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Autocertificazione, nuovo modello fase 2 per gli spostamenti Covid-19: scarica pdf, novità e cosa puoi fare

Le risposte ai dubbi relativi all’autocertificazione da compilare su modulo online per poter uscire di casa nell’ambito dell’emergenza coronavirus, anche in fase 2, alla luce della normativa sulla data protection, con gli aggiornamenti del decreto. E la possibilità di una “autocertificazione digitale”

Pubblicato il 13 Mag 2020

Chiara Ponti

Avvocato, Privacy Specialist & Legal Compliance e nuove tecnologie – Baccalaureata

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Autocertificazione anche in fase 2: sono tanti i punti che serve chiarire, dal punto di vista legale, sul famoso modulo di autocertificazione, ancora utile a maggio 2020 per uscire di casa in caso di legittima necessità nel periodo dell’emergenza coronavirus. Ma non solo. Con la fase 2 è possibile andare a trovare i propri congiunti, oltre a fare attività fisica all’aperto.

L’autocertificazione si deve stampare o scrivere a mano (o affidarsi a moduli eventualmente forniti dalle forze dell’ordine), ma è sempre più vicina l’ipotesi di un’app che permetta di fare l’autocertificazione tutta in digitale. Cerchiamo di sbrogliare la matassa da due punti di vista: penale, in caso di illeciti da parte del cittadino; privacy, in merito all”importanza dei dati da indicare anche alla luce del GDPR.

Scarica qui il nuovo modello di autocertificazione maggio 2020.

Autocertificazione fase 2 (4 maggio 2020)

Siamo entrati nella Fase 2, con il 4 maggio. Il DCPM del 26 aprile 2020 circa «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» non darà il via ad un “liberi tutti”, dal momento che dalla lettura dei dati ed analisi della situazione epidemiologica, non è proprio il tempo per allentare le misure restrittive, donde non vanificare gli sforzi finora (e nella Fase 1) profusi, per contenere la diffusione del Virus.

Tuttavia, al di là di alcune consentite e graduali riaperture per le quali si rimanda alla lettura integrale del Provvedimento ed in particolare agli allegati dello stesso, tra le novità v’è ne è una proprio relativa agli spostamenti.

All’art. 1, lett. a) si legge, infatti, che «…si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie»

Dal che si ricavano alcune considerazioni in merito agli spostamenti:

  • Resterà, anche per la Fase 2[1], l’autodichiarazione.
  • Il modulo subirà verosimilmente una nuova rivisitazione alla luce della nuova prevista ipotesi, tra le cause di giustificazione, consistente nell’andare — per incontrare, e non solo per stati di necessità (es motivi di salute), i propri congiunti.

Il termine “congiunti”, per il vero, non fa parte del lessico giuridico, se non all’art. 307 cod. pen. che comunque si riferisce al concetto civilistico di “parenti ed affini” a cui è stata, abbastanza di recente, introdotta —con la L. 76/2016—la nozione «di soggetti partecipi di una “unione civile”» nonché «la nozione di “conviventi di fatto”».

I “parenti” sono anche “congiunti” dovendosi ritenere “congiunti” tutti coloro tra i quali intercorre un vincolo di parentela.

Chi sono i congiunti nell’autocertificazione coronavirus fase 2

  • I coniugi sono congiunti per definizione.
  • I parenti sono le persone che discendono da un medesimo stipite (art. 74 Cod. Civ.) e che possono essere in linea retta ovvero collaterale di secondo grado in quanto discendono l’uno dall’altro. Parimenti, il rapporto tra zii e nipoti si annovera tra i parenti in linea collaterale, segnatamente, di terzo grado mentre il rapporto di parentale tra cugini si classifica, pur sempre in linea collaterale, ma di quarto grado. La parentela non è più riconosciuta oltre il 6° grado (art. 77 cod. civ.).
  • Gli affini sono invece i parenti dell’altro coniuge (art. 78 cod. civ.).
  • I soggetti partecipi di una Unione civile, si tratta di quelle persone dello stesso sesso che hanno stipulato una unione civile, e parificate quasi del tutto ai coniugi “tradizionali”.
  • I conviventi di fatto si tratta di quel legame tra individui maggiorenni «uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile».

