Agenzia delle Entrate

Collegare pos e registratori telematici, per avere i crediti d’imposta: ecco come

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 211996, datato 6 agosto 2021, sono state in questo modo individuate le modalità da seguire per realizzare il collegamento tra POS e registratori telematici per ottenere credito d’imposta su commissioni pos e per installazione strumenti pos integrati

Pubblicato il 09 Ago 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

pos registratore cassa

Collegamento tra POS e registratori telematici secondo specifiche regole tecniche così da potere beneficiare non solo del credito di imposta pos pari al costo sostenuto per le commissioni addebitate a fronte di pagamenti elettronici ricevuti, ma anche di quello riconosciuto per l’installazione di strumenti POS integrati con registratori e server telematici.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 211996, datato 6 agosto 2021, sono state in questo modo individuate le modalità da seguire per realizzare il collegamento richiesto anche ai fini del riconosciuto non solo del credito di imposta integrale pari alle commissioni bancarie sostenute dagli esercenti a fronte dei pagamenti elettronici ricevuti, ma anche del credito spettante per l’installazione di sistemi di pagamento elettronici.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate su collegamento tra Pos e registratori telematici

Anticipando il rilascio di nuove ed ulteriori modalità tecniche di collegamento, il provvedimento direttoriale in commento richiama quando già individuato a tal fine al paragrafo 2.1. delle specifiche allegate al provvedimento del 28 ottobre 2016 in materia di registratori e server telematici. Più nel dettaglio, il perimetro di interesse è quello degli RT dotati di dispositivo abilitato al trattamento del pagamento elettronico.

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Regole tecniche

Aspetto tecnico di assoluto rilievo consiste nel fatto che le interazioni tra le componenti principali del registratore telematico e le componenti per il trattamento dei pagamenti elettronici, devono essere realizzate in modo da assicurare il livello più elevato possibile di continuità operativa delle funzioni del modulo fiscale. Per questa ragione i POS possono anche essere integrati all’interno dell’involucro del Registratore Telematico con il rispetto di alcune condizioni. Quella fondamentale, da cui discendono tutte le altre, è che il sistema POS non sia vincolato dal sigillo fiscale, così da rendere possibili le operazioni di manutenzione ed assistenza tecnica su di esso senza rimozione dello stesso sigillo.

Il dispositivo abilitato al trattamento dei pagamenti elettronici non deve perciò interferire sulle funzioni del modulo fiscale e, in caso di intervento manutentivi sulla componente fiscale, il tecnico abilitato deve poter rimuovere il sigillo fiscale, procedere alla riparazione e riapplicare il sigillo, ripristinando la funzionalità del modulo fiscale senza che sia necessario l’intervento di altri soggetti manutentori sul dispositivo di pagamento elettronico. Ciò vuol dire anche che il software fiscale ed il software per la gestione dei pagamenti elettronici devono essere strutturalmente e funzionalmente separati, fatto salvo il canale di comunicazione per il necessario scambio dati. In particolare, la transazione innescata dal modulo fiscale verso il sistema di pagamento deve essere eseguita in modo singolo e non ulteriormente divisibile (c.d. “operazione atomica”). Il POS può comunque utilizzare la stampante del Registratore Telematico per l’emissione della ricevuta di pagamento;

In caso di transazioni effettuate con pagamento elettronico, nella memoria permanente di dettaglio devono essere riportati i dati della transazione bancaria, le modalità dell’operazione (on-line oppure off-line), l’importo della stessa ed il codice autorizzativo cioè il codice univoco della transazione.

Crediti di imposta

La legge 23 luglio 2021, n. 106, nel modificare l’articolo 22 e inserire l’articolo 22-bis al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha previsto rispettivamente:

  1. un aumento al cento per cento del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività di impresa, arte o professione, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che adottino strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis. In dettaglio, le spese sostenute a titolo di commissione per l’utilizzo di mezzi di pagamento elettronico, addebitate dagli intermediari agli esercenti, verranno interamente riconosciute a favore di questi ultimi a titolo di crediti di imposta. Nel dettaglio, infatti, dal 1° luglio 2021, e sino al 30 giugno 2022, infatti, tutte le commissioni sostenute per l’utilizzo dei POS sono oggetto di rimborso integrale, rispetto al precedente trenta per cento, sotto forma di credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione nei modelli di pagamento F24, a decorrere dal mese successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta;
  2. il riconoscimento di un credito d’imposta per un massimo di 160 euro agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (credito utilizzabile anche a fronte delle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti). Il credito di imposta viene parametrato anche alle spese di convenzionamento o di quelle sostenute per il collegamento tecnico tra il POS e gli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei dati. Anche in questo caso, la platea dei beneficiari è identica, ricomprendendo esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali. Mentre le commissioni bancarie maturate per i pagamenti elettronici ricevuti sono integralmente oggetto di ristoro, il credito per l’installazione di POS presenta alcuni limiti: il primo legato al limite massimo di spesa per ciascun beneficiario, stabilito in euro 160; il secondo legato alla parametrazione del credito all’ammontare dei ricavi o compensi del periodo di imposta precedente e, più nel dettaglio:
  3. 70 per cento in caso di ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente di ammontare non superiore a 200.000 euro;
  4. 40 per cento in caso di ricavi o compensi tra 200.000 euro e 1 milione di euro;
  5. 10 per cento per ricavi e compensi tra 1 e 5 milioni di euro.

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