Cassazione

Whatsapp come prova a un processo: qual è il valore legale delle chat



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La recente ordinanza della Cassazione sul valore probatorio degli screenshot delle chat Whatsapp in un processo civile ha messo in evidenza la questione del valore probatorio di questi elementi documentali. Che è però complessa e va analizzata per bene

Pubblicato il 21 mar 2025

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal



whatsapp valore legale processo

La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 18/01/2025 n. 1254, ha, ancora una volta, messo in evidenza la questione del valore probatorio delle chat di messaggistica prodotte mediante il semplice screenshot della conversazione.

Cassazione gennaio 2025 su valore legale di Whatsapp

La vicenda riguardava il mancato pagamento di una serie di lavori edili per i quali una ditta aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi revocato e quindi annullato dal Tribunale di Pavia sulla scorta della mancanza della prova del rapporto contrattuale e, conseguentemente, della somma concordata per l’installazione dei serramenti presso l’abitazione del debitore ingiunto.

Ricorreva in appello la ditta lamentando che il giudice delle prime cure avesse erroneamente valutato sia la documentazione prodotta, che le prove orali, oltre a dedurre ulteriori motivi di merito; in quella sede la Corte d’Appello di Milano accoglieva il gravame proposto e, per l’effetto, dichiarava il decreto ingiuntivo esecutivo.

Proponeva ricorso per Cassazione il debitore ingiunto che contestava che le prove assunte non avessero sufficientemente confermato i termini economici dell’appalto.

Infine, la Suprema Corte rigettava il ricorso precisando alcuni principi in relazione alla rilevanza dei documenti informatici in tema di prova dei rapporti contrattuali fra le parti.

Il ragionamento della Cassazione sul valore Whatsapp al processo civile

Ferme restando le valutazioni della S.C. in ordine agli altri motivi di ricorso, il ricorrente denunciava la violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché́ la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 20 e 23-quater del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) sul presupposto che Corte d’Appello avrebbe valutato erroneamente le prove documentali e testimoniali relative l’accordo raggiunto per la fornitura e l’installazione dei serramenti -anche con riferimento alla misura del corrispettivo- e (questione di interesse) per aver utilizzato a fini probatori la copia fotografica del messaggio whatsapp senza alcuna certezza circa la provenienza.

Sul punto specifico, i giudici della Cassazione hanno precisato che la prova della pattuizione dell’importo ingiunto dalla ditta di serramenti per la fornitura e la posa in opera è stata desunta dalla prova testimoniale, nonché è stata ulteriormente «corroborata dal contenuto adesivo del whatsapp inviato dal committente, in cui si subordinava il pagamento secondo la fattura inviata all’ultimazione dell’installazione.»

È doveroso riportare fedelmente la motivazione sullo specifico punto in quanto, da un’analisi superficiale, sembrerebbe che la giurisprudenza di legittimità avesse conferito agli screenshot delle chat una natura “quasi risolutiva” in relazione ai fatti che si intende provare; tuttavia, come si vedrà, il ragionamento è differente.

Ma quindi gli screenshot sono sufficienti come prova documentale civile? Non proprio

In realtà, la Corte precisa alcuni aspetti fondamentali in tema di prova nel giudizio civile quando dice che « i messaggi “whatsapp” e gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una “chat” di “whatsapp” mediante copia dei relativi “screenshot”, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11197 del 27/04/2023). »

In buona sostanza occorre distinguere, in primo luogo, la questione dell’utilizzabilità non di un documento informatico (ovvero la «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», a mente del CAD) ma, al contrario, di una rappresentazione “grafica” del dato giuridicamente rilevante ai fini degli atti o dei fatti che si intenda dimostrare, risolvendo positivamente la questione anche a mente dell’arresto giurisprudenziale delle SS.UU. citate nell’ordinanza.

Tuttavia, l’acquisizione è subordinata a due requisiti:

  • Il riscontro della provenienza (un numero di telefono o un nickname sicuramente riferito alla controparte);
  • L’attendibilità del dato.

L’altro aspetto concerne l’efficacia probatoria degli screenshot che, secondo gli ermellini, va desunta dall’art. 2712 c.c. nella misura in cui vanno considerati riproduzioni informatiche e riproduzioni meccaniche che, se non disconosciute, formano piena prova ancorché prive di sottoscrizione digitale e pur non avendo efficacia di scrittura privata ai sensi dell’art. 2702 c.c.

La Corte, in buona sostanza, distingue fra “utilizzabilità” ed “efficacia” probatoria degli screenshot, rilevando come, nel caso di specie, il debitore si fosse limitato a contestare il primo aspetto ma non il secondo e così motivando: «Nel caso in disputa, l’odierno ricorrente ha contestato precipuamente l’utilizzabilità processuale del “documento” in sé, piuttosto che la natura artefatta del suo contenuto.»

Ma sono gli stessi giudici che frenano circa la possibilità di intraprendere processo solo ed esclusivamente sugli screenshot quando dicono che tali documenti non hanno avuto rilevanza decisiva in merito al riconoscimento dell’ammontare del debito.

Tuttavia, la prova succitata ha costituito un elemento indiziario utile a suffragare l’attendibilità del testimone: ancora una volta, la prova dichiarativa la fa da padrona.

Tutto sommato: c’è un valore legale di Whatsapp a un processo civile o no?

In conclusione, l’analisi approfondita della pronunzia della S.C. dovrebbe frenare i facili entusiasmi di chi ritiene di poter introdurre un giudizio esclusivamente o quasi esclusivamente su screenshot poiché gli stessi devono essere sempre valutati unitamente alle altre prove (testimonianze o perizie) costituendo, al massimo, elementi indiziari a conferma degli atti istruttori già citati.

Fonti:

Cass. pen., Sez. I, 11/09/2024, n. 42783.

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