In ogni caso, ci si potrà spostare per incontrare i propri congiunti, pur rispettando tutte le misure di sicurezza a contenimento del contagio nient’affatto, scampato. Infatti, a seconda della situazione epidemiologica, potrebbero intervenire nuove ordinanze regionali che restringano ulteriormente il campo di azione/movimento.

Il ritorno al luogo di residenza, domicilio, abitazione

L’art. 1 alla lett a) del DPCM del 26 aprile 2020 prosegue poi esponendo testualmente che «in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza».

Scarica autocertificazione aggiornata fase 2

Vediamo qui l’ultimo modulo per l’autodichiarazione o autocertificazione, da scaricare qui:

nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile

Riportiamo parte del testo successiva a quella relativa all’indicazione delle proprie generalità.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________ (indicare l’indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale;

di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________ _________________________________________________ (indicare quale);

di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

Particolari avvertenze nella compilazione

Si premette, e si sottolinea con particolare vigore, che il modulo deve contenere notizie vere e possibilmente documentate, tenendo presente che l’Organo deputato al controllo oltre a ritirare la dichiarazione potrà o dovrà procedere ad eventuali verifiche di quanto è stato dichiarato.

Per esempio, se lo spostamento è determinato/motivato dalla esigenza di andare dal proprio medico curante, l’Organo che effettua il controllo, potrà svolgere accertamenti successivi in ordine a quanto dichiarato.

Alla luce di questo principio (verità della dichiarazione) si può rilevare:

che lo spostamento è determinato da:

– comprovate esigenze lavorative;

– assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020);

– situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);

– motivi di salute.

Si tratta di indicare (barrando con una x).

Ad esempio, dovendo indicare le “comprovate esigenze lavorative” sarà bene, per il dipende, avere con se una busta paga, il contratto di lavoro, ed eventualmente la dichiarazione rilasciata dall’Azienda, oltre al badge; per il libero professionista si consiglia di avere con se il tesserino dell’Ordine cui si appartiene.

A questo riguardo, dichiara che________________________________________________

(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).

Circa questo ultima parte – sopra definito “campo note” — gli esempi circostanziali indicati tra parentesi possono senz’altro agevolare la compilazione, si ribadisce che quanto si dichiara deve essere assolutamente conforme a verità, al fine di non incorrere in sanzioni penalmente rilevanti.

Gli elementi di novità sono dati dal terzo, quarto e quinto punto in forza del Decreto Legge, di cui si accennerà per quanto qui di interesse, brevemente.

Quanto alle motivazioni, queste sono le stesse elencate nel modulo precedente, di cui si è già detto.

L’analisi del testo del modulo autocertificazione

Il modulo nella sua struttura

La struttura della dichiarazione, a prescindere dagli avvenuti e plurimi aggiornamenti, si può dividere in almeno tre parti:

  • Parte compilativa, è la primissima parte o frontespizio nella quale ci viene richiesto di inserire le nostre generalità (il pdf, nella sua ultimissima versione del 17.03.2020 reperibile sul sito del Ministero dell’Interno e direttamente editabile) indicando i dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, città di residenza e strada/via/corso…documento di riconoscimento nel dettaglio, ed utenza telefonica non altrimenti specificata). Si tratta di dati personali, aggregati che vengono raccolti per un principio di pertinenza.
  • Parte centrale: la vera e propria dichiarazione/autocertificazione “…sotto la propria responsabilità”. Questa parte potremmo definirla propriamente cognitiva in quanto siamo chiamati a conoscere le misure di contenimento del contagio, come contenute in quegli atti governativi che, quasi ogni giorno, escono; basti guardare nella Gazzetta Ufficiale alla voce “Coronavirus” di cui al link  per rendersene conto. A queste (presunte) consapevolezze, seguono le motivazioni, sempre più stringenti, assunte a motivo dello spostamento con riferimento al quale sono elencate ipotesi tassative, ancorchè non meglio dettagliate tranne la prima “comprovate esigenze lavorative”, e l’ultima “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Le due centrali, rispettivamente “situazioni di necessità” e “motivi di salute”, in particolare la prima possono dar luogo ad alcuni problemi, di carattere interpretativo di cui si dirà.
  • Campo note: “A questo riguardo, si dichiara che…”. Si tratta delle specifiche motivazioni a giustificazione dell’uscita le quali devono essere quanto mai veritiere e fedeli alle circostanze. Gli esempi elencati nel modulo tra parantesi suggeriscono delle formule utilizzabili.

