Se siete risparmiatori titolari di Buoni Fruttiferi Postali (BFP) controllate i vostri titoli e verificate se siete in condizioni analoghe a quelle che andremo a esaminare di seguito. In caso affermativo è necessario ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), dopo aver sporto regolare reclamo nei confronti dell’intermediario.
Ma andiamo con ordine.
Una importante decisione del Collegio di Coordinamento ABF – la n. 6142 del 3 aprile 2020 – è stata pronunciata dall’Arbitro Bancario Finanziario in tema di Buoni Fruttiferi Postali emessi negli anni ‘80 e in particolare sulla questione dei rendimenti peraltro all’epoca molto vantaggiosi perché collegati al tasso di inflazione.
Come noto i buoni fruttiferi postali sono stati uno dei principali prodotti di investimento finanziario soprattutto nel sud d’Italia, specie negli anni 80 e 90.
Certamente questa decisione cambierà la situazione di moltissime famiglie di risparmiatori ciò in quanto vengono finalmente riconosciuti dopo anni di battaglie nei Tribunali del Territorio e per la prima volta rendimenti fra il ventesimo e il trentesimo anno.
E nella Decisione del Collegio si legge: «…. la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo ai Buoni Fruttiferi Postali dell’anno 88 serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta».
Ma andiamo con ordine.
I buoni fruttiferi postali: un investimento finanziario
Il claim pubblicitario dei buoni postali di qualche anno fa recitava che “ogni occasione è buona per regalare un buono” e quindi incoraggiava ad optare fra tutti i prodotti di investimento/risparmio il diffusissimo buono fruttifero postale specialmente riservandolo ai bambini. Nelle famiglie italiane, sempre dedite al risparmio, succede infatti questo: da una parte c’è il nonno e la nonna, dall’altra il nipotino appena nato, nel mezzo il buono regalato dai nonni in occasione del battesimo e consegnato ai genitori che, in questo modo, mettono da parte quei denari così che, una volta cresciuto, il figlio avrà a disposizione, il cosiddetto “bel gruzzolo”. Quest’ultima scelta, che riguarda il futuro dei nipotini, è oculata, consapevole e ragionata e all’interno di una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari legati a forme garantite di risparmio.
Oggi il buono postale si presenta oltre che nella forma tradizionale cartacea anche in quella dematerializzata ma il concetto non cambia. È emesso da Cassa Depositi e Prestiti, garantito dallo Stato e collocato negli uffici postali ed è pensato, come si diceva, quale “regalo perfetto per accompagnare la crescita dei figli o dei nipoti”.
Questo buono, infatti, può accompagnare il minore fino al compimento del diciottesimo anno e oltre, maturando interessi per tutto il periodo fino alla sua riscossione e può essere sottoscritto da un genitore, da un nonno o da tutti quelli che vogliono fare al bambino un regalo di questo tipo. Oggi il titolo può avere un rendimento annuo lordo anche fino a di 2,50% per certe tipologie e può contare sulla tassazione agevolata del 12,50%.
Il rendimento del buono varia comunque a seconda del periodo di possesso del titolo.
Il “problema” della liquidazione dei titoli al momento della riscossione
Dopo l’anno 86 le Poste avrebbero dovuto emettere titoli della serie Q ma per ragioni meramente organizzative e per effetto di un Decreto del MEF sono state autorizzate ad utilizzare fino a esaurimento scorte vecchi moduli delle serie P che però indicavano dei tassi superiori apponendo il timbro Q/P.
All’atto della riscossione e cioè alla scadenza del buono quindi l’intestatario del titolo che oggi si reca allo sportello per riscuotere finalmente la liquidazione riceve un importo inferiore a quanto trascritto sul buono incassando una cifra non corrispondente a quella indicata sul retro dello stesso.
Poste Italiane, nonostante i numerosi reclami, si è sempre ostinata in relazione a ciascun buono fruttifero a rimborsare un importo inferiore a quello spettante, sebbene l’intestatario non abbia mai ricevuto alcuna comunicazione sul presunto diverso rendimento dei titoli sulla scorta delle condizioni contrattuali originariamente sottoscritte e unilateralmente modificate.
