Nonostante in Italia gli obblighi di rendere siti, applicazioni e servizi internet facilmente accessibili ai diversamente abili siano in vigore – per alcune tipologie di soggetti – dal 2004, essi sono ancora poco conosciuti e sottovalutati da molte imprese e pubbliche amministrazioni.
Adeguamento all’Accessibility Act: il tempo stringe
Molti soggetti che, sinora sono rimasti fuori dagli obblighi in questione non sono consapevoli che è già dal 2022 in vigore la normativa (D.Lgs. 82/2022) di attuazione in Italia del cosiddetto Accessibility Act europeo (Direttiva 2019/882 del 17 aprile 2019). Numerosi soggetti saranno dunque tenuti a rendere i propri siti, software, app, servizi e dispositivi hardware accessibili entro un termine che – a seconda dei casi – scadrà tra il giugno 2025 e giugno 2030.
Data la complessità di questo tipo di compliance il tempo non è molto, specie per le aziende che gestiscono numerosi endpoint e servizi complessi.
Accessibility Act: un processo di compliance articolato e complicato
Come accade per la privacy, infatti, si tratta di un processo di compliance articolato e complicato, che comporta alle volte il ridisegno degli endpoint o anche, addirittura, delle procedure aziendali e di vendita che comportano l’uso di dispositivi hardware.
Il processo implica ristrutturazioni, anche incisive, di siti e servizi ma non bisogna commettere l’errore di pensare che sia sufficiente affidarsi a società che forniscono tecnologie accessibili per essere a norma.
L’analisi preliminare
Come per la privacy è fondamentale l’analisi preliminare, la cosiddetta “gap analysis” che inquadra siti, prodotto e servizi dell’impresa in questione e individua quali sono quelli obbligati ad essere accessibili e quali no. Non è una analisi semplice perché, come vedremo, la normativa prescrive l’accessibilità in termini molto generali e ci possono essere molti dubbi interpretativi.
Esistono in giro piattaforme automatiche di verifica dei siti che dicono se un determinato sito/servizio è accessibile ma, prima di usare questi sistemi, occorre capire quali sono i siti/servizi da mettere a norma.
Siti e servizi da mettere a norma: cosa c’è da sapere
Un tablet di firma digitale grafometrica va reso accessibile? Un terminale utente touchscreen deve essere reso accessibile? Una chiavetta OTP va resa accessibile? La macchina del caffè installata nella mensa deve essere accessibile? E quella per l’utenza? Il POS deve essere accessibile? Se si usa lo smartphone come POS o terminale utente questo deve avere particolari accorgimenti?
Tablet di firma grafometrica
Senza pretesa di esaustività proviamo a fornire prime risposte a queste domande, per non lasciare i lettori con la curiosità: nel caso del tablet di firma grafometrica dovrà essere messa a disposizione una modalità alternativa di identificazione e firma “accessibile”, digitale o fisica; nel caso del terminale utente dipende dalla sua funzione (si vedano sotto le varie casistiche); la chiavetta OTP, se utilizzata nei servizi per i quali è prevista l’accessibilità obbligatoria, dovrà essere accompagnata da modalità alternative ed accessibili di identificazione; quanto alla macchina del caffè… essa andrà resa accessibile in tanto in quanto sia configurabile come un “sistema di pagamento” (su alcuni modelli è ora persino possibile pagare i bollettini PagoPA).
Chiedere il parere di uno studio legale
Data la varietà delle possibili casistiche, quel che sembra consigliabile, per le realtà più complesse e strutturate è di complementare l’analisi di accessibilità con il parere di uno studio legale specializzato che individui i quali siano i processi/servizi/dispositivi da mettere in regola nel contesto aziendale e chi ha la responsabilità di metterli in regola e si concluda con un secondo parere dello stesso legale circa l’idoneità delle attività svolte dai tecnici (tipicamente una società esperta di UX/UI) a cui saranno affidate le attività di accessibilità.
Il principio di accountability
Anche per l’accessibilità vale infatti il principio di accountability: è l’azienda che eroga/fornisce servizi e prodotti a dover dimostrare, in caso di contestazione, che le attività svolte sono state sufficienti a rientrare nei parametri normativi ed, a tal fine, aver ottenuto un parere legale pro veritate da poter esibire alle Autorità di vigilanza (Agid) costituisce senz’altro un vantaggio. Alcuni studi legali specializzati si stanno organizzando per fornire servizi di compliance in collaborazione con consulenti specializzati in UX/UI che potranno, sulla base delle indicazioni del legale, proporre le modifiche necessarie per assicurare l’accessibilità senza detrimento per la User Experience dei servizi.
