Vediamo come presentare domanda per il contributo a fondo perduto, misura prevista dall’articolo 25 del Decreto rilancio a sostegno alle imprese per l’emergenza sanitaria. Se dal punto di vista tecnico l’istituto è stato sviscerato in tutti i suoi aspetti, c’è ancora da vedere come gli aspetti tecnici si incastrino nella procedura di presentazione dell’istanza, che se da un lato è certamente veloce da completare, dall’altro comporta la necessità di dichiarare fatti e stati dalle rilevanti implicazioni, anche penali. Ricordiamo che l’indebita percezione del contributo ha dirette sanzioni penali; e come sempre, l’ignoranza della norma non è una scusante. Ecco la guida con tutti gli step necessari per avanzare la richiesta.
L’accesso alla procedura web
Curiosamente la procedura è inserita all’interno della piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dedicata alla fatturazione elettronica. Per chi però è poco avvezzo all’utilizzo dei sistemi dell’Agenzia delle Entrate il modo più semplice per accedere alla procedura è passare dalla home page dell’Agenzia che propone immediatamente l’accesso all’area tematica dedicata.
L’area tematica contiene riferimenti normativi e interpretativi nonché modello di istanza, istruzioni e guida predisposti dall’Agenzia. Nella sezione “Accedi” son presenti tre distinti collegamenti: il primo dedicato al contribuente o al legale rappresentante di società che voglia richiedere in proprio il contributo, mentre gli altri due sono riservati a intermediari (commercialisti e consulenti) delegati dal contribuente all’accesso al “Cassetto fiscale” o a “Fatture e Corrispettivi”.
Il link per i contribuenti in realtà porta semplicemente alla pagina di login del portale “Fatture e Corrispettivi”, che può essere effettuato con le tradizionali credenziali Entratel/Fisconline, SPID o CNS (la smart card/token usb per la firma elettronica, ma anche la tessera sanitaria opportunamente abilitata).
Una volta completato l’accesso, il contribuente imprenditore individuale dovrà selezionare l’utenza di lavoro “me stesso”, selezionando la propria partita IVA attuale, mentre il legale rappresentante di società dovrà accedere come incaricato, selezionando poi la partita IVA della società incaricante (ovvero quella di cui è legale rappresentante o soggetto da questi incaricato mediante le procedure dell’Agenzia)
La schermata delle condizioni di accesso è l’occasione per ricordare che l’utilizzo di strumenti di identificazioni (credenziali, SPID, CNS, etc.) e l’accesso a Fisconline e Fatture e Corrispettivi è strettamente personale e riservato all’intestatario delle credenziali. L’utilizzo da parte di terzi di credenziali personali, seppur con fine lecito, è certamente improprio e contrario a norme imperative (sicuramente il Codice dell’Amministrazione Digitale, ma non solo…).
Entrati in Fatture e Corrispettivi, la scelta da selezionare è la prima in evidenza.
Dalla home page del contributo è possibile:
- Compilare l’istanza;
- Rinunciare ad un’istanza già inviata, ad esempio perché ci si è resi conto di non averne titolo e si vogliono evitare le pesanti sanzioni amministrative e soprattutto penali (ricordiamo la sanzione da 6 mesi a 3 anni di reclusione di cui all’art. 316-ter del codice penale);
Monitorare gli invii effettuati (anche se la funzione al momento pare non funzionare, riportando sempre il messaggio “Non sono presenti invii effettuati attraverso la presente applicazione web”);
- Consultare l’esito dell’istanza (disponibile a partire dal 26 giugno).
Selezionando la compilazione, è obbligatorio prendere atto delle condizioni di cui all’informativa privacy prima di accedere alla compilazione vera e propria.
Fondo perduto, come compilare la domanda
La prima parte dell’istanza è dedicata ai dati del richiedente. Se codice fiscale e codice carica sono precompilati, va manualmente inserito il codice fiscale del firmatario (che deve essere il legale rappresentante della società). In questa sede va inserito anche l’IBAN del percipiente (il conto corrente deve essere intestato al soggetto richiedente.
A meno che non si stia richiedendo il contributo in qualità di erede che continua l’attività, non bisogna selezionare la casella.
