DOMANDA
Abbiamo un e-commerce e spediamo moltissime fatture a privati ai quali non interessa la fattura. Anche se inseriscono il codice fiscale corretto e la fattura viene inviata tramite SDI capita che l’intestatario o l’indirizzo siano errati o non combacianti con il CF (ad esempio della persona che sta facendo l’ordine e intestatario il destinatario del pacco). È una cosa tanto grave a livello fiscale? La fattura arriva comunque al titolare del CF?
Grezzo Italia
RISPOSTA
Il Sistema di interscambio non effettua controlli di congruità tra il codice fiscale e gli altri campi contenenti dati anagrafici (nome, cognome, domicilio, etc.), sui quali viene effettuato un controllo di semplice esistenza del campo, non del contenuto. Il campo “chiave” è il codice fiscale del destinatario: se è inesistente o errato la fattura elettronica viene “scartata” dal SdI, altrimenti viene accettata e messa a disposizione del contribuente il cui codice fiscale è stato indicato nella fattura nella sua area dedicata dell’Agenzia Entrate, accessibile tramite credenziali Entratel / Fisconline.
Le specifiche tecniche approvate con provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 prevedono che nel caso di emissione di fattura elettronica nei confronti di un privato consumatore, il cedente/prestatore debba consegnare “…direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
Se la copia che consegnerà al cliente è informatica (quindi per esempio spedita in allegato ad una email) Lei potrà indicare nel messaggio una comunicazione del tipo “si trasmette in allegato copia della fattura elettronica n. emessa il .. e spedita il ….. Il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”, o analoga.
Se la copia che consegnerà al cliente è cartacea, Lei potrebbe assolvere l’obbligo comunicativo apponendo un timbro con la dicitura sopra indicata.
Indicare in fattura generalità non coerenti col codice fiscale (o viceversa) è un errore, perché viola il disposto dell’articolo 21 del DPR 633/1972, che prevede l’obbligo di indicazione dei dati anagrafici al fine di poter identificare in maniera univoca la parte con la quale è avvenuta l’operazione. Sarebbe quindi il caso di acquisire di volta in volta dal cliente la documentazione necessaria a dimostrare che un eventuale errore non è dipeso da colpa Vostra. In tal caso potrebbe beneficiare della esimente prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 472/1997 secondo cui: “Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome