuba e del West Virginia il voto elettronico ha avuto un utilizzo limitato e opaco.

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L’Italia e la necessaria discussione sul voto elettronico

L’Italia non è mai stata tanto vicina all’introduzione del voto elettronico. Si dimenticheranno anche qui di fare una verifica costituzionale? Faranno passare tutto in qualche codicillo di qualche decreto, o peggio regolamento ministeriale? Ci obbligheranno a denunciare le elezioni alla Corte Costituzionale solo dopo averle tenute?

Qualche giorno dopo le ultime elezioni, preoccupati della presenza di una maggioranza disposta a propagare acriticamente strumenti di “cambiamento ed innovazione” anche nel campo del processo elettorale senza alcuna verifica sui rischi democratici, è stato fondato il Comitato per i Requisiti del Voto in Democrazia con l’obiettivo di sollevare la discussione su questo tema che, purtroppo, in Parlamento sembra avere pochi difensori visto che quasi tutte le forze politiche sono cadute nella fallacia dell’innovazione per quanto riguarda voto elettronico. È stata quindi tradotta integralmente la sentenza della Corte Costituzionale Tedesca e resa disponibile insieme a molto altro materiale sulla situazione italiana e internazionale in continuo aggiornamento.

Sulle pagine di Agendadigitale.eu, Stefano Quintarelli dice che blockchain è una cattiva idea per il voto elettronico ed è convincente e, almeno per quello che riguarda le principali decisioni politiche e di rappresentanza, è proprio tutto il voto elettronico ad essere una pessima idea. Non è un problema tecnologico ma, come dice la Corte Costituzionale tedesca, deriva dalle decisioni fondamentali di diritto costituzionale sulla base dei principi della democrazia, della repubblica e dello stato di diritto.

Voto elettronico, la blockchain è una cattiva idea: ecco perché

Una utile digressione

Esistono molti modi di uccidere un uomo. L’ingegno umano è stato impiegato anche per trovare metodi sempre più sofisticati per uccidere i propri simili e gli Stati, considerati baluardi della civiltà, non si sono sottratti a questo compito.

«Il trattato sociale ha per scopo la conservazione dei contraenti. Chi vuole il fine vuole anche i mezzi e questi mezzi sono inscindibili da qualche rischio, anche da qualche perdita. Chi vuole conservare la sua vita mettendo a repentaglio quella degli altri deve anche sacrificarla per loro quando ce n’è bisogno. La pena di morte inflitta ai criminali può essere considerata all’incirca dallo stesso punto di vista: per non essere la vittima di un assassino si acconsente a morire se lo si diventa». (Jean-Jacques Rousseau – Il Contratto Sociale p.56).

La discussione sul diritto alla vita

Nel Contratto Sociale, Jean-Jacques Rousseau dice che la pena di morte è accettabile per il bene collettivo a discrezione del governo (a quei tempi Rousseau è la vetta del movimento democratico, in contrapposizione a quello aristocratico). Cesare Beccaria, coevo, ha un’altra opinione, chi si riassume in «Che senso ha uccidere chi ha ucciso, per dimostrare che uccidere è sbagliato?». La discussione sul diritto alla vita si dipana per il successivo quarto di millennio in cui l’umanità, senza aver ancora terminato, stabilisce dei principi, diritti umani fondamentali e diritti delle minoranze per difendere i più deboli dal “totalitarismo democratico” delle maggioranze. Tutte cose assenti nella democrazia di Rousseau. Questi nuovi principi danno vita ad un movimento abolizionista della pena di morte che ottiene molti successi. La Storia per ora sostiene Beccaria.

Oggi vi confrontereste con chi, sostenendo il pensiero di Rousseau e trascurando Beccaria e tutto quello che c’è dopo, discuta sulla pena di morte considerando solo il fatto che sia meglio o peggio l’iniezione letale, piuttosto che la ghigliottina o la sedia elettrica? Argomentare “tecnicamente”, trascurare i principi e tutto il pensiero filosofico che ha permesso di stabilirli. Sulla pena di morte, e sulla sua abolizione, non ci si limiterebbe ad una discussione sulla tecnologia per eseguire la pena, nemmeno se esistesse un modo perfetto per ammazzare un uomo.

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