Nei giorni scorsi l’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), con Determinazione n. 353/2022 ha adottato la circolare n. 3 del 20 Dicembre 2022 con la quale fornisce specifici criteri per una corretta applicazione della normativa sull’accessibilità dei servizi informatici anche per le grandi aziende private (posto che l’obbligo già si pone, come noto, alle PA).
In particolare si tratta di aziende che abbiano un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore ai cinquecento milioni di euro. Il nuovo chiarimento Agid riguarda la legge n. 4/2004, contenente “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”, anche ai soggetti privati come già previsto dall’art. 3, comma 1 bis.
L’estensione dell’ambito di applicazione anche a determinati soggetti privati deve imputarsi al periodo pandemico da Covid-19 ed all’incremento del ricorso, da parte di un gran numero di utenti, a servizi on-line. La norma tende pertanto a massimizzare il più possibile l’inclusione delle persone con disabilità anche per tutti quei servizi che solo nell’ultimo biennio sono stati quasi esclusivamente forniti esclusivamente a distanza.
Obbligo accessibilità web, i soggetti pubblici e privati
In tal senso, nella sua Determinazione, l’AGID distingue i soggetti pubblici da quelli c.d. “diversi” fornendo un elenco di categorie, sia di entità pubbliche che private, che rientrano nell’ambito di applicazione del comma 1 e quelli che invece residuano nell’ambito di applicazione del comma 1-bis dell’art. 3 della L.4/2020.
Una prima osservazione è relativa al criterio distintivo per le categorie del comma 1 e del comma 1-bis. Criterio che non fonda la sua linea di demarcazione sulla natura giuridica del soggetto ma essenzialmente sulla sua funzione, che sia pubblica o di pubblica utilità.
Invero, nel comma 1 viene fornito un elenco di categorie di soggetti che erogano un servizio pubblico, mentre al comma 1-bis ritroviamo categorie di soggetti che offrono prodotti o servizi di pubblica utilità.
Anzitutto, è opportuno riportare l’elenco delle categorie di soggetti che l’AGID ritiene debbano ricondursi al comma 1-bis:
- persone fisiche che svolgono attività economico – commerciale, soggetta ad Iva;
- persone giuridiche private, di natura commerciale, a prescindere dalla forma assunta (a titolo esemplificativo non esaustivo: SPA, SAPA, Srl, SS, SNC, SAS, ecc.);
- ETS (enti del terzo settore) di natura privata, nella misura in cui svolgano attività economico – commerciale soggetta ad Iva.
Accessibilità dei siti web privati, i nuovi chiarimenti Agid
Con Decreto Legge n. 76/2020, il legislatore italiano ha esteso l’ambito di applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità anche ai soggetti privati (comma 1-bis dell’art. 3), definiti nella norma come “soggetti diversi” rispetto quelli indicati dal comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 4/2004. Limitando, però, l’ambito di applicazione soggettiva del comma 1-bis esclusivamente a quei privati che “offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro”.
I soggetti
L’AGID, nella sua qualità di ente preposto alla vigilanza per la corretta applicazione della norma, già emanava le “Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro” adottate con Determinazione n. 117/2022 del 26 Aprile 2022. E successivamente pubblicava il Regolamento recante le modalità di accertamento e esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 9 comma 1-bis della legge 4/2004 e successive modifiche.
In tal senso prevedendo la facoltà, per la stessa AGID, di intervenire in caso di non corretta osservanza della normativa, con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5% del fatturato (comma 1-bis art. 9 L. 4/2004).
Pertanto, in ragione di tali modifiche, l’AGID ha ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per consentire la corretta applicazione della norma e in particolare l’individuazione dei soggetti obbligati come previsto dall’art. 3, nei comma 1 e 1-bis.
Le ragioni dell’applicabilità delle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti per individui con disabilità anche a determinate categorie di privati risiede nella ratio della medesima normativa ovverosia favorire la più ampia inclusione delle persone con disabilità anche in relazione a quegli operatori che evidentemente agiscono su una platea di utenti estremamente vasta, in ragione dei servizi offerti, svolgendo una funzione riconducibile a quella di pubblica utilità.
Al riguardo giova richiamare il Considerando 34 della Direttiva 2016/2102 secondo cui: “Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a estendere l’applicazione della presente direttiva agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l’infanzia, dell’inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell’elettricità, del gas, dell’energia termica, dell’acqua, del servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della direttiva 2014/25/UE”
Il criterio del fatturato, evidentemente sopra soglia media, è rilevante al fine di consentire l’applicazione dei principi generali per l’accessibilità dei siti previsti dalla L. 4/2020 a quei privati che offrono servizi ritenuti essenziali anche destinati a persone con disabilità.
