Esperto risponde

Attività di cartoleria, come adempiere all’obbligo di certificare le operazioni

Ecco le regole per adempiere agli obblighi fiscali nel caso di un’attività di commercio al minuto, come per esempio una cartoleria

Pubblicato il 22 Set 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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DOMANDA

Per un’attività di cartoleria, che normalmente emette scontrini fiscali, qualora una persona privata richiedesse fattura elettronica, occorre emettere anche lo scontrino fiscale?

Lina Iacono

RISPOSTA

L’articolo 22 del DPR 633/1972 (commercianti al minuto e attività assimilate) prevede l’obbligo di emissione della fattura “non oltre il momento di effettuazione della operazione”.

Il che vuol dire che la fattura – nel suo caso – va richiesta dal cliente contestualmente e non oltre il momento in cui viene effettuato l’acquisto; se richiesta successivamente, lei potrà legittimamente rifiutarsi di emetterla.

La emissione della fattura è sostitutiva dell’obbligo di emissione dello scontrino (adesso: documento commerciale). Tuttavia, qualora Lei dovesse decidere di emettere sia il documento commerciale che la fattura, dovrà rispettare le indicazioni contenute nella FAQ n.45 del 21 dicembre 2018 dell’Agenzia delle Entrate: “Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

  • nel campo “TipoDato” le parole “numero scontrino” (oppure “numero ricevuta” oppure “numero doc. commerciale”);
  • nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);
  • nel campo “RiferimentoData” la data dello scontrino.”

Qualora Lei volesse avvalersi della fatturazione “differita” prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a), il documento commerciale dovrà contenere la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti” (FAQ Agenzia Entrate n.22 del 27/11/2018).

Salvo casi particolari e salva la ipotesi di fatturazione differita a cui ho fatto cenno sopra, le suggerisco in ogni caso di evitare che per la stessa operazione vengano emessi sia il documento commerciale che la fattura elettronica perché ciò darebbe luogo ad una duplicazione di certificazione del corrispettivo che, sia pure neutralizzata con le indicazioni  fornite dall’ADE per la predisposizione della fattura elettronica, costituiscono pur sempre una causa  di possibili errori.

Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a: esperto@agendadigitale.eu

Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome

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