l'analisi

Attacco a Twitch, il Fisco pronto a piombare sui ricchi streamer italiani

Dopo il leak dei dati con i super guadagni degli streamer, è probabile che il Fisco italiano attiverà gli strumenti giuridici per verificare la posizione dei cittadini italiani che hanno redditi negli Stati Uniti su Twitch per valutare se ci sono state omissioni dichiarative ed evasione o elusione compiute da tali soggetti

Pubblicato il 07 Ott 2021

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

fisco

Dal data breach di Twitch sono emersi anche i ricavi degli streamer di videogame italiani, ci sono cifre che in due anni superano il milione di dollari e sono comunque per molti di loro nell’ordine delle centinaia di migliaia di dollari; e si parla solo di quanto prendono da Twitch, senza considerare sponsorizzazioni, merchandise.

Super guadagni degli streamer Twitch, l’Agenzia delle Entrate può scoprire tutto

Sono tutte informazioni che hanno rilevanza per l’Agenzia delle entrate e per i quali dispone di diversi strumenti per individuare redditi prodotti e patrimoni detenuti all’estero da parte di contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Oggi esistono strumenti che permettono al fisco italiano di attuare un monitoraggio abbastanza preciso per i movimenti dei capitali esteri dei contribuenti (fiscalmente residenti in Italia) e di arrivare a riconoscere fenomeni di evasione ed elusione fiscale internazionale.

Premesso che al momento non si è assolutamente in grado di sapere se i soggetti italiani abbiano dichiarato i redditi ed effettuato gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale, esaminiamo cosa può fare il Fisco italiano per accertare eventuali evasioni od elusioni prendendo come riferimento i rapporti con gli Stati Uniti.

Twitch, il mega leak su azienda e utenti: che cosa fare

Ricavi da Twitch, cosa va dichiarato alle Entrate e come

Per capire se vanno dichiarati i redditi esteri anche in Italia bisogna riferisti al concetto di residenza fiscale contenuta nell’articolo 2, comma 2, del D.P.R. 917/1986, che dispone:

“… ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti nel territorio italiano le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, alternativamente:

  • – sono iscritte all’anagrafe della popolazione residente;
  • – hanno in Italia il domicilio;
  • – hanno in Italia la residenza.”
  • Pertanto questo determina l’applicazione del principio della “worldwide taxation“, cioè del principio definito dall’articolo 3 del D.P.R. 917/1986, che è uno dei cardini dei sistemi fiscali mondiali.

Questa disposizione prevede che i soggetti fiscalmente residenti siano tenuti a dichiarare in Italia tutti redditi, ovunque essi siano stati percepiti. Sostanzialmente, i redditi devono essere dichiarati nel Paese di residenza fiscale, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti.

Pertanto le situazioni cui può trovarsi di fronte un contribuente che ha lavorato all’estero sono due:

  • contribuente residente fiscalmente all’estero. In questo caso egli è tenuto a dichiarare i redditi solo nel paese estero di residenza. Le uniche imposte dovute dal contribuente sono soltanto quelle estere. In Italia i redditi esteri non devono essere dichiarati perché ha la residenza fiscale estera, mentre eventuali redditi di fonte italiana devono essere dichiarati e tassati in Italia;
  • contribuente residente fiscalmente in Italia. In questo caso, nonostante la residenza estera il contribuente non possiede i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel paese straniero e conseguentemente è tenuto dichiarare in Italia i redditi esteri e, simultaneamente, è tenuto a dichiarare gli stessi redditi anche nel paese straniero, a meno che non vi siano disposizioni diverse nella Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l’Italia. Questi accordi servono per regolamentare le pretese impositive di ogni stato.

Nel caso in cui il soggetto debba dichiarare sia in Italia che nel Paese estero dei redditi formatisi nell’anno, questi saranno dichiarati nei quadri del modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche secondo la loro natura, e per i redditi italiani i quadri da compilare possono essere RC, RE, RF, RT, RL, etc.). Poi, ai sensi dell’articolo 165 del D.P.R. 917/1986 il contribuente può recuperare le imposte estere dovute per competenza sui predetti redditi, attraverso il calcolo di un apposito credito d’imposta.

Quadro RW per i redditi esteri

Per quanto riguarda il monitoraggio dei redditi di fonte estera imponibili in Italia e delle attività estere di natura finanziaria, essi devono essere indicati modello di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, anche se non sono intervenute movimentazioni, compilando anche il quadro RW che riporta i dati relativi al monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere e al pagamento dell’IVAFE, l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere.

L’articolo 2, comma 4-bis del D.L. 4/2014 ha previsto che l’obbligo di monitoraggio per le attività finanziarie detenute all’estero non sussista per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel periodo d’imposta non sia superiore alla soglia di 15.000 euro.

L’obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque se lo stesso sia obbligatorio ai fini del calcolo dell’IVAFE, se la sua consistenza media sia superiore a 5.000 euro.

Cooperazione Italia-Usa: i redditi non possono sfuggire al Fisco

La cooperazione fiscale internazionale tra le amministrazioni finanziarie dei diversi Paesi della comunità internazionale si sviluppa attraverso lo scambio di informazioni di rilevanza fiscale e, in particolare per questo caso, con scambio di informazioni con gli altri Paesi, nello specifico il FATCA.

L’accordo intergovernativo FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), è volto a contrastare l’evasione fiscale realizzata residenti italiani mediante conti intrattenuti presso istituzioni finanziarie statunitensi, tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie.

Il Competent Authority Arrangement è lo strumento per rendere operativo l’accordo FATCA IGA, ed contiene le regole necessarie per la trasmissione/ricezione delle informazioni tra i due Paesi.

In particolare, sono definiti i tempi e le modalità per rispondere alle richieste di correzione avanzate dal Paese ricevente in relazione a dati precedentemente trasmessi (sia nel caso di errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità). Le correzioni potranno anche essere apportate su iniziativa dell’istituto finanziario inviante.

In conclusione

Quindi, in riferimento al furto dei dati che è avvenuto, è probabile che il Fisco italiano attiverà gli strumenti giuridici previsti dalla norimativa in essere, per verificare la posizione dei cittadini italiani che hanno redditi negli Stati Uniti per poi valutare se ci sono state omissioni dichiarative, evasione o elusione compiute da tali soggetti. Credo siamo solo all’inizio di una vicenda che si protrarrà per i prossimi anni.

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