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Blockchain, in arrivo l’infrastruttura di mercato UE basata su DLT: ecco come sarà

Dopo l’accordo di dicembre 2021 tra gli Stati membri UE, è alle battute finali l’iter di approvazione del regime pilota per l’infrastruttura di mercato basata su registro distribuito: una svolta per concretizzare il paradigma dell’economia digitale

Pubblicato il 12 Gen 2022

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

blockchain IoT

Alle battute finali l’approvazione definitiva del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito DLT dopo l’accordo raggiunto, lo scorso 21 dicembre 2021, dagli ambasciatori degli Stati membri UE. Finalmente si creano le basi per una piena realizzazione dell’economia digitale, rafforzandone competitività e innovazione attraverso l’utilizzo della tecnologia del registro distribuito, e cioè della banca dati condivisa su base consensuale attraverso cui vengono convalidate le transazioni.

Il regime pilota DLT

Al termine del periodo transitorio triennale di vigenza del regime pilota la Commissione UE, sulla base del parere che sarà rilasciato dall’ESMA – European Securities and Markets Authority e cioè dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ne riferirà al Consiglio e al Parlamento anche relativamente ai costi e ai benefici di una eventuale proroga, modifica o cessazione. Il regime si caratterizza per l’individuazione delle condizioni per ottenere l’autorizzazione a gestire un’infrastruttura di mercato DLT, stabilendo anche gli strumenti finanziari DLT che possono essere negoziati nonché la cooperazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, le autorità nazionali competenti e l’ESMA.

Startup innovative e criptovalute, ecco i problemi da risolvere

Come ricordato dal Consiglio Europeo con il Comunicato Stampa del 21 dicembre 2021, il regime pilota DLT mira a testare lo sviluppo dell’infrastruttura europea per la negoziazione, la compensazione e il regolamento di strumenti finanziari basati sulla DLT. Le cripto-attività costituiscono infatti una delle principali applicazioni della DLT al settore finanziario. Più nel dettaglio, oltre a definire l’infrastruttura di mercato DLT, sono stabilite anche le soglie per l’ammissione alla negoziazione o la registrazione in un registro distribuito e le regole sulla vigilanza, per la quale le autorità nazionali competenti resteranno responsabili dell’autorizzazione, mentre l’ESMA potrà emettere un parere sulla domanda.

Gli obiettivi

Il tutto puntando alla massima tutela dei consumatori, in ragione della quale i gestori DLT dovranno disporre di meccanismi per gestire i reclami dei clienti e il relativo indennizzo. Il regime pilota sarà in vigore per tre anni, dopodiché la Commissione, sulla base del parere dell’ESMA, dovrebbe riferire al Consiglio e al Parlamento in merito ai costi e ai benefici della proroga, della modifica o della cessazione dello stesso. Si tratta di un pacchetto di misure sulla finanza digitale diretto a colmare una lacuna della vigente legislazione dell’UE al fine di garantire che essa non ostacoli l’utilizzo di nuovi strumenti finanziari.

Il pacchetto sostiene l’innovazione e l’adozione di nuove tecnologie finanziarie, garantendo nel contempo un livello adeguato di tutela dei consumatori e degli investitori. Il quadro regolamentare di riferimento risulta infatti sufficientemente articolato, costituito da un lato dal regolamento DLT, di cui alla proposta COM(2020) 594 datata 24 settembre 2020, predisposto dalla Commissione UE, cui si accompagnano le proposte relative ai mercati delle criptoattività (MiCA – Markets in Crypto-assets) e alla resilienza operativa digitale (DORA – Digital Resilience Operational Act) nonché ad una direttiva di modifica complementare.

