Nel contesto della pandemia, al fine di assicurare il corretto funzionamento della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Segretario generale della Giustizia amministrativa ha emanato, il 20 marzo 2020, una circolare contenente indicazioni operative per la gestione dei processi telematici che prendono avvio con la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dinanzi alla Giustizia amministrativa. Vediamo le regole.
Perché una disciplina ad hoc
Si è ritenuto di dover emanare una disciplina ad hoc perché il procedimento che prende avvio dalla presentazione di una istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene considerato di natura amministrativa e non già giurisdizionale. Infatti, il Consiglio di Stato ha affermato la natura amministrativa di tale procedimento da ultimo nella sentenza della Sezione Terza del 13.3.2019, n. 1680. In effetti, l’art. 14 delle norme di attuazione al Codice del processo amministrativo (“c.p.a.”) dispone che l’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato va presentata ad apposite Commissioni, le quali adottano provvedimenti con valenza anticipata e provvisoria. I procedimenti che si svolgono avanti tali Commissioni, disciplinati dal Titolo I della Parte III T.U. n. 115/2002 (recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) si ritiene che abbiano carattere amministrativo e non già giurisdizionale, seppur connessi con quelli di natura giurisdizionale.
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Di qui il richiamo operato dalla circolare 20 marzo 2020 agli artt. 12 e 15 del Codice dell’amministrazione digitale (“CAD”, di cui al d.lgs. n. 82/2005) e non già a tutta la legislazione emergenziale emanata specificamente per i processi telematici.
I destinatari della circolare e le prassi territoriali
Le indicazioni operative dettate dal Segretario generale della Giustizia amministrativa sono indirizzate principalmente alla Commissione costituita presso il Consiglio di Stato (Parte II) ma riguardano anche le Commissioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituite presso i vari Tribunali amministrativi regionali (Parte III).
Con riferimento alle Commissioni costituite presso i Tribunali amministrativi regionali e le relative Sezioni staccate, la circolare 20.3.2020 dispone che possono seguirsi, con i necessari adattamenti, le indicazioni fornite per il Consiglio di Stato. In particolare, l’istanza va proposta, preferibilmente, utilizzando l’apposito modello reso disponibile sul website della Giustizia amministrativa e specificatamente predisposto per ciascuna sede di Ufficio giudiziario.
Purtroppo, tali indicazioni operative fanno salva la piena autonomia decisionale dei singoli Presidenti di dette Commissioni e, pertanto, lasciano permanere le eventuali difformità delle prassi territoriali. Ad avviso di chi scrive, sarebbe stato preferibile dettare una disciplina unica a livello nazionale, semplificando le regole della gestione telematica di tali procedimenti (che sono ritenuti meri procedimenti amministrativi pur trattando del diritto costituzionale di difesa di chi non può permettersi di pagare un legale di tasca propria).
Invio telematico dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
L’istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è proposta utilizzando il modello reso disponibile sul sito della Giustizia amministrativa e deve pervenire in modalità telematica, alternativamente:
- come istanza ante causam, utilizzando l’apposito “Modulo di deposito Istanza”, selezionando “Istanza di ammissione a patrocinio a spese dello Stato”;
- come istanza, sottoscritta con firma digitale della parte o del difensore, e inviata tramite p.e.c. all’indirizzo dedicato della Segreteria della Commissione;
- come istanza, redatta in forma di copia informatica di documento analogico ai sensi dell’art. 23 CAD, sottoscritta con firma autografa della parte, alla quale è allegata copia del proprio documento di identità, inviata tramite p.e.c. all’indirizzo dedicato della Segreteria della Commissione.
Nel caso di presentazione di istanza per l’ammissione al patrocinio in pendenza di un ricorso già incardinato, la relativa istanza va inoltrata utilizzando il “Modulo di deposito Atto/documento” (ad esempio, in caso di istanza di revisione della mancata ammissione direttamente alla Commissione nominata ai sensi dell’art. 14 disp. att. c.p.a.). In tal caso, come nel caso sub 1), l’Ufficio ricevimento ricorsi inoltra l’istanza alla Segreteria della Commissione, nonché alla Segreteria della Sezione.