Ora con questa Decisione però le cose cambieranno perché il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario ha affermato che “agli intestatari vanno invece riconosciuti gli importi originariamente pattuiti” all’epoca della sottoscrizione, spesso effettuata anche 20 o 30 anni prima. Secondo il Collegio le scritture apposte sul titolo hanno ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell’emittente (Poste) di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, il rendimento apposto sulla tabella stampigliata sul titolo.
Del resto anche la Cassazione (sentenza di Cassazione S.U. n. 3963/2019) e, prima ancora, la Corte Costituzionale avevano sancito che i moduli dei buoni fruttiferi postali equivalgono a veri e propri contratti. L‘ABF ora torna a riconoscere, quindi, il ruolo contrattuale di questi titoli fra le parti (Poste e risparmiatore) che fa piena fede.
Cos’è l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e come funziona il ricorso on line
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell’articolo 128-bis del Testo Unico Bancario (TUB), introdotto dalla legge sul risparmio (Legge n. 262/2005) ed essendo un arbitrato è Organo autonomo e imparziale sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’ Italia.
Possiamo definirlo un sistema semplice di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
Certamente rispetto ai Tribunali rappresenta un’opportunità di tutela più rapida ed economica rispetto a quella offerta dai giudici.
I Collegi dell’ABF entro 60 giorni si possono pronunciare anche su certe forme di risparmio “tradito” quale, ad esempio, i rendimenti attribuiti ai buoni postali fruttiferi attraverso un ricorso on line proposto dal consumatore. Il costo complessivo è di 20 euro. Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, la banca o l’intermediario è tenuto a rimborsare al ricorrente i 20 euro.
Il ricorso è on line e viene deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e banca) senza udienze e non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Le decisioni dell’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l’intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica attraverso i quotidiani con un danno di immagine evidente della banca o dell’intermediario finanziario.
Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un preventivo reclamo scritto all’intermediario. Se poi la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, può sempre rivolgersi al Giudice.
L’importanza della decisione del Collegio di Coordinamento ABF (n. 6142 del 3 aprile 2020)
In data 16 agosto 1988 la ricorrente sottoscriveva un Buono Fruttifero Postale (BFP) del valore di Lire 500.000, utilizzando il modulo della serie P su cui era stato apposto un timbro recante l’indicazione della serie Q/P .
La ricorrente riteneva che all’atto della riscossione le doveva spettare il rendimento previsto sulla tabella posta sul retro del buono della serie P in relazione al periodo successivo (cioè 20-30 anni).
Recatasi presso l’ufficio postale alla scadenza per ottenere la liquidazione dei titoli, le veniva comunicato il relativo importo di € 5.640,77, in luogo di € 6.383,57 che la stessa riteneva di dover riscuotere.
La presenza di una tabella stampata a tergo del titolo della serie P con indicazione dei rendimenti più vantaggiosi rispetto a quelli fino al ventesimo anno ha ingenerato il legittimo affidamento nel risparmiatore circa la riscossione successiva di un rendimento dal 21° al 30° anno.
In ragione di quanto sopra, insoddisfatta dell’interlocuzione sviluppatasi dopo il reclamo con l’ufficio postale, la ricorrente chiedeva all’Arbitro di ingiungere all’intermediario Poste di rimborsare l’ulteriore somma ottenendola con la Decisione su richiamata.
Il Ricorso veniva presentato on line e, stesso mezzo, l’Arbitro rispondeva formalizzando le Decisione.
In sintesi, il Collegio dell’Arbitro in tale decisione, da estendere a tutti i risparmiatori, affermava un importante principio: i beneficiari hanno diritto a che Poste Italiane provveda sempre al rimborso del buono postale applicando le condizioni previste nella stampigliatura originaria relativamente all’intero trentennio, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.
Del resto nella disciplina dei Buoni Fruttiferi Postali dettata dal testo unico, approvato con il DPR 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti.
Come capire se un ricorso avrà successo
Come si può capire se ci sono possibilità di ricorrere all’ABF o in via giudiziaria con qualche possibilità di successo?