Cosa dice il regolamento DLT

Focalizzando l’attenzione sul regolamento DLT, la proposta del Settembre 2020 si occupa del regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia di registro distribuito, fissando un pacchetto di misure funzionali ad abilitare e a sostenere il potenziale della finanza digitale attenuandone, allo stesso tempo, i rischi. Il regime, da attuarsi sotto forma di regolamento, punta alla realizzazione di quattro obiettivi generali e complementari tra loro; nello specifico:

  1. certezza del diritto così da permettere uno sviluppo, all’interno dell’UE, dei mercati delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, individuando i punti in cui il quadro attuale non è più adatto;
  2. sostenere l’innovazione, eliminando gli ostacoli che si frappongono all’applicazione delle nuove tecnologie al settore finanziario;
  3. tutela dei consumatori, degli investitori e dell’integrità del mercato, introducendo garanzie adeguate, ad esempio limitando le tipologie di strumenti finanziari che possono essere negoziate;
  4. assicurare la stabilità finanziaria.

Nel dettaglio, il regolamento stabilisce le condizioni operative per le infrastrutture di mercato DLT, le autorizzazioni ad avvalersene nonché la vigilanza e la collaborazione delle autorità competenti e dell’ESMA. Il regolamento si applica agli operatori di mercato (imprese di investimento, gestori del mercato, depositari centrali di titoli o CSD) autorizzati.

I requisiti per l’autorizzazione

Il regolamento stabilisce infatti i requisiti per la concessione e la revoca di autorizzazioni specifiche; la gestione e la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT. In questo senso, per “tecnologia di registro distribuito (DLT)” si intende la classe di tecnologie che supportano la registrazione distribuita di dati cifrati, mentre per “infrastruttura di mercato DLT” il sistema multilaterale di negoziazione DLT o sistema di regolamento titoli DLT. E ancora per “sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT)” si intende il sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato, che ammette alla negoziazione solo valori mobiliari DLT e che può essere autorizzato, sulla base di regole e procedure trasparenti, non discrezionali e uniformi, a:

  • assicurare la registrazione iniziale dei valori mobiliari DLT;
  • regolare le operazioni in valori mobiliari DLT contro pagamento; e
  • prestare servizi di custodia in relazione ai valori mobiliari DLT o, se del caso, ai relativi pagamenti e garanzie reali, utilizzando il sistema multilaterale di negoziazione DLT.

Le condizioni richieste per i valori mobiliari

Sono ammessi alla negoziazione o regolati da un’infrastruttura di mercato DLT solamente i valori mobiliari che soddisfano alcune condizioni. Più precisamente, per quanto riguarda le azioni, la capitalizzazione di mercato, anche provvisoria, dell’emittente di valori mobiliari DLT dovrebbe essere inferiore a 200 milioni di EUR; per le obbligazioni pubbliche diverse da quelle sovrane, le obbligazioni garantite e le obbligazioni societarie, il limite è di 500 milioni di EUR.

Le infrastrutture di mercato DLT non dovrebbero ammettere alla negoziazione né registrare obbligazioni sovrane. Inoltre, il valore totale di mercato dei valori mobiliari DLT registrati da un CSD che gestisce un sistema di regolamento titoli DLT o da un MTF DLT, se autorizzato a registrare tali valori mobiliari DLT, non dovrà superare i 2,5 miliardi di EUR.

Per far fronte, inoltre, alle nuove forme di rischio derivanti dall’uso della DLT, le infrastrutture di mercato devono fornire a tutti i membri, gli operatori, i clienti e gli investitori informazioni chiare e inequivocabili sulle modalità di svolgimento delle loro funzioni, di prestazione dei loro servizi e di esercizio delle loro attività e su come esse si differenziano da un MTF o un CSD tradizionale. Le infrastrutture di mercato DLT devono inoltre garantire che tutti i dispositivi informatici e cibernetici relativi all’uso della DLT siano adeguati. Qualora il modello di business di un’infrastruttura di mercato DLT preveda la custodia di fondi dei clienti o di valori mobiliari DLT, o i mezzi per accedervi, essi devono disporre di dispositivi adeguati a salvaguardare tali attività.

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