Il modulo termina, naturalmente, con l’apposizione della data, dell’ora e del luogo oltre alla firma, spazio che dovrà essere compilato in caso di controllo da parte dell’Organo di Polizia che procede al controllo.

Il susseguirsi dei moduli per la dichiarazione

Ad oggi, sono stati predisposti dall’Autorità ministeriale quattro diversi moduli. I primi erano più semplici da compilare: ci chiedevano (soltanto) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio come da DPCM concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza, cui seguivano le motivazioni dello spostamento, e la parte propriamente dichiarativa che fungeva da contenuto della giustificazione.

Il 17 marzo, un ulteriore aggiornamento chiedeva non solo più di essere a conoscenza delle misure di contenimento per (evitare il più possibile) gli spostamenti, ma anche di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus, senza poterlo effettivamente sapere in assenza di tampone eseguito, (ben) potendo rientrare tra quelli “…asintomatici”; oltre che essere a conoscenza delle sanzioni (in allora) previste per l’inottemperanza delle predette misure, configurando il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p.

Il 23 marzo è uscito un altro modulo che, se confrontato, reca oltre all’inizio dello spostamento e la sua destinazione —solo in termini di spazio e non anche di tempo — una motivazione rientrante nel novero delle situazioni di necessità scissa tra la “assoluta urgenza” e la “situazione di necessità” differendo l’una per trasferimenti in comune diverso, l’altra per spostamenti all’interno dello stesso comune, con il richiamo dei due DPCM rispettivamente del 22 marzo e dell’8 marzo 2020.

Il 26 marzo è uscito l’ultimo, attualmente in vigore, disponibile, unitamente alle regole per gli spostamenti — altrettanto importanti da leggere e sapere[1] — nella pagina del Ministero dell’Interno. Entro il 4 maggio uscirà il nuovo modello, quello per la fase 2.

Le sanzioni e i controlli in vigore dal 26 marzo, in forza del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020

Dal 25 marzo 2020, come annunciato, è ufficiale l’ultimo Decreto Legge reperibile nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 79 del 25-03-2020.

Con lo strumento del decreto legge siamo in presenza di un atto legislativo e non più di meri provvedimenti amministrativi, come le emanate Ordinanze e Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In virtù dell’art. 117 della Costituzione, Stato e Regioni hanno potestà legislativa concorrente su gli atti legislativi purchè di pari rango: ad esempio Decreto Legge e Legge regionale.

All’art. 4 del recentissimo menzionato D.L., al primo comma, punisce chi esce di casa senza un legittimo motivo non più con l’ammenda (sanzione pecuniaria penale) ma con una mera sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma di denaro dell’importo variabile da euro 400,00 ad euro 3.000,00.

In pratica, il reato contravvenzionale ex art. 650 c.p. è stato depenalizzato limitatamente alla “normativa Covid”.

Certo che se la motivazione dello spostamento, o qualche altra dichiarazione a ciò pertinente, fosse mendace, si risponderà sempre per il reato di falso.650 c.p. è stato depenalizzato limitatamente alla “normativa Covid”.

L’utilizzo del veicolo non comporta alcun tipo di fermo, bensì l’aumento dell’importo della sanzione amministrativo fino ad un terzo.

È importante ancora sapere che, come ogni sanzione amministrativa (del codice della strada) è previsto il pagamento in misura ridotta. Tali sanzioni sono irrogate dal Prefetto che si avvale di Forze di Polizia e Forze armate. Non saranno legittimati, ad esempio gli ausiliari della sosta ad effettuare i suddetti controlli.

Nel caso in cui, si dovessero accumulare più violazioni, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria (relativa al veicolo) è applicata nella misura massima.

Al comma ottavo, è fondamentale sapere che tali disposizioni “che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”, in virtù di un principio fondante il ns sistema penale, quello della legge penale più favorevole (art. 2 cod. pen.).

Col che, in pratica, siamo di fronte ad uno scenario che vede oltre quarantamila denunce, e vedrà nn sanzioni dal 26 di marzo fino al 26 maggio, nel caso in cui il D.L. non dovesse essere convertito in Legge, pena la sua decadenza.

Ma non è tutto.

Si pone ancora il problema concreto di capire, anche da parte del singolo, che fine fanno le Ordinanze contingibili ed urgenti emanate in questi giorni da più Regioni, con l’uscita dell’ultimo Decreto Legge?

Si pensi a quelle ordinanze (come in Sicilia) che prevedono la punibilità con l’art. 650 c.p. Queste, a rigore, decadranno poiché di fatto superate nel loro contenuto precettivo, sotto il profilo sanzionatorio.

Tuttavia le stesse ordinanze, di cui lo stesso modulo nella sua ultima versione chiede di esserne a conoscenza, se prevedessero delle misure di contenimento più restrittive come ad esempio l’uscita/passeggiata anche del cane a piedi, ma entro una distanza di 200/300 mt rispetto alla propria abitazione, continueranno a trovare applicazione.

Le implicazioni privacy

Lato privacy, le Forze dell’Ordine dovrebbero renderci edotti di una informativa anche orale visto che ora si autocertificano dati sanitari. Al riguardo, l’art. 14.3 del Decreto Legge 14/2020 richiama i principi fondamentali del GDPR anche in questo contesto emergenziale. In particolare, è bene soffermarsi su quella di recente “introduzione” (la seconda) secondo cui occorre dichiarare «di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020»

Analizzandola tecnicamente, con parole semplici, al netto dei commenti di altra natura, al di là del fatto che “l’autocertificazione su stati sanitari” parrebbe, a parere di chi scrive, di dubbia applicazione, ma andando oltre, siamo prevale il contesto emergenziale. Tuttavia, ci viene richiesto, tra gli altri, di autocertificare “…di non essere risultato positivo al virus Covid-19” ma, stante l’assurdità, come potremmo/possiamo saperlo senza aver fatto il tampone? Consiglio pratico né banale, né implicito: nel dichiarare di non essere positivi, con riferimento anche per coloro in quali potrebbero essere eventuali portatori sani, ricordiamoci di aggiungere, anche oralmente, “…per quanto ne so”, onde evitare ipotetici falsi omissivi.

In pratica, se dobbiamo uscire lo possiamo fare purché giustificati ma, quasi di fatto spinti, a dichiarare o il falso o a fare un’affermazione i cui contenuti di effettiva veridicità non ci possono essere noti, dal momento che sulla supposizione — essendo potenziali affetti, asintomatici — non possiamo di certo, anzi ci è vietato dai tutti i protocolli sanitari nonché dal valoroso personale medico e para, di presentarci a fare il tampone, tanto per…essere certi di non essere positivi, donde non portare al collasso totale, le strutture sanitarie (pronto soccorso, ospedali). In ogni caso, un dato statistico è certo, e inquietante, aggiornato al 16 marzo 2020, risultano 27.000 le persone denunciate. Quindi, dobbiamo dedurre che dovranno essere aperti almeno altrettanti (ventisettemila) procedimenti penali (uno con uno o più reati ascrivibili/ascritti), se non è tanto rumore per nulla.

La Circolare del Ministero dell’Interno del 31 marzo 2020 ed i chiarimenti del 1aprile 2020

Il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, in data 31 marzo 2020, ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti, consultabili al link

https://www.ansa.it/documents/1585731519332_circolare_precisazioni_spostamenti.pdf

circa i profili applicativi concernenti il divieto di assembramento e di spostamenti di persone fisiche.

