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Incentivi fiscali a chi investe in startup e PMI, ecco come ottenerli

Fino al 30 aprile 2021 è possibile presentare l’istanza per accedere all’agevolazione per gli investimenti in startup e PMI innovative svolti nel 2020: per farlo, è stata attivata una piattaforma telematica

Pubblicato il 08 Mar 2021

Riccardo Albanesi

Dottore Commercialista

Paolo Barbieri

Dottore Commercialista

Fino al 30 aprile 2021 è possibile presentare la domanda per accedere alle agevolazioni previste per gli investimenti in startup e PMI innovative effettuati tra il primo gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Per farlo è necessario usufruire della piattaforma telematica PA Digitale messa a disposizione da Invitalia.

Investimenti in startup e PMI Innovative, a chi spetta l’agevolazione

Il DM 28 dicembre 2020, pubblicato sulla G.U. 15.2.2021 n. 38, ha definito le modalità di attuazione degli incentivi fiscali previsti dall’art. 38 c.7-8, del DL 34/2020 in relazione all’investimento in startup e in PMI innovative effettuati dal primo gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

L’agevolazione fiscale si applica:

  • ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle Start Up innovative e delle PMI innovative; è agevolabile anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del DL 179/2012.
  • agli investimenti in quote degli OICR che, al termine del periodo di imposta in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di Start Up innovative o PMI innovative per almeno il 70% del valore delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dello stesso periodo.

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF lorda dovuta dall’investitore, pari al 50% dell’investimento:

  • fino ad un massimo di 100.000 euro, per un ammontare di detrazione non superiore a 50.000 euro, con riferimento alle Start Up innovative;
  • fino ad un massimo di 300.000 euro, per un ammontare di detrazione non superiore a euro 150.000, con riferimento alle PMI innovative. In caso di investimento di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente tale limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d’imposta, può detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 30% di detta eccedenza.

Qualora la detrazione risultasse di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Le condizioni

Per poter mantenere il beneficio fiscale è necessario che nei 3 anni successivi a quello dell’investimento:

  • la quota di capitale sociale derivante dall’investimento non venga ceduta a titolo oneroso;
  • non si riduca il capitale né si ripartiscano riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative
  • il socio investitore non receda o non venga escluso dalla società;
  • la società non perda i requisiti di startup innovativa o PMI innovativa.

Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:

  • i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir;
  • la perdita dei da parte della start-up innovativa dovuta:
    • alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
    • al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
    • alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
    • all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
  • la perdita dei requisiti di PMI innovativa dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato

La decadenza dal beneficio comporta l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali. All’agevolazione fiscale si applica il regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis». Spetta quindi fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad una medesima Start Up innovativa o PMI innovativa, non superiore a 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Agevolazioni per investimenti in startup e PMI innovative, come fare domanda

Per beneficiare della detrazione del 50% è necessario che l’impresa beneficiaria degli investimenti presenti domanda in via telematica tramite apposita piattaforma digitale del Ministero dello sviluppo economico. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020 e nei primi mesi del 2021, fino all’operatività della piattaforma, l’istanza va presentata tra il primo marzo e il 30 aprile 2021. A regime, invece, l’impresa beneficiaria degli investimenti dovrà presentare l’istanza prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore.

Nell’istanza il rappresentante legale della società dichiara il possesso dei requisiti di Start Up /PMI innovativa e l’ammontare dell’investimento effettuato per il quale si richiede l’agevolazione. Trattandosi di un’agevolazione in regime di “de minimis”, sono richieste informazioni in merito alle dimensioni dell’imprese ed all’eventuale partecipazione ad un gruppo societario. Infine, viene richiesto di dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che:

  • non sussistono nei confronti del legale rappresentante né della società provvedimenti giudiziari interdittivi, cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 D.lgs. 159/2011 (antimafia);
  • non sussistono nei confronti del legale rappresentante rinvii a giudizio, condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale;
  • l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali;
  • l’impresa si trova in posizione regolare con Erario ed Enti Previdenziali;
  • l’impresa non è in difficoltà ai sensi dell’art. 2, paragrafo 18 del Reg. CE 651/2014;
  • l’impresa non ha in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
  • l’impresa non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

La piattaforma telematica è accessibile con SPID da parte del rappresentante legale dell’impresa. Dopo aver seguito la procedura, viene generato un file in pdf che il rappresentante legale deve firmare digitalmente e ri-caricare sulla piattaforma. A seguito dell’invio dell’istanza, la stessa sarà oggetto di verifica tramite il Registro nazionale aiuti del rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale applicabile previsto dal Regolamento “de minimis”. Pertanto l’istanza, nelle more della finalizzazione della stessa, risulterà con stato “In istruttoria”.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, la domanda sarà considerata “finalizzata”; in caso contrario sarà rifiutata. Solo le domande “finalizzate” sono considerate ammesse e la detrazione fruibile. Con la finalizzazione della domanda viene reso disponibile anche il COR (Codice univoco) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale per aiuti «de minimis» già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa beneficiaria interessata, la stessa è tenuta a presentare una nuova istanza, indicando gli importi rideterminati ai fini del rispetto del massimale.

I documenti da conservare

Gli investitori o gli OICR devono ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (startup innovativa o PMI innovativa), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, secondo il modello di cui all’allegato B del DM 28 dicembre 2020. La dichiarazione va rilasciata entro trenta giorni dal conferimento, e attesta l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e l’importo della detrazione fruibile.

Le indicazioni in dichiarazione dei redditi

L’investitore dovrà indicare in dichiarazione dei redditi l’importo della detrazione fruita. Se la detrazione spettante risulterà di ammontare superiore all’IRPEF lorda, dopo aver diminuito quest’ultima delle detrazioni utilizzabili nei limiti della stessa imposta (ad esempio, spese mediche, detrazioni per carichi di famiglia, detrazioni per redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di pensione e/o altri redditi), l’eccedenza potrà essere riportata in avanti in detrazione dall’imposta dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

I conferimenti rilevano nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese da parte della start-up innovativa o della PMI innovativa dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis del codice civile.

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Si ringrazia Meli e associati.

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