E’ ormai in Gazzetta Ufficiale il CAD numero sei: l’atteso correttivo al Codice dell’amministrazione digitale.
Facciamo i primi commenti sul testo, per evidenziarne le novità rispetto a quanto finora noto.
Il testo è come al solito sviluppato con la cosiddetta tecnica della novella, quindi non è di facile lettura. Ma ci abbiamo provato cercando di trovare le principali modifiche che sono riportate di seguito. Molte modifiche erano note e sono confermate. Per queste e altre è comunque utile presentare il testo dello schema di decreto.
LEGGI IMPATTO NUOVO CAD SUI CITTADINI
Nuove definizioni
l-bis) formato aperto: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
m-bis) dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo i casi previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalità di cui al medesimo articolo.
La definizione di domicilio digitale è molto più sintetica:
n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Il comma 1-ter viene corretto ma rimane come definizione:
1-ter. Ove la legge consente l’utilizzo della posta elettronica certificata è ammesso anche l’utilizzo di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
Viene ampliato l’ambito di applicazione nell’articolo 2, comma 2:
Le disposizioni del presente Codice si applicano:
- alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all’articolo 117 della Costituzione;
- ai gestori di servizi pubblici in relazione ai servizi di pubblico interesse;
- alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.
Importante anche la completa riscrittura dell’articolo 2, comma 3:
- Le disposizioni del presente Codice e le relative linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all’articolo 3-bis e al Capo IV, l’identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.
E anche il fisco si deve adeguare completamente:
6-bis. Le disposizioni del presente Codice si applicano agli atti e agli avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione e di irrogazione delle sanzioni emessi dall’Agenzia delle entrate.
La sezione II del CAD viene rubricata come Carta della cittadinanza digitale.
Identità e domicilio digitale
L’articolo 3-bis rubricato come Identità e domicilio digitale è complesso e rappresenta uno dei passaggi più importanti in questo schema di decreto.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese hanno l’obbligo di dotarsi di un domicilio digitale.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale nel registro di cui all’articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato come definito dal Regolamento eIDAS secondo le modalità stabilite con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all’articolo 64-bis.
Come si evince viene istituito un elenco (indice) per i domicili digitali, si stabilisce cosa è un domicilio digitale e tutti dovranno avere un domicilio digitale a partire da una data stabilita con decreto attuativo. Tutti i domicili digitali saranno nell’Anagrafe Nazionale al completamento della stessa.
Per lo SPID e per il suo futuro basta leggere quanto stabilito nell’articolo 64, comma 2-quater.
2-quater. L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies.
Un decreto stabilirà la data per l’utilizzo del solo SPID per l’accesso ai servizi in rete.
Nello schema di decreto si percepisce diffusamente l’influenza del Piano Triennale 2017-2019.
Quando si parla di piattaforma elettronica, quando si specifica che i servizi devono essere fruibili anche tramite dispositivi mobili, quando nell’articolo 18 si stabiliscono le regole per la piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale.
Difensore civico digitale
Si conferma l’intervento in modo incisivo sull’articolo 17 e nello specifico si modifica la figura del difensore civico per il digitale che viene affidata ad AgID.
Il responsabile del digitale può essere esercitato in forma associata. Questa regola aiuta i piccoli enti locali ma anche piccole amministrazioni in genere.
LEGGI APPROFONDIMENTO SU DIFENSORE CIVICO DIGITALE
Sottoscrizioni, qualifiche e accreditamento
Fortemente modificato lo scenario sulle sottoscrizioni, la qualifica e l’accreditamento. L’articolo 20, comma 1-bis segue:
1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle linee guida di cui all’articolo 71.
Lascia perplessi la scelta di introdurre un processo di firma elettronica con previa identificazione del suo autore creando una nuova fattispecie di sottoscrizione. E’ comprensibile che si voglia sostenere lo sviluppo di SPID o sistemi analoghi ma questo può essere realizzato restando all’interno degli scenari della firma elettronica avanzata intervenendo direttamente sulla materia tecnica e organizzativa.
Comunque questa nuova modalità di sottoscrizione può essere utilizzata anche per la presentazione di istanze e dichiarazioni per via telematica come stabilito nell’articolo 65.
Le qualifiche e gli accreditamenti sono sempre di più convergenti con le regole comunitarie ma la volontà politica di abbattere le barriere di ingresso sul capitale sociale delle imprese candidate deve gestita con particolare attenzione. Certamente questa scelta ci avvicina all’Europa considerato che i 5 milioni di euro oggi richiesti per il capitale sono nettamente superiori a quelli richiesti nelle altre legislature degli Stati membri.
Per i dettagli operativi su questi temi è atteso un decreto attuativo è previsto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del CAD.
Per chiarezza si riporta il nuovo articolo 29, comma 2:
- Il richiedente deve trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 24 del Regolamento eIDAS, deve avere natura giuridica di società di capitali e deve disporre dei requisiti di onorabilità, tecnologici e organizzativi, nonché delle garanzie assicurative e di eventuali certificazioni, adeguate rispetto al volume dell’attività svolta e alla responsabilità assunta nei confronti dei propri utenti e dei terzi. I predetti requisiti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l’AgID. Il predetto decreto stabilisce altresì i requisiti e le condizioni per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
L’articolo sulle sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell’identità digitale e per i conservatori (32-bis) conferma la loro “pesantezza” visto il previsto intervallo di 40.000 – 400.000 euro.
Documenti e conservazione
L’articolo 40-ter introduce l’innovativo Servizio di indicizzazione e ricerca documentale
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri progetta e sviluppa un servizio di indicizzazione e ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di cui all’articolo 40-bis, nonchè dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41. Con le linee guida adottate ai sensi dell’articolo 71, sono fissate le modalità per il funzionamento di tale servizio con particolare riferimento agli obblighi di interoperabilità e integrazione da porre a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nonché dei prestatori dei servizi di cui all’articolo 29.
- Il servizio di cui al comma 1 è integrato con quello di cui all’articolo 64-bis e consente agli utenti di accedere online alle informazioni di cui all’articolo 41, comma 2-quater ed ai documenti cui hanno diritto di accedere ai sensi della disciplina vigente.
- Alla realizzazione e gestione del servizio si provvede a valere sulle risorse assegnate al Commissario straordinario per l’Agenda digitale.
Per la conservazione ed esibizione dei documenti viene stabilito che (articolo 43, comma 1):
- Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle linee guida dettate ai sensi dell’articolo 71.
Linee guida
Il nuovo articolo 71, comma 1 introduce le linee guida in sostituzione delle regole tecniche.
- L’AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l’attuazione del presente Codice. Le linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell’apposita area del sito Internet istituzionale dell’AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.
Nuovi poteri Agid
Quelle presentate non sono le uniche modifiche al vigente CAD, ce ne sono di ulteriori sul domicilio digitale, i sistemi di pagamento, il protocollo informatico, la gestione documentale e la sicurezza informatica. Sempre in coordinamento e regolamentazione di quanto previsto nel Piano Triennale. I compiti di AgID aumentano ancora una volta ma si stabilisce in un articolo (il 62, comma 2 del decreto correttivo) che non novella il CAD quanto segue:
Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall’articolo 17, comma 1-quater e dall’articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l’AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell’ AgID.
Una serie di questioni meritano una trattazione dedicata e anche in accompagnamento all’annunciata consultazione pubblica di questo schema di decreto ci sarà spazio per ulteriori analisi e commenti.
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