In forza dell’esigenza di prevenire e ridurre la propagazione del contagio, sussistono divieti “di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le restrizioni agli spostamenti sia intercomunali che infracomunali, nonché le prescrizioni che vanno dal rispetto della distanza interpersonale di un metro fino alle limitazioni riguardanti l’attività motoria”; aggiungendo poi che “le valutazioni (possono essere) ponderate rispetto alla specificità delle situazioni concrete”.

Si tenga ancora presente che le prescrizioni emergenti dalla lettura della Circolare ministeriale possono essere soggette ad eventuali ulteriori limitazioni da parte delle Autorità amministrative locali (Regioni, Comuni).

Cosa si può fare

Di seguito, alcuni esempi ricavabili dalla Circolare appena citata

Attività consentite secondo la Circolare ministeriale
  • Un solo genitore può camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione.
  • Si può camminare, e non correre (jogging), purchè in prossimità della propria abitazione.
  • Sono consentiti gli spostamenti nei pressi della propria abitazione giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, in ragione della riconducibilità dei medesimi spostamenti a motivazioni di necessità o di salute.

In data 1 aprile 2020, circa l’attività motoria con i figli, il Viminale ha precisato ancora che “La circolare del ministero dell’Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale.” come da link   https://www.interno.gov.it/it/notizie/attivita-motoria-i-figli-precisazioni-viminale

Cosa NON si può fare

Di seguito, alcuni esempi ricavabili anche alla luce delle FAQ governative.

EsempiCondotta
  • Andare a mangiare da familiari, per stare in compagnia
  • Andare a casa del proprio partner
  • Andare a correre/fare sport, vieppiù alla luce della Circolare del 31 marzo 2020
  • Andare al mare o ai monti nel fine settimana
  • Chiacchierare sul marciapiede senza mantenere le distanze di sicurezza
  • Andare dal medico o in pronto soccorso per malesseri secondari
Uscire di casa

 

Ulteriori esempi inerenti allo “stato di necessità” ed alla frequenza nelle uscite

Ancora, qualche esempio pratico relativo all’ampia locuzione dello “stato di necessità”.

  • Il cane: portare a spasso il proprio cane è uno stato di necessità se non del padrone, quanto meno del cane[2].
  • Il giornalaio: l’edicola rientra tra quelle attività definite «indispensabili per il mantenimento dell’informazione a copertura delle minime esigenze democratiche, anche in momenti di grave crisi» (cit.)
  • Il benzinaio: il rifornimento di benzina è strettamente legato alla necessità di poter fare acquisti contingentati o per recarsi al lavoro, durante la settimana se non è possibile lavorare in smart working.
  • Il tabaccaio: l’approvvigionamento è consentito. Chiaramente l’utente dovrà servirsi del “punto vendita” più vicino…, non è consigliabile recarsi dal tabaccaio fuori zona, men che meno “fuori Comune di residenza”.

In relazione alla frequenza nelle uscite dalla propria abitazione, si segnala che possono sorgere perplessità. Infatti, al netto delle considerazioni di buon senso, se è stato assicurato il rifornimento, ad esempio, dei generi alimentari, non occorrerà fare approvvigionamenti a lungo termine. Questo, in altri termini, significa la possibilità di uscire per andare a far la spesa ogniqualvolta se ne senta l’esigenza, purché nella zona circostante la propria abitazione/residenza/domicilio. Certo, nell’uscita per comprar la lampadina, ben si potrebbe altresì leggere la spinta ad uscire per “socializzare”, nonostante il divieto di assembramento, profittando di una necessità contingente per superare limitazioni e barriere, in maniera di fatto assai poco responsabile.

La dichiarazione può essere precompilata ovvero al momento del controllo, come da FAQ governativa al punto 2, in cui chiaramente viene detto che essa “…potrà essere resa anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizie”.

L’attività di controllo può essere effettuata da: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Agenti di Polizia municipale, ed in determinate zone portuali anche dalla Capitaneria di porto.