I servizi essenziali coperti dalla norma
L’Agid, nella sua determinazione, menziona quali siano i settori ritenuti essenziali, in considerazione dell’art.1 L. 146/1990. Ed annovera infatti i settori dell’energia, del gas, dell’acqua, dei trasporti, dei servizi sociali, i servizi postali ecc.
Spiccano quei servizi di commercio elettronico per “beni di prima necessità” da intendersi come tipologie di beni essenziali per condurre un’esistenza dignitosa e pertanto riconducibili a generi alimentari e bevande o anche strumenti informatici, per telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio video ed elettrodomestici, tabacco, ecc.
La circolare AGID conferma come debbano anche ricondursi sotto l’egida del comma 1-bis dell’art. 3 L. 4/2004 anche i c.d. aggregatori, ovvero quei soggetti che offrono servizi per il commercio elettronico, soprattutto quando relativi all’approvvigionamento di beni di prima necessità.
Fatturato medio nella circolare Agid
La determinazione Agid si sofferma poi sulla descrizione di alcuni elementi e criteri utili a determinare il concetto di “fatturato medio”. Precisando a riguardo come debba determinarsi il fatturato per enti commerciali, istituti bancari, imprese di assicurazione ed enti non profit.
Degna di nota è la precisazione circa l’ambito di applicazione territoriale della norma poiché basato su 2 criteri:
- privati che offrono servizi al pubblico sul territorio nazionale attraverso siti web o applicazioni mobili;
- e abbiano sede o stabile organizzazione, in Italia o all’estero.
Tra i chiarimenti forniti, appare poco comprensibile la posizione di AGID, espressa nella Determinazione, relativa al fatturato di riferimento per i Gruppi di società.
Sul punto, l’Agenzia ritiene che per la valutazione circa la sussistenza degli obblighi della norma in questione, il Gruppo debba considerarsi come un’unica entità ai fini del calcolo del fatturato. E, nel confermare ciò, elenca le norme che dovrebbero venire in ausilio per configurare il Gruppo come un’entità unica e non collettiva sotto il profilo economico.
Pertanto, solo al fatturato globalmente considerato del Gruppo potrà riferirsi per l’applicabilità della norma in questione allorquando le singole società che lo compongono vengano individuate come autori della violazione.
Al riguardo sorge una riflessione circa i possibili effetti di una tale prescrizione.
In tal senso infatti, anche piccole società, con fatturati di gran lunga inferiori a quelli previsti dalla norma (cinquecento milioni di euro) potranno essere oggetto delle prescrizioni della Legge 4/2004 allorquando facenti parte di un Gruppo di società con fatturato idoneo.
Tale circostanza pare possa ingenerare oneri sproporzionati per quelle entità che, seppur appartenenti ad un Gruppo a cui la normativa possa applicarsi, non rientrerebbero invece se considerate autonomamente.
Contratti e adempimenti
Nella determinazione sono ripresi anche i termini per l’adeguamento alla normativa (5 novembre 2022) specificando che l’obbligo di adeguamento è indipendente rispetto alle conseguenze civilistiche eventualmente associate ai contratti.
Nello specifico, la Circolare, invita alla riflessione sul rispetto del comma 2 dell’art 4 secondo cui: “I soggetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 11” ed in particolare pone l’accento sul fatto che: “I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità’, con l’obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida”.
La Circolare, afferma quindi che tutti i contratti rinnovati, modificati o novati successivamente alla pubblicazione delle Linee guida adottate lo scorso 26 aprile 2022 (Determinazione n.117/2022 contenente Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili) che non prevedano la conformità dei siti e delle applicazioni oggetto di contratto agli obblighi di accessibilità, nulli.
Conclusioni
La Determinazione Agid risulta estremamente utile per l’individuazione dei soggetti, in particolare quelli “diversi” dalle PA, rientranti nell’ambito di applicazione del comma 1-bis della Legge 4/2004. L’elenco, seppur non esaustivo, fornisce infatti una buona base per l’individuazione dei soggetti obbligati.
L’intento del Legislatore è stato evidentemente quello di includere tra i soggetti destinatari anche coloro i quali, seppur con forma giuridica non pubblica, forniscono servizi riconducibili alla pubblica utilità ed al servizio di pubblico interesse. In tal senso l’obiettivo è quello di elevare il livello di inclusività ed aumentare il bacino dei siti e delle applicazioni per mobile oggetto della normativa ed eliminare particolari “barriere architettoniche” anche nell’ambito del digitale.
AgID, prima di partire con le previste attività di vigilanza, ricorda a tutti i “nuovi” destinatari privati quali sono gli obblighi previsti dalla normativa e le pesanti sanzioni (sia pecuniare sia legate alla nullità dei contratti che non prevedano il rispetto delle regole sull’accessibilità) previste per il loro mancato adeguamento.