ESPERTO RISPONDE

C’è obbligo di conservare fatture elettroniche ricevute via Sdi?

Pubblicato il 04 Mar 2017

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

software fatturazione elettronica

Domanda

Caro collega,

Ti pongo un problema che riguarda la conservazione sostitutiva. L’articolo 4 comma 3 del d.l 193/2016 afferma che per le operazioni di cui al comma 1 (fatture emesse e ricevute con obbligo di comunicazione trimestrale)  gli obblighi di conservazione sostitutiva si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e documenti informatici “trasmessi” attraverso lo SDI. Ciò significa che sia le fatture emesse che quelle ricevute tramite lo SDI, dal momento che sono entrambe “trasmesse”, non hanno bisogno di essere conservate in modo sostitutivo dal soggetto economico? Oppure solo quello attive? Io sono dell’ opinione che sia le attive che le passive non siano soggette ad ulteriore conservazione dal momento che i dati sono già a disposizione interamente dell’ amministrazione finanziaria  e non avrebbe alcun senso conservarne una ulteriore copia. Chiaramente l’ impatto è notevole sia per le aziende che per gli studi come il nostro che già operano la conservazione sostitutiva delle fatture dei clienti, per ora purtroppo ancora su supporti di immagine ma con l’ obiettivo di giungere a fare adottare  il più presto possibile  la fatturazione elettronica. Grazie e ancora complimenti per la tua attività.

Dott. Stefano De Carli

Risposta

Caro Collega,

L’articolo 21, comma 3, del D.L. 78/2010, come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che gli  obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3  del  DMEF 17  giugno  2014 “si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio...”

La norma ha contenuto oggettivo e non sembra porre limitazioni in ordine ai soggetti che possano avvalersene.

Ti faccio tuttavia osservare che, qualora il contribuente ricevesse anche fatture elettroniche veicolate non tramite SDI, si troverebbe ad avere due (o più) categorie di documenti per quanto attiene sia al formato, sia alla modalità di conservazione. Tale circostanza potrebbe causare disagi in ordine alla applicazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b, del DMEF  17/6/2014, finalizzato a consentire  “le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste”.

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