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Contributo a fondo perduto per i locatori, ecco come funziona

Un contributo a fondo perduto ai proprietari di immobili residenziali che si trovano in Comuni ad alta densità abitativa, per contrastare i problemi causati dalla pandemia di coronavirus al mercato delle locazioni immobiliari: vediamo in cosa consiste e la normativa che ne tratta

Pubblicato il 25 Gen 2021

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Il “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali” per l’anno 2021”, ossia un contributo a fondo perduto per i locatori, si è reso necessario per gli effetti della pandemia in relazione al mercato delle locazioni immobiliari ad uso abitativo. Nonostante non vi siano espliciti riferimenti normativi in merito che disