Processo penale telematico

Avvocati penalisti esclusi da innovazioni digitali: il paradosso

Nel Ppt l’innovazione procede a due velocità, perché se guardiamo all’attività dell’avvocato penalista tutto è rimasto fermo e immobile

Pubblicato il 07 Nov 2017

Paolo Grillo

avvocato penalista, dottore di ricerca presso Università degli Studi di Palermo

- arbitrato telematico - ho mobile risarcimento utenti attacco hacker

S’è fatto un gran parlare del processo penale telematico, dei suoi possibili sviluppi e degli attuali ritrovati tecnologici al servizio della giustizia penale. Fino ad ora, però, sembrerebbe che la prospettiva preferita sia stata quella di chi la giustizia deve amministrarla. Il punto di vista dei professionisti forensi – che pure concorrono al buon funzionamento del “Servizio Giustizia”, dimostrandosi, così, tutt’altro che privati cittadini senza rilievo istituzionale – non è stato granché preso in considerazione. Ne abbiamo, in un certo senso, le prove non appena diamo uno sguardo alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema della validità delle notificazioni elettroniche. Queste, oggi, avvengono – com’è noto – mediante comunicazione PEC, proveniente dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria degli uffici di Procura. Sorvoliamo sul percorso normativo, italianamente tortuoso e contraddittorio, con cui, infine, le notifiche elettroniche hanno preso il via. Oggi – è un dato di fatto – il sistema è pienamente operativo, e gli avvocati, salvo rarissime eccezioni legate ad evenienze specifiche, hanno smesso di ricevere la visita dell’ufficiale giudiziario, instancabile camminatore nonché vorace divoratore di Bic: le relate di notifica sono state sostituite da una rapida, economica e-mail diretta alla casella di posta certificata dell’avvocato.

Bene, verrebbe da dire: evviva il progresso. Peccato che l’innovazione sia a due velocità, perché se guardiamo, invece, all’attività dell’avvocato penalista tutto è rimasto fermo ed immobile. Il difensore non può notificare a mezzo PEC nulla di ciò che scrive, almeno non può farlo nei confronti dell’autorità giudiziaria. Lo dice la Cassazione che ha sottolineato a più riprese che le notificazioni a mezzo PEC, per legge, sono rivolte soltanto a soggetti diversi dall’imputato. Il difensore, quindi, deve fare ricorso ai classici metodi del deposito in cancelleria o della posta raccomandata. L’orientamento giurisprudenziale che nega la possibilità di depositare gli atti difensivi a mezzo PEC si giustifica, a parte per le ragioni normative e formali già illustrate, con la necessità di garantire la certezza della provenienza dell’atto notificato. Sorge spontanea una domanda: la notifica per raccomandata – classico metodo codicistico – garantisce davvero l’identità di chi la spedisce?

Ovviamente no.

E la risposta non può essere diversa. Il deposito a mezzo PEC, corroborato con l’accorgimento della firma digitale di ogni allegato, dovrebbe garantire un livello sufficientemente elevato di sicurezza sulla paternità del documento e sull’identità del “depositante”. Nel dicembre del 2016 la questione della proponibilità delle impugnazioni a mezzo PEC è stata rimessa alle Sezioni Unite, che non hanno ancora fornito una risposta. Dando un velocissimo sguardo d’insieme alle questioni affrontate e risolte dagli Ermellini ci accorgiamo che la linea interpretativa comune è quella del rigore: e così, ad esempio, è stato affermato che la validità della notifica a mezzo PEC non richiede controlli sulla visualizzazione del messaggio inoltrato al destinatario, il quale ha dal canto suo l’onere di verificare con costanza il buon funzionamento della propria casella di posta certificata. Verrebbe, a questo proposito, da chiedersi quante volte al giorno un difensore debba verificare se la PEC funziona correttamente per non sentirsi tacciare di negligenza.

Altra prospettiva di sviluppo per la quotidiana attività del difensore risiede nel potenziamento del “fascicolo penale elettronico”. In alcune sedi giudiziarie – Palermo è fra queste – è in funzione il TIAP (trattamento informatizzato atti processuali): alcuni fascicoli, per lo più d’indagine o del GIP, sono “caricati” su un apposito portale e i documenti cartacei, precedentemente digitalizzati, sono consultabili e “scaricabili” dal difensore. Questi, esibito il titolo che gli consente di visionare il fascicolo (ad esempio: mostrando l’avviso di conclusione delle indagini), ottiene delle credenziali valide per un solo accesso. Il programma consente a più avvocati di consultare, simultaneamente, il medesimo fascicolo, risparmiando considerevolmente sui tempi con cui si chiedono e ottengono le eventuali copie degli atti: queste, infatti, sono copiate istantaneamente sul supporto mobile previo pagamento dei diritti di cancelleria con importo ridotto rispetto a quelli dovuti per le medesime copie cartacee. Questo sistema, dobbiamo ammetterlo, è stato ideato piuttosto bene. Nonostante, in linea di massima, l’obiettivo sia stato centrato, va osservato che la funzionalità del TIAP è senza dubbio migliorabile: basterebbe consentirne la fruizione “da remoto”. Oggi, l’avvocato per consultare il fascicolo elettronico deve materialmente recarsi presso l’ufficio giudiziario che lo detiene. Attraverso un relativamente semplice sistema di identificazione certa dell’utente – sulla falsariga dei programmi di “home banking” –  il difensore potrebbe visualizzare il fascicolo rimanendo all’interno del proprio studio. Per la corresponsione dei diritti di cancelleria si potrebbe certamente ricorrere alla tecnica del “credito prepagato” o al pagamento con carta di credito/debito. In questo modo, specialmente nel caso in cui il difensore appartenga ad un Foro diverso da quello dove si celebra il processo, la funzionalità del sistema raggiungerebbe il suo massimo. Sono, come molti probabilmente penseranno, semplici ipotesi di lavoro ma, nell’era del cibernetico e del telematico non ci sembra di aver esagerato con la fantasia. Speriamo che il nostro legislatore ne abbia altrettanta.

* In collaborazione con la dott.ssa Monica Rita Messina, praticante avvocato

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