La guida

Cashback e Lotteria scontrini: manuale di sopravvivenza per esercenti

Tutte le regole per far fronte agli obblighi previsti per gli esercenti al fine dell’attuazione del programma cashback e della Lotteria degli scontrini: chiariamo i dubbi su come comportarsi, controllando la normativa di riferimento

Pubblicato il 15 Feb 2021

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

cashback Bonus 300 euro

Obblighi, costi, rischi ed opportunità: per un commerciante destreggiarsi in relazione a cashback e Lotteria degli scontrini può risultare complesso. Ecco allora una guida pratica per cercare di risolvere sul nascere i problemi e le difficoltà che le novità di inizio anno potrebbero portare a chi opera al dettaglio con consumatori finali.

Ricordiamo che l’8 dicembre è partito il cashback 10%, il primo febbraio, con l’approvazione del decreto Milleproroghe partirà la lotteria degli scontrini.

Esercenti e cashback: i problemi

Ovviamente tra i due istituti, il cashback è certamente quello meno problematico da gestire, non richiedendo sostanzialmente alcuna attività specifica da parte dell’esercente. Certo ci sono potenziali aggravi che andranno gestiti:

  • indubbiamente l’iniziale successo dell’iniziativa sta comportando un maggior lavoro per gestire un incremento delle richieste di pagamenti POS (ma non dimentichiamo che anche il maneggio del contante comporta comunque un lavoro che va comunque gestito);
  • nonostante la maggioranza dei servizi di incasso prevedano commissioni ridotte o nulle sui piccoli importi, è prevedibile un incremento dei costi delle transazioni (su cui comunque si applica il credito d’imposta 30% .

Un esame più approfondito merita la possibile richiesta da parte del cliente di suddividere il pagamento di un’unica operazione di importo superiore a 150 euro in più transazioni, al fine di godere di un rimborso superiore data la soglia massima di 150 euro per transazione su cui calcolare il singolo rimborso.

Sebbene la disciplina attuativa non tenga in alcuna considerazione il fenomeno e, almeno al momento, il sistema non escluda automaticamente eventuali operazioni frazionate, essa costituisce senza dubbio un abuso di quanto previsto dalla normativa che istituisce il cashback. Non esiste una sanzione specifica per chi fraziona ma non è da escludere una richiesta di risarcimento da parte della PA che si trovi ad aver erogato un rimborso indebito a causa di frazionamento fittizio attuato da esercente e consumatore.

Piccoli esercenti e lotteria degli scontrini: i costi

Si può dire che tra piccoli esercizi e lotteria degli scontrini non sia stato esattamente un colpo di fulmine. Ci sono in effetti alcuni problemi e costi correlati che vanno gestiti con attenzione per evitare problemi e senza dubbio un piccolo aggravio di tempi dovrà essere messo in conto. Analizziamo di seguito i potenziali problemi che potrebbero insorgere e come gestirli nella maniera più indolore possibile, cominciando da due necessità:

  • La prima è certamente l’adeguamento del registratore cassa; peraltro, dal primo aprile sarà anche obbligatoria l’adozione delle nuove specifiche “Versione 7.0 – marzo 2020” del tracciato XML.
  • L’inserimento del codice (8 caratteri alfanumerici) può essere sostituito dalla lettura di un codice a barre fornito dal cliente; ovviamente ciò richiede l’acquisto di un apposito lettore ottico da collegare al registratore telematico il cui costo probabilmente risulterebbe conveniente se le transazioni fossero molto frequenti.

Senza dubbio la partecipazione alla lotteria porterà un aggravio di tempi/costi per gli esercenti che dovranno gestire il caricamento del codice, in maniera tutto sommato non dissimile da quanto succede, ad esempio, per gli operatori della grande distribuzione che devono caricare le tessere fedeltà dei clienti.

Lotteria e pagamento elettronico

La Legge di bilancio 2021 permette la partecipazione alla lotteria esclusivamente in caso di pagamento elettronico. Ed in effetti, la guida per gli esercenti già reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (versione dicembre 2020) esprime chiaramente la necessità di “…strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carta di credito, carta di debito)…” citando poi anche l’app Satispay in una sezione successiva del documento, nonché di indicare nello scontrino la modalità di pagamento elettronico utilizzata. Va prestata quindi grande attenzione a questo aspetto che viene oggi frequentemente (e senza conseguenze) trascurato dagli operatori. Anche perché, va ricordato, può portare a premi per gli esercenti stessi.

I premi per gli esercenti

È previsto che gli esercenti partecipino alle estrazioni della lotteria specifica per i pagamenti elettronici (che abbiamo appena visto potrebbe diventare l’unica prevista), con premi settimanali, mensili e annuali loro dedicati (15 estrazioni settimanali dal euro 5.000, 10 estrazioni mensili da 20.000 e un’estrazione annuale da ben 1.000.000 di euro).

La fattura per la Lotteria degli scontrini

Sebbene il comma 541 preveda esplicitamente la possibilità di partecipare anche con acquisti documentati da fattura elettronica, al momento, per questioni di rispetto della privacy, ciò non è possibile.

In farmacia o lotteria o detrazione spese

Sempre per tutela della privacy, il cliente deve necessariamente scegliere se partecipare alla lotteria o detrarre le spese. Ma il codice fiscale per il sistema è alternativo al codice lotteria.

Cosa succede se ci si rifiuta di inserire il codice lotteria

La normativa non prevede più sanzioni, ma il caso di rifiuto dell’esercente è specificamente trattato dal comma 540 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) come modificato dalla conversione del decreto fiscale 2019 e in ultimo dal decreto Milleproproghe: “A decorrere dal primo marzo 2021, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”. È quindi previsto che il rifiuto di acquisire il codice lotteria segnalato dal cliente sia da considerare un indicatore di rischio di evasione e possa rendere più probabile una verifica fiscale a carico dell’esercente da parte di Agenzia delle Entrate o Guardia di finanza.

Rinvio al primo aprile dell’aggiornamento del registratore telematico

Il rinvio disposto dall’Agenzia il 23 dicembre riguarda l’obbligo di utilizzare il formato 7.0 per la trasmissione dei corrispettivi. Non ha alcuna connessione con la lotteria degli scontrini e di sicuro non è un rinvio dell’obbligo di utilizzare esclusivamente un Registratore Telematico. Semplicemente lascia altri tre mesi di tempo a esercenti (e manutentori) affinché vengano aggiornati con le nuove specifiche i Registratori Telematici esistenti. Va evidenziato che, contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, non è stato prorogato il “periodo transitorio” che permette fino al 31/12/2020 di memorizzare le operazioni con ricevute fiscali o con il vecchio registratore di cassa e trasmettere telematicamente i corrispettivi entro il mese successivo. Dal 1° gennaio 2021 gli unici scontrini validi saranno emessi da Registratori Telematici o dal servizio dell’Agenzia delle Entrate.

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