Anzitutto bisogna rispolverare il vecchio buono fruttifero e leggere con attenzione:
- la data di emissione: se è anteriore al primo luglio 1986 le possibilità sono scarse;
- se la data è posteriore: va verificata la serie.
- se è O è probabile che l’Arbitro Bancario Finanziario dia ragione al risparmiatore;
- se la serie è P: l’Arbitro Bancario Finanziario dà ragione al risparmiatore quando è stato apposto un timbro recante l’indicazione della serie Q/P sul fronte e la tabella di tutti i rendimenti fino a 30 anni
Considerato che i rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali degli anni ‘80 erano elevati, fare questo controllo potrebbe consentire di recuperare cifre importanti.
Il pasticcio all’origine della confusione
Come anticipato dopo l’entrata in vigore di un decreto del MEF, le Poste avrebbero dovuto emettere buoni della serie Q. Ma per un lasso di tempo gli uffici postali, conformemente alle disposizioni del MEF, hanno continuato ad utilizzare vecchi moduli delle serie O e P fino ad esaurimento scorte. Tali moduli indicavano tassi superiori ma di fatto non applicabili.
Nella circostanza l’impiegato avrebbe dovuto però -secondo norma- apporre due timbri, uno sul fronte e uno sul retro. Sul timbro frontale doveva essere scritto Serie P-Q mentre sul retro doveva riportare i rendimenti. In molti casi, invece, Poste non l’ha fatto o a volte ha timbrato i buoni in modo sbagliato trascrivendo solo gli interessi, ma non la rendita.
Così migliaia di risparmiatori hanno riscosso anni dopo una cifra nettamente inferiore a quella che si aspettavano.
Conclusioni
La possibilità di errori nelle complesse e mutevoli norme che caratterizzano i rapporti tra i cittadini e grandi strutture di Intermediari o Banche sono probabili e possibili.
Spesso gli aspetti ed i cavilli tecnico burocratici / amministrativi che caratterizzano i contratti finanziari ovvero i progetti di accumulo e risparmio di risorse sfuggono al normale cittadino o vengono sottaciuti da parte delle funzioni a cui ci si è affidati per costruire un piccolo “gruzzolo” da destinare ad un progetto futuro.
La maggior parte delle volte solo su richiesta del cittadino-consumatore che ritiene di essere stato leso nei propri diritti si attiva la procedura per la regolarizzazione del rapporto tra le parti.
Con il più diffuso ricorso agli strumenti informatici di comunicazione ogni cittadino è in grado di informarsi, di approfondire aspetti di interesse e di diffondere notizie utili per far conoscere a tutti gli esiti di sentenze o decisioni assunte dai preposti organismi deputati alla risoluzione delle controversie.
Il Web diviene non solo un utile strumento atto a favorire ogni azione finalizzata a garantire una maggiore tutela di tutti quei cittadini consumatori che dovessero trovarsi, per esempio, in situazioni analoghe a quelle descritte nell’articolo, ma diviene lo stesso strumento attraverso il quale il cittadino si rivolge ai citati Organi per ottenere soddisfazione, in caso di decisione favorevole, da parte del Collegio preposto.
L’importanza del web, collegata prevalentemente nell’immaginario collettivo ad operazioni di marketing, mette in risalto la sua essenza primordiale che è quella di comunicare, di utilizzare canali di facile accesso e di vasta diffusione per veicolare un messaggio o un’istanza.
Anche la trasmissione formale di un ricorso e la conseguente decisione degli Organi preposti a dirimere la questione oggetto di controversia viene veicolata tramite web ed assume un valore esponenzialmente più importante per i riflessi che potrebbero determinarsi allorché il caso specifico esaminato trovasse analogie o fosse rispondente ad altre situazioni che interessano soggetti ed altri utenti del web.
In modo automatico e diretto chiunque, venuto a conoscenza di una tematica complessa e tecnica come quella esaminata nel presente articolo relativa ai BFP, allorché ritenesse di avere i requisiti e le motivazioni giuste per avanzare istanza a tutela di un proprio diritto leso, può ora approfondirla e farsi consigliare su come procedere al ricorso utilizzando i previsti canali informatici.