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Beni anti-Covid in fattura: ecco codici e aliquote da usare per le agevolazioni

I beni necessari per l’emergenza coronavirus, come mascherine, guanti in lattice e visiere, vanno fatturati compilando correttamente il campo del codice richiesto nel tracciato XML: ecco un vademecum per non sbagliare

Pubblicato il 27 Mag 2021

Rosario Farina

componente Forum fatturazione elettronica

fattura

La fatturazione dei beni e delle prestazioni necessari per l’emergenza Covid, in esenzione IVA, richiede una corretta compilazione del codice da inserire nel tracciato fattura XML per evitare una gestione contabile e fiscale non corretta. Vediamo come funziona.

Quali beni anti-Covid hanno l’agevolazione IVA

Il D.L. 34/2020, all’articolo 124, ha apportato delle modifiche al regime Iva di quei beni che si stanno rendendo particolarmente importanti per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

In particolare, il comma 1 ha inserito nei beni soggetti ad aliquota del 5% una serie di prodotti, tra i quali troviamo apparecchiature mediche tipo ventilatori polmonari, caschi e mascherine, guanti in lattice, visiere, camici e occhiali protettivi, termometri, detergenti, disinfettanti e tamponi, secondo un elenco che è da considerarsi tassativo.

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Il comma 2, inoltre, ha previsto che, fino al termine dell’anno 2020, le cessioni di tali beni sono esenti, con diritto alla detrazione. Per quanto riguarda la fase emergenziale la norma dispone, un regime transitorio fino al 31 dicembre 2020, con l’esenzione IVA totale per le cessioni dei predetti beni e il pieno diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui relativi acquisti e sulle connesse importazioni, quindi senza l’applicazione del pro rata di detraibilità di cui all’articolo 19-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 previsto normalmente in presenza di operazioni attive esenti di cui all’articolo 10 del Dpr 633/1972 .

La legge di bilancio 2021 inoltre introduce una nuova esenzione, con efficacia fino al 31 dicembre 2022, per la strumentazione per diagnostica Covid 19 e per le relative prestazioni di servizio, nonchè per i vaccini Covid e le relative somministrazioni.

Come si gestiscono i beni Covid nella fattura elettronica

Dal punto di vista applicativo, rispetto alla compilazione del tracciato xml della fatturazione elettronica, si concorda con le indicazioni di Assosoftware, pubblicate il primo giugno 2020, sull’utilizzo del codice natura N4 in quanto operazioni esenti da Iva, sino al 31 dicembre 2020, e sull’esigenza di specificare nel “riferimento normativo” l’annotazione “fattura emessa ai sensi dell’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”.

Nella terminologia comunitaria, la parola “esenzione” sta a significare semplicemente che non viene applicata l’imposta, e quindi si fa una distinzione tra le operazioni esenti che non danno diritto alla detrazione (che sono le “nostre” operazioni esenti indicate nell’articolo 10 del Decreto Iva), e le operazioni esenti che danno diritto alla detrazione, tra le quali, in Europa, considerano ad esempio le operazioni non imponibili, quelle escluse, quelle ad aliquota zero. Questo porta appunto, seguendo l’aspetto letterale della norma, ad utilizzare il codice natura N4 – operazioni esenti, tenendo presente che, se risulta di entità superiore a  77,47 euro, deve necessariamente essere assolta l’imposta di bollo nella misura pari a 2 euro. Non è possibile utilizzare l’aliquota pari a zero che verrebbe esplicitamente rifiutata dai controlli del Sistema di Interscambio.

Come gestire la fattura ricevuta nella contabilità del committente

Per non perdere il diritto a detrazione integrale, quando il documento di vendita confluisce in contabilità, limitarsi a verificare la presenza del codice natura N4 porterebbe ad una limitazione dell’Iva detraibile in ragione del meccanismo del pro rata: occorre invece guardare anche al riferimento normativo garantendosi così, per le specifiche operazioni esenti relativi a beni e servizi Covid, il diritto pieno a detrazione.

Per lo stesso motivo, l’esistenza di un solo codice natura N4 per tutte le operazioni esenti, comporta l’esigenza da parte del contribuente di modificare i dati dei registri e della dichiarazione Iva 2022 precompilata.

L’art. 124 del Dl 34/2020, oltre a regolamentare la fase emergenziale, introduce per la cessione degli stessi beni un’aliquota ridotta del 5%. Terminato il periodo transitorio di esenzione IVA, tali cessioni saranno assoggettate ad aliquota ridotta del 5% ed andranno quindi documentate senza utilizzare uno specifico codice natura.

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