App per la compilazione: possibile l’autocertificazione digitale?

A quanto trapela dal ministero dell’Innovazione, c’è l’ipotesi di usare l’App IO per fare l’autocertificazione in digitale. App già nota ai nostri lettori: il suo debutto, continuamente rinviato, dovrebbe essere a giorni, a cura dello stesso ministero.

Oltre a diversi servizi di PA digitale (tra cui il pagamento, la notifica di scadenze), l’App Io dovrebbe anche permettere la compilazione del modulo e la generazione di un relativo QRCode. Le forze dell’ordine dovrebbero limitarsi a inquadrarlo con lo smartphone per copiare l’autocertificazione.

Già nelle scorse settimane sono state create applicazioni web per compilare la dichiarazione. Secondo una prima valutazione di una di queste, si tratta di un software che formatta i dati inseriti, li salva e li esporta in formato pdf così generando una sorta di firma digitale, mediante l’uso di crittografia simmetrica. Il vantaggio di questa web app parrebbe quello di avere un modulo compilato magari in modo comprensibile dal punto di vista di grafico, pensando a quanti hanno, magari, difficoltà nella scrittura, ma sul terreno della protezione dei dati potrebbe porre alcuni dubbi.  Lato tecnico-informatico, l’idea dello sviluppatore è quella di gestire la verifica dell’identità della persona fermata dalle Forze dell’Ordine mediante la scansione di un QR-code, ed il confronto dei dati risultanti con quelli salvati nel database della web-app.

Dal punto di vista pratico, le stesse forze dell’ordine dovrebbero essere in grado di gestire tutto il processo dal loro dispositivo, incluso il download del documento. Lato diritto, alcune perplessità sorgono in ordine alle finalità non meglio precisate, alle modalità di conservazione, e via seguitando. Senza contare che, tale web-app, pone problemi in ordine alla responsabilità pur sempre personali, vale a dire del soggetto dichiarante digitalmente. Un aspetto critico riguarda, infatti, la efficacia probatoria di questa soluzione, che pare essere ancora al vaglio degli organi competenti, in quanto l’autodichiarazione ai sensi dell’art. 459 del cod. pen., presuppone l’asseverazione mediante apposizione di firma autografa.

La legge italiana nel merito dispone che “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID…”. Il punto mancante in questa app pare essere proprio l’identificazione informatica dell’autore dell’autodichiarazione, che nei fatti non innesca la catena di fiducia, necessaria a dare valore alla “firma” del documento. La connessione tra i documenti e il soggetto pare basarsi su di un cookie di sessione (codificato in base64 e che contiene una scadenza a 30 giorni) impostato successivamente alla prima compilazione dei dati e da cui dipende l’accesso ai documenti prodotti. Cancellando il cookie di sessione si perde la riconducibilità del soggetto connesso ai suoi documenti. Insomma, un’iniziativa senz’altro lodevole poiché buona nel suo intento, ma problematica in termini di data protection.

Un’altra app disponibile permette di creare ed ottenere un’autodichiarazione per gli spostamenti direttamente sulla propria mail ed aprirla dal proprio cellulare, senza aver necessità di stampare alcun modulo. Lato privacy non è dato ben capire il senso oltre alla finalità amministrativa di un’autocertificazione, la cui copia, peraltro fa poco testo essendo priva di firma. Non solo, non si capisce nemmeno la ragione per la quale dati personali particolari (ex art. 9) verrebbero inviati via email, trasferendo così potenzialmente una vagonata di dati, attraverso sistemi differenti rispetto a quelli in uso. Iniziative tutte lodevoli, che superata l’onda del momento, che fine faranno. Ma soprattutto che fine faranno i dati (personali) caricati?

In caso di controllo

In caso di controllo, prima “regola”: non farsi prendere dal panico mantenendo un comportamento educato (pena oltraggio se non anche resistenza a Pubblico ufficiale); atteggiamento che non può altro che agevolare le operazioni di controllo. Su questo, è bene soffermarsi per sfrondare dubbi che in questi giorni tra social e messaggi sono circolati. Tecnicamente, occorre in primo luogo sapere che tale dichiarazione “…sotto la propria responsabilità” è una manifestazione (espressa) di scienza avente la forma giuridica di un’autocertificazione. Dal punto di vista penale, la dichiarazione può determinare alcune ipotesi di reato.