L’indicazione dei requisiti
I soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 gennaio 2019 non devono rispettare il requisito del calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 e devono selezionare la prima casella. Va detto che l’Agenzia delle Entrate ha interpretato il requisito dell’attività nel senso fiscale del termine (apertura/chiusura della Partita IVA). Ciò comporta che il contribuente che ha aperto partita IVA nel 2018 ma materialmente iniziato l’attività nel 2019 (cosa peraltro normale visto che le aziende non si attivano con un click…) secondo questa impostazione sarà tenuto a rispettare il requisito del calo del 33% del fatturato. Va detto che non tutti i commentatori condividono questa lettura, ma andare contro le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate significa accollarsi sostanzialmente un contenzioso sicuro (e non vanno dimenticati i risvolti penali già citati).
La seconda opzione si applica solo ai contribuenti residenti in comuni colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza era ancora in atto al 31 gennaio 2020. La terza opzione (obbligatoria per proseguire nella compilazione) fa dichiarare che al richiedente la non sussistenza delle cause di esclusione riportate al comma 2 dell’articolo 25. Va altresì citato come, pur nell’apparente silenzio della norma, la dottrina sia concorde nel ritenere si debbano anche applicare i vincoli europei agli aiuti di stato previsti per l’emergenza Covid, che escludono dalla platea dei beneficiari i soggetti considerati in “stato di difficoltà” al 31 dicembre 2019. Va poi indicato il livello di ricavi e compensi maturati nel corso del 2019 (che serve nel calcolo del contributo a); anche qui raccomandiamo attenzione nel caso in cui si sia vicini ai valori soglia in quanto l’erronea indicazione di appartenenza ad una fascia più bassa porterebbe ad una più alta determinazione del contributo e quindi alle già citate sanzioni amministrative e penali.
L’ultima parte riguarda l’indicazione del fatturato del mese di aprile 2019 ed aprile 2020. L’importo da indicare è certamente desumibile dalla data fattura, se correttamente valorizzata, per le fatture immediate e per le fatture differite datate fine mese. Nel caso, non così diffuso, in cui si emetta fattura differita con data del mese successivo (esempio, fattura del 15 maggio riferita alle consegne di aprile) le stesse andranno considerate o escluse secondo il mese di effettuazione delle operazioni (esattamente come vanno considerate ai fini della liquidazione dell’IVA). Vanno anche evidenziate aspetti poco chiari in merito agli importi esclusi da IVA ma comunque riportati in fattura. Se le indicazioni AdE (e soprattutto di Assosoftware) vanno verso la direzione di includere tutto nel calcolo, esistono a parere di chi scrive eccezioni che logica imporrebbe di escludere dal computo (es. le spese anticipate in nome e per conto del cliente ex art. 15 dpr 633/72).
Firma e invio dell’istanza
L’ultima sezione, dedicata all’invio dell’istanza, mostra una videata con il riepilogo dei dati compilati ed una casella di spunta per la firma. Una volta spuntata la casella, è possibile l’invio.
Ad invio effettuato, vengono nuovamente riportati i dati dell’istanza, con il numero identificativo dell’invio.
È possibile la stampa dell’istanza presentata curiosamente in formato quasi “testuale” e non grafico. Non è possibile la stampa dell’istanza compilata sul modello ministeriale approvato, che a questo punto risulta riservato esclusivamente alle società che richiedono contributo di importo superiore ad euro 150.000 che devono presentare l’istanza via pec o a chi utilizza appositi software di compilazione che espressamente ne prevedano la stampa.
Conclusioni
L’obiettivo di questo intervento è non tanto di sostituirsi all’ottima guida dell’Agenzia delle Entrate, quanto di evidenziare passo per passo gli aspetti su cui soffermarsi criticamente nella compilazione dell’istanza. La procedura è, a parer nostro, ben congegnata e di veloce utilizzo. Ma l’immediatezza d’uso non deve trarre in inganno. Purtroppo, molto spesso la via italiana alla “semplificazione” è fatta di procedure informatiche magari anche ben sviluppate, ma accompagnate da norme spesso criptiche e difficili da interpretare persino per gli addetti ai lavori più esperti. Noi continuiamo a pensare che la semplificazione dovrebbe partire dalla sostanza della norma, e non limitarsi alle procedure di attuazione.