Istruttoria e riunione da remoto (call conference o videoconferenza)
La Segreteria della Commissione procede a una prima verifica della documentazione pervenuta, ossia: sottoscrizione dell’istanza; completezza della documentazione trasmessa (ivi incluse le ragioni dell’impugnazione e, per i cittadini extracomunitari, le specifiche certificazioni); presenza delle autodichiarazioni richieste dalla legge e presenza della dichiarazione reddituale entro i limiti previsti (attualmente, il limite di reddito è pari a euro 11.746,68 all’anno importo aggiornato ai sensi degli artt. 76 e77 T.U. n. 115/2002 dal d.m. 23.7.2020).
La documentazione eventualmente mancante è richiesta via p.e.c. all’istante. La documentazione è trasmessa per posta elettronica ai componenti la Commissione o inserita in cartelle condivise, almeno con i magistrati. Successivamente, viene fissata la data per la riunione della Commissione. La riunione si svolge con modalità da remoto, da concordare tra tutti i componenti, purché sia garantita la collegialità. Per quanto concerne l’eventuale ricorso alla call conference o alla videoconferenza, l’opzione per tali modalità di comunicazione da remoto è consentita in base alla disposizione specifica di cui all’art. 12, commi 3 e 3-bis, nonché in forza della clausola generale di cui all’art. 2, comma 1, CAD. Sono escluse le modalità di comunicazione asincrona quale, ad esempio, lo scambio di e-mail. Il verbale della seduta è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario.
Firma digitale del decreto redatto in forma di documento informatico
Il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato è redatto in forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 40 CAD, avvalendosi dell’apposito supporto redazionale (Scrivania del Magistrato) in uso al personale di magistratura. A tal fine, ricevuta l’istanza, la Segreteria della Commissione la esporta sulla Scrivania del Magistrato relatore il quale, previo caricamento della Segreteria, potrà accedere anche agli allegati all’istanza in formato digitale.
Il decreto, previa condivisione con modalità telematiche – ivi compresa la p.e.c. o la posta elettronica – è firmato digitalmente da tutti i componenti, a cominciare dal Presidente e dal Segretario ed è poi caricato a sistema utilizzando le normali funzionalità di SIGA. In calce al dispositivo del provvedimento collegiale viene indicata la data della decisione, il luogo corrispondente alla sede dell’Ufficio giudiziario e la relativa modalità di collegamento da remoto utilizzata.
Adempimenti successivi alla decisione
Terminata la riunione, la Segreteria annota sul registro informatico delle istanze i relativi esiti e il numero dei decreti e invia tramite p.e.c. i decreti agli istanti, all’Agenzia delle entrate (per le verifiche del reddito dei soggetti ammessi al beneficio) e alle Sezioni dove, eventualmente, penda il ricorso; inserisce inoltre il decreto, redatto in forma di documento informatico, nella cartella condivisa.
Il provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato reso in forma di documento informatico sarà, altresì, visualizzabile nel fascicolo processuale, una volta incardinato. Laddove la presentazione del ricorso sia successiva, il personale incaricato delle Sezioni può accedere alla cartella di lavoro della Segreteria della Commissione per visionare lo stato delle istanze di ammissione al patrocinio e per scaricare i decreti già emessi. Le Sezioni provvedono ad inserire in SIGA copia dei decreti ricevuti o scaricati. Qualora la Segreteria della Commissione riceva istanze di revisione della mancata ammissione, dovrà trasmetterle alla Sezione competente.
Spedizione per posta e accesso in via eccezionale agli Uffici
Nei casi in cui, per qualunque ragione, gli interessati non possano seguire la procedura telematica descritta, gli stessi potranno, in via di gradato subordine:
- spedire l’istanza per posta, tramite raccomandata a/r, alla Segreteria della Commissione; qualora l’istanza sia presentata dalla parte personalmente, alla stessa dovrà essere allegata copia di un documento di identità. Ove possibile, l’istante provvederà a dare comunicazione del deposito della istanza, tramite e-mail, alla Segreteria della Commissione;
- in casi assolutamente eccezionali, qualora nessuna delle precedenti soluzioni sia praticabile e gli interessati abbiano comunque necessità di accedere fisicamente agli Uffici del Consiglio di Stato o del T.A.R. per depositare istanze o per compiere qualunque altro attività connessa ai procedimenti in oggetto, vanno osservato tutte le cautele previste dalla normativa emergenziale emanata dal Segretario generale della Giustizia amministrativa.