  • L’art. 483 cod. pen. cd “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” allorché nell’autocertificazione si dichiari il falso. Carcere fino a 2 anni.
  • L’art. 495 cod. pen. cd “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”, allorché si dichiari il falso nel declinare le proprie generalità.
  • L’art. 438 cod. pen. cd “epidemia” nel caso in cui si ha contezza di aver contratto il coronavirus COVID -19 e non si rispettano le prescrizioni di divieto assoluto di uscire di casa; oppure nel caso in cui pur non avendo certezza di essere affetti dal virus, non si effettua la quarantena dovuta. In quest’ultima ipotesi, potrebbe configurarsi l’art. 452 cod. pen. cd “delitti contro la salute pubblica” per colposa diffusione della epidemia.

Nella condotta, si può verificare che una dichiarazione sia:

  • non conforme al vero, poiché in tutto o in parte mendace;
  • omissiva, pur essendo fedele nelle sue motivazioni (come l’andare a far la spesa), omette che un parente o un vicino prossimo con cui il soggetto dichiarante ha avuto un “contatto diretto”, poi risultato positivo al virus;
  • veridica, ma non rientrante nelle esimenti previste per legge.

Lato privacy, potrebbero porsi dei problemi circa la conservazione dei dati. Al riguardo, intanto, non dimentichiamoci che esiste una Direttiva europea la n. 680 del 2016 recepita dalla Legge 51/2019, «relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; in secondo luogo, all art. 5 della Direttiva citata sono i singoli Stati membri a stabilire «…adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della conservazione dei dati personali.»

I possibili scenari

Di seguito, alcuni esempi ricavabili anche alla luce delle FAQ governative nonché dal comune sentire.

EsempiIpotetica condotta
  1. Andare a mangiare da familiari, per stare in compagnia
  2. Andare a casa del proprio partner
  3. Andare a correre/fare sport in compagnia
  4. Andare al mare o ai monti nel fine settimana
  5. chiacchierare sul marciapiede senza mantenere le distanze di sicurezza
  6. Andare dal medico o in pronto soccorso per malesseri secondari
Uscire di casa

La sorte delle contravvenzioni prese fino al 26 marzo, e l’iter processuale delle stesse

Che fine faranno le migliaia di denunce fatte?

L’effetto che derivava dal mancato rispetto delle direttive segnate dal DPCM, con la inosservanza delle regole che giustificavano la trasferta dalla propria abitazione, era la violazione dell’art. 650 cod. pen.: contravvenzione punita con l’arresto (fino a 3 mesi) o con l’ammenda (pari ad € 206,00) nella misura chiunque non osservasse uno dei DPCM quale Ordine impartito dall’Autorità consistente nel non uscire dalla propria abitazione se non per giustificati motivi, rispondeva senza dubbio alla tutela della salute pubblica e quindi di “igiene”.

Trattandosi di fattispecie penale, tutti coloro che sono stati fermati e denunciati, in sede penale, si vedono tra coloro ai quali verrà, se già non lo fosse stato, aperto un procedimento penale a tutti gli effetti, definibile solo mediante un processo avanti alla Autorità giudiziaria.

Ora, in forza dell’art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, si pone il problema di capire che fine faranno tali denunce.

Il comma ottavo del citato decreto legge dispone, poi, che le ammende dovranno essere applicate o meglio “trasformate” in sanzioni anch’esse amministrative, applicate nella misura minima ridotta alla metà cioè ad € 200,00 (per equità con l’ammenda in allora in vigore).

Tecnicamente, in ogni caso, dal punto di vista processuale, tutte le notizie di reato (denunce) dovrebbero seguire l’iter dell’archiviazione, su richiesta del Pubblico Ministero, dal Giudice penale il quale, accolta la richiesta del PM, dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato, e, per l’effetto (di cui all’art. 4 comma VIII del DL.) trasmette gli atti al Prefetto per quanto di sua competenza, come detto.

