CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Caccia: “Cad, ecco cosa cambiare su documenti informatici e procedimenti”

Pubblicato il 25 Lug 2016

Andrea Caccia

esperto UNINFO, presidente Focus Group CEN/CENELEC su Blockchain e DLT

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La consultazione del CAD realizzata dal gruppo “documenti informatici e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi” ha riguardato gli articoli dal 20 al 49 così come modificati dallo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri.

La discussione, seguita all’invio da parte degli stakeholder dei propri contributi, si è concentrata soprattutto sugli articoli che hanno ricevuto il numero più elevato di proposte, con l’obiettivo di armonizzarne, ove possibile, i contenuti.

L’articolo 21 (Documento informatico sottoscritto con firma elettronica) ha visto un ampio dibattito soprattutto in merito allo specifico valore legale che la firma elettronica semplice acquisirebbe secondo lo schema di decreto e la conclusione sulla quale sono convenuti i presenti è stata che la semplificazione proposta risulterebbe eccessiva con un abbassamento del livello di sicurezza, e che risultati simili potrebbero essere ottenuti con le regole attuali intervenendo sulle regole tecniche relative alle firme elettroniche avanzate e mediante i nuovo strumenti introdotti dal Regolamento eIDAS, come i sigilli elettronici.

Su questa linea potrebbero portare anche i contributi relativi all’Articolo 24 (Firma digitale) dove, insieme ad alcune proposte volte ad ottenere un migliore allineamento al Regolamento eIDAS, si è evidenziata la mancanza di indicazioni relative al sigillo elettronico.

In merito all’articolo 27 (Prestatori di servizi fiduciari qualificati, gestori di posta elettronica certificata, gestori dell’identità digitale di cui all’articolo 64 e conservatori) e 29 (Qualificazione e accreditamento) si è evidenziato che nello stesso articolo sono trattati sia servizi fiduciari europei (che rientrano nell’ambito del Regolamento eIDAS), sia servizi soggetti a normativa nazionale che, come consentito dal Regolamento, potrebbero pure essere definiti “qualificati” evitando la confusione col ruolo degli enti di accreditamento che pure hanno un ruolo fondamentale nel Regolamento.

Sono inoltre stati sollevati dubbi sul requisito di capitale che è stato ritenuto troppo alto e non in linea con quanto stabilito dal Regolamento e che penalizza così i prestatori di servizi fiduciari qualificati nazionali a discapito di quelli stranieri.

Infine, ma non certo ultimo, c’è stato accordo sulla necessità di fare evolvere la PEC in modo che possa diventare servizio fiduciario di recapito qualificato dato che oggi non ha tutti i requisiti necessari.

C’è stato ampio dibattito anche sull’articolo 43 (Riproduzione e conservazione dei documenti) in merito alla cessazione dell’obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese già conservati dalla PA. La presenza di diversi stakeholder ha fatto emergere diverse posizioni. Saranno il tavolo politico ed il Governo a decidere la direzione da intraprendere, fermo restando che la conoscenza dei problemi che deriva da confronti come quello che si è tenuto consente di effettuare scelte più consapevoli.

Si conclude la breve disamina con l’articolo 44 (Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici) ove se da un lato sono state accolte positivamente le modifiche che hanno introdotto i requisiti per la gestione dei documenti informatici, è stato chiesto di ripristinare quanto previsto per i sistemi di conservazione.

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