Adempimenti fiscali dicembre 2019, ecco tutto quello che bisogna sapere. Una guida per destreggiarsi nella normativa relativa a imposte da versare e acconti, obblighi da rispettare entro la fine dell’anno.
La normativa
Con il decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 (decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 che reca “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”), il governo ha cercato di reperire maggiori fondi per finanziare la Manovra del 2020 in alternativa, ad esempio all’introduzione di plastic tax e sugar tax. Una delle modalità che hanno consentito di aumentare le entrate per il nuovo anno è stata la modifica delle quote dei versamenti in acconto di fine 2019.
L’art 58 del suddetto decreto prevede infatti che:
- In caso di pagamento in 2 rate degli acconti stessi: è fatta salva la prima rata, già versata a giugno o settembre, mentre la quota del versamento del secondo acconto (30 novembre) del 2019 è pari alla metà (50%) di quanto dovuto e non al 60% come sarebbe stato prima di questa modifica. Il 10% rimanente costituirà appunto un’entrata maggiore per l’Erario nel 2020 quando il contribuente dovrà procedere al pagamento del saldo.
- In caso di pagamento tramite un unico versamento degli acconti (previsto per il 30 novembre, slittato di fatto al 2/12 perché il 30 è sabato): la quota da versare sarà pari al 90% del dovuto e non al 100% come sarebbe stato ante modifica, cosicché anche in questo caso il 10% rimanente costituirà un’entrata ulteriore per il 2020 che sarà versata dal contribuente al momento del pagamento del saldo.
Con questo espediente, il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, è riuscito in un duplice scopo, concedere ai contribuenti una dilazione di una parte del pagamento del dovuto (10%) e ottenere quasi un miliardo e mezzo (1.46 miliardi di euro) di nuove risorse per finanziare la copertura della prossima Manovra di bilancio. In particolare, in base alla Relazione Tecnica, del complessivo gettito circa il 49% proverrà da versamenti relativi all’Irpef (708 milioni di euro), quasi il 31% sarà relativo all’Ires (449 milioni di euro) e poco più del 20% sarà relativo all’ Irap (303 milioni di euro).
La modifica normativa, tuttavia, serve evidenziarlo, crea un trattamento differenziato tra Contribuenti tenuti a versare le stesse imposte poiché rimodula, solo per alcuni soggetti, le quote dei versamenti in acconto delle imposte, come vediamo di seguito.
I soggetti destinatari della modifica
Come indicato nell’art 58 e successivamente chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 12 novembre, i soggetti interessati dalla modifica normativa sono coloro i quali erano stati destinatari della proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 ovvero “i soggetti che esercitano (in forma di impresa o di lavoro autonomo) attività economiche per le quali sono state approvati gli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal decreto” del MEF.
Saranno interessati dalla modifica i soggetti che rispettano tali condizioni anche se applicano il regime forfettario agevolato, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o utilizzano ai fini della determinazione del reddito altre tipologie di criteri forfetari, o anche se rientrano in cause di esclusione degli ISA diverse dal limite dei ricavi sopracitato, quali ad esempio inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta o cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta. Infatti, per l’applicazione della modifica ai versamenti, è sufficiente che il Contribuente sia soggetto agli Isa sulla base del proprio codice di attività e del volume di ricavi, anche se di fatto nel presente anno di imposta non li ha applicati o non li applicherà proprio perché all’interno del regime forfettario.
Imposte interessate dalla modifica
La ridefinizione/rideterminazione della percentuale delle imposte è relativa e si applica secondo quanto previsto dall’art. 58 del d.lg 124/2019:
- imposta sul reddito delle persone fisiche
- imposta sul reddito delle società
- imposta regionale sulle attività produttive
- Imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’imposta Regionale sulle attività produttive dovuta dai contribuenti che utilizzano criteri forfetari nella determinazione del reddito (come chiarito dalla risoluzione N.93/E)
- Cedolare secca sul canone di locazione (come chiarito dalla risoluzione N.93/E)
- IVIE (imposta dovuta sul valore degli immobili ubicati all’estero) e IVAFE (imposta calcolata sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) (come chiarito dalla risoluzione N.93/E)
Cambiamenti apportati agli acconti successivi al 2019
Per gli acconti successivi al 2019, cioè che saranno da versare a partire dal 2020, nulla cambierà per i contribuenti che effettuavano un unico versamento.
Per coloro che eseguivano il pagamento in 2 rate cambierà la determinazione degli acconti che saranno pari, ciascuno, alla metà della somma dovuta; tutto ciò per tutti gli anni a venire, senza necessità di ulteriori modifiche. Infine, dal punto di vista pratico, questa “agevolazione” porterà qualche complicazione in capo agli adempimenti? La risposta appare al momento negativa: ossia non sarà necessario modificare le dichiarazioni dei redditi (rigo degli acconti dovuti, RN62 per Redditi Persone Fisiche) indicando l’importo a seguito della rimodulazione dell’acconto, ma si potranno mantenere i valori calcolati in precedenza (applicando le percentuali del 40 e 60 per cento a quanto dovuto).
Quali altri versamenti ci attendono entro la fine dell’anno
Coi versamenti ora evidenziati, però, non si esauriscono gli adempimenti e i pagamenti richiesti ai contribuenti da qui alla fine del 2019. Infatti, sempre in data 2 dicembre si ha la scadenza ultima per l’invio delle Dichiarazioni dei Redditi per i soggetti di cui agli Isa.
Occorre inoltre inviare al Fisco la Liquidazione periodica dell’Iva (Modello LIPE) per il terzo trimestre, per i contribuenti Iva trimestrali o per i mesi di luglio, agosto e settembre per i mensili. Poi si prosegue con le tradizionali scadenze del 16 del mese (ritenute, Iva mensile), alle quali si somma in dicembre il versamento a saldo di IMU e Tasi per il 2019. Verso la fine del mese, al 27/12, infine, occorre versare l’acconto Iva per il 2019. L’importo è calcolato come di consueto coi 3 metodi, storico, analitico, previsionale e viene versato con F24.