Le violazioni che potevano essere contestate fino al 26 marzo

Di seguito le violazioni richiamate nella parte chiamata centrale della dichiarazione:

Riferimento normativoContenuto
Art. 1, comma 1, lettera c) DPCM dell’8 marzo 2020c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
art. 3, comma 4, D.L. 23 febbraio 2020 n. 6art. 4, comma 2, DPCM 8 marzo 2020Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

  1. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
  2. divieto di contatti sociali;
  3. divieto di spostamenti e viaggi;
  4. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Monitoraggio delle misure

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Cosa si continua a rischiare

Non trattandosi più di reato contravvenzionale non si incorrerà, per essere usciti di casa senza  un valido, purché veridico, e non in stato quarantene, in un procedimento penale, fatte salve le ipotesi costituenti reato o di falso nella motivazione, o per colposa diffusione di epidemia, avendo violato verosimilmente lo status per il quale vige l’obbligo della quarantena, ovvero quelle altre ipotesi di cui ai commi sei e sette del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Autocertificazione via dal 18 maggio

Il Governo nel prossimo dpcm sarebbe intenzionato a rimuovere l’autocertificazione per spostamenti dal 18 maggio all’interno di una Regione. Resterebbe per quelli tra Regioni, dove però è permesso spostarsi solo per cogenti motivi di lavoro, salute. L’ipotesi più accreditata è che dal primo giugno ci potrebbe essere un via libera anche per spostamenti tra le Regioni.

Autocertificazione nei ristoranti per le famiglie

Comparirà un’autocertificazione per le famiglie che vogliono sedere vicine nei tavoli dei ristoranti. E’ quanto risulta da un documento che il Governo sta condividendo con le Regioni, per il giorno in cui i ristoranti potranno aprire, entro il primo giugno. Le famiglie potranno presentarsi con una autocertificazione che attesti la parentela e in questo modo sollevare i ristoratori da ogni responsabilità. Obiettivo del modulo è consentire loro di risparmiare spazio nell’allestimento dei tavoli. Senza modulo bisogna infatti rispettare la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro.

Conclusione

Forse un solo monito sarebbe bastato: l’uso del “buon senso”, da parte di tutti, nessuno escluso. Siamo infatti tutti chiamati ad adoperarlo al fine di non vanificare il sacrificio di questi giorni/settimane, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui allo “slogan” #iorestoacasa. Non pare scontato ricordare il senso del “buon senso”, rappresentando quel comportamento, sul piano della convenzione, rispondente ad un criterio di ragionevolezza. Il canone di valutazione sarà evidentemente soggettivo.

In parole semplici, bisognerebbe (poter) pensare al bene del prossimo come se fosse il nostro; il che comporta, l’impiego di quella facoltà, purtroppo rara, data dal senso civico. Sono arrivati nei giorni precedenti verbali suggerimenti da più fonti governative secondo i quali occorre “…limitare le uscite ad una volta alla settimana, raggruppando più acquisti necessari”. Il che potrebbe essere uno dei più chiari esempi di (applicazione del) buon senso. In definitiva, l’ultimo modello di dichiarazione che dobbiamo avere sempre con noi, pone grossi problemi, a parere di chi scrive, sotto tutti i profili. Senza dimenticare che chi si trova in stato di quarantena o risulta contagiato, dovrà tassativamente permanere in isolamento domiciliare. In questa ipotesi, le esigenze di tutela della salute pubblica gli vietano di uscire di casa per qualsiasi motivo, sperando che egli abbia chi di lui si occupa.

Ciò detto, si raccomanda in ogni caso di prestare la massima attenzione ai messaggi provenienti dalle Autorità governative (come ad esempio l’eventuale estensione dei provvedimenti restrittivi in atto) diffuse attraverso i media nazionali atteso che qualunque altra fonte sia da ritenersi non valida o comunque soggetta ad un’attenta verifica.

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