Le sanzioni in caso di non conformità
A parte ogni ovvia considerazione sul dovere sociale di fornire servizi e prodotti accessibili anche al di là di obblighi puntuali, il lavoro e l’investimento sull’accessibilità è giustificato dal fatto che in caso di non conformità Agid può applicare una sanzione anche superiore a quella massima prevista dal GDPR: il 5% del fatturato; non è però solo la sanzione Agid il deterrente: i singoli utenti, se ritengono di essere stati danneggiati dalla mancata accessibilità, possono intentare azioni individuali di risarcimento danno le quali, se si moltiplicano, non giovano certo alla “brand reputation” dell’impresa interessata. L’amministratore che non abbia per tempo avviato tali procedure potrà essere considerato responsabile nei confronti dell’impresa.
Quali sono i soggetti, i prodotti e i servizi obbligati alla conformità al Regolamento Ue
Vediamo dunque, in estrema sintesi, anzitutto ed in breve, quali sono i soggetti obbligati, poi quali sono i siti/servizi/app/dispositivi da mettere a norma ed, infine, quali sono i termini ultimi per adempiere e facciamo, a conclusione, alcune riflessioni su quali siano le modalità di compliance ottimali.
L’obbligo riguarda da una parte alcuni “prodotti” e dall’altra alcuni “servizi”. In entrambi i casi il soggetto obbligato è quello che immette sul mercato il prodotto/servizio. Questo vuol dire che chi immette sul mercato un servizio/prodotto di terzi, rientrante nelle categorie qui sotto ricapitolate, deve esigere che venga fornito in forma accessibile.
I prodotti interessati dall’obbligo di accessibilità
I prodotti interessati sono i seguenti:
- sistemi hardware e sistemi operativi informatici generici per consumatori per tali sistemi hardware;
- i terminali self-service di pagamento e quelli destinati alla fornitura dei servizi che verranno indicati più avanti;
- apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica;
- apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi;
- lettori di libri elettronici (e-reader).
I servizi interessati
I servizi interessati sono invece:
- servizi di commercio elettronico.
- servizi di comunicazione elettronica, fatta esclusione di servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina;
- servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- per i servizi di trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali:
- siti web;
- servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili;
- biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica;
- fornitura di informazioni relative ai servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale;
- terminali self-service interattivi fatta esclusione di quelli installati come parti integranti su veicoli, aeromobili, navi e materiale rotabile utilizzati per la fornitura di una qualsiasi parte di tali servizi di trasporto passeggeri;
- servizi bancari per consumatori;
- libri elettronici (e-book) e software dedicati.
L’eccezione assoluta per le microimprese
La Legge prevede una eccezione assoluta per le microimprese; le imprese ed enti diversi dalle microimprese, possono giovarsi di eccezioni solo in caso di:
- prodotti e servizi che, per adempiere agli obblighi di accessibilità, richiedano una “modifica sostanziale” della natura del servizio; e/o
- prodotti e servizi che, per adempiere agli obblighi di accessibilità, richiedano un “onere sproporzionato.
La sussistenza delle suddette eccezioni – tranne che per le microimprese – deve essere documentata attraverso una apposita valutazione basata su criteri previsti dalla Legge. Anche in questo caso vale il consiglio di ottenere tale valutazione in forma di parere legale pro veritate di un esperto legale che assumerà la relativa responsabilità.
I criteri per la valutazione preventiva
I criteri da utilizzarsi per la valutazione preventiva di cui sopra sono previsti all’Allegato V del D.Lgs. 82/2022 e si basano, principalmente, sul rapporto tra i costi per ottemperare agli obblighi di accessibilità ed i costi totali e diffusione e del prodotto/servizio.
Le scadenze
Da ultimo vale la pena spendere una parola sulle scadenze: sopra abbiamo dato un intervallo tra giugno 2025 e giugno 2030; il motivo è che il meccanismo introdotto dall’Accessibility Act prevede che per i nuovi contratti digitali e prodotti introdotti a partire dal 28 giugno 2025 l’accessibilità (nei limiti sopra descritti) sia obbligatoria; per i servizi già contrattualizzati a quella data (per i quali esiste un contratto con un terzo fornitore), invece, il termine è quello di massimo del 28 giugno 2030. Se, però, il contratto concluso entro il 28 giugno 2025 scade prima di 5 anni, il termine è anticipato alla scadenza del contratto. Dopo il 28 giugno 2030, in ogni caso, tutti prodotti e servizi citati dovranno rispettare in pieno gli obblighi di accessibilità.