Un bonus per realizzare spazi verdi, pozzi, coperture e giardini pensili nelle abitazioni o nei condomini: la legge di bilancio 2022 ha prorogato fino al 2024 la detrazione IRPEF del 36% per un massimo di spesa di 5.000 euro, manutenzione e progettazione comprese.
Di seguito i dettagli su come funziona il bonus verde e come richiederlo.
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Cos’è il bonus verde
Il bonus verde è una detrazione fiscale IRPEF, ovvero un importo che è possibile sottrarre dal totale dell’Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche.
Dall’imposta lorda, ovvero dal totale delle tasse sui redditi dovuto allo Stato, con il bonus verde si detrae il 36% delle spese documentate per la sistemazione e la copertura a verde di spazi aperti o di immobili privati, anche condominiali, ad uso abitativo.
La spesa massima è di 5000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, quindi il massimo bonus verde ottenibile è 1.800 euro (il 36% di 5.000).
Il bonus verde è stato istituito con la Legge 205/2017, la Legge di Bilancio 2018, che all’articolo 1, comma 12, recita:
“Per l’anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
a) ‘sistemazione a verde’ di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili”
Ulteriori dettagli sono esplicitati dai commi 13, 14, e 15 dello stesso articolo. Il bonus verde è stato quindi prorogato nel 2019 (articolo 1, comma 68 della legge 145/2018), nel 2020 (articolo 10 comma 1 del DL 162/2019), nel 2021 (articolo 1, comma 76 della legge 178/2020) e, con la Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 38 legge 234/2021) fino al 2024.
Come funziona il bonus verde
Il bonus verde prevede una detrazione del 36% sull’IRPEF a fronte di una spesa massima di 5.000 euro per la sistemazione a verde e realizzazione di coperture e giardini pensili in un immobile.
Nell’articolo 1, comma 14 della Legge di Bilancio 2018 si specifica come tra le spese detraibili siano comprese le spese di progettazione e manutenzione dei lavori.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo, per un massimo quindi di 180 euro l’anno per dieci anni.
Il bonus verde si può richiedere a condizione che le spese e i pagamenti siano tracciabili e ovviamente conteggiati e documentati durante la dichiarazione dei redditi.
Il bonus verde è previsto per gli immobili ad uso abitativo: negozi e uffici ne sono esclusi.
Ma l’agevolazione comprende anche per gli interventi nelle parti comuni esterne degli edifici condominiali: in questo caso, la spesa massima di 5000 euro è calcolata per unità immobiliare ad uso abitativo.
Il bonus verde vale sia per la prima che per la seconda casa e, anche nel caso in cui i lavori siano effettuati sia nella propria abitazione che nelle parti comune del condominio, si avrà diritto ad una doppia agevolazione.
La Legge di Bilancio 2022 ha esteso il bonus verde fino al 2024.
Chi sono i beneficiari del bonus verde
L’articolo 1, comma 12 della Legge di Bilancio 2018 specifica che il bonus verde può essere richiesto da tutti i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi e che ne abbiano sostenuto le spese.
Possono essere quindi beneficiari del bonus verde non solo il proprietario dell’immobile ma anche:
- Il nudo proprietario, ovvero la persona proprietaria del bene ma che non ha il diritto di fruirne;
- L’usufruttuario, ovvero la persona che dopo aver venduto la proprietà gode ancora della fruizione dell’immobile a titolo gratuito;
- Il comodatario, ovvero chi detiene temporaneamente l’immobile a titolo gratuito;
- L’inquilino che ha affittato l’immobile;
- L’ente che corrisponde l’IRES – l’Imposta sui Redditi delle Società
- L’assegnatario della casa popolare
Per gli interventi nelle parti comuni esterne degli edifici condominiali, dalla spesa massima di 5000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, ciascun condomino potrà quindi detrarre la propria spesa se tracciata e versata al condominio entro la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nel caso di interventi dello stesso beneficiario su più immobili posseduti o detenuti, si sommeranno le detrazioni per ciascuna spesa.
Quali interventi sono ammessi
Il bonus verde è dedicato agli interventi straordinari di “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili ad uso abitativo, da realizzare ex novo o da rinnovare radicalmente.
Sono quindi ammessi gli interventi di:
- Allestimento a verde di balconi e terrazzi solo se permanente e inserito in intervento innovativo
- Copertura a verde
- Grandi potature
- Impianti di irrigazione
- Messa a dimora di piante e arbusti
- Realizzazione fioriere solo se permanenti e inserite in intervento innovativo
- Realizzazione pozzi
- Realizzazione giardini pensili
- Recinzioni
- Riqualificazione tappeti erbosi (escluso utilizzo sportivo a fini di lucro)
- Ristrutturazione giardino
Non sono ammessi gli interventi di lavori in economia, gli interventi per la realizzazione di giardini in immobili dati in appalto, le spese per la manutenzione ordinaria di giardini o spazi a verde preesistenti, le spese per l’acquisto di attrezzature.
Modalità di pagamento
Per ottenere l’agevolazione, il pagamento delle spese sostenute deve essere tracciabile e dimostrabile.
Gli interventi relativi al bonus verde dovranno quindi essere pagati attraverso bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari, bonifici postali, assegni non trasferibili.
È consigliabile inserire nella causale un riferimento al pagamento di spese relative al bonus verde.
Come richiedere il bonus verde e quale documentazione
Il bonus verde si può richiedere durante la dichiarazione dei redditi: l’Agenzia delle Entrate ha specificato i dettagli con la circolare n.13 del 31 maggio 2019.
In particolare, è necessario presentare al commercialista, al consulente fiscale o al CAF autorizzato che si occupa della propria dichiarazione dei redditi questa documentazione:
- Le fatture o le ricevute fiscali che comprovino la tipologia di spesa effettuata. Ogni fattura o ricevuta dovrà contenere il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e una descrizione dettagliata dell’intervento sostenuto dalla spesa.
- L’autocertificazione che attesti il non superamento del limite massimo di 5.000 euro di spesa previsto dal bonus verde;
- La documentazione dell’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.
Nel caso di interventi su immobili condominiali, è necessario aggiungere:
- La dichiarazione dell’amministratore in cui attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e certifichi sia la somma corrisposta dal condomino che l’ammontare della detrazione
E, se il condominio è formato da meno di 9 condomini o l’edificio non ha un codice fiscale,
- L’autocertificazione che attesti e descriva i lavori effettuati e specifichi i dati catastali delle singole unità immobiliari.
La documentazione deve essere conservata almeno fino al termine del periodo di accertamento sulla dichiarazione dei redditi, cioè al 31 dicembre del quinto anno successivo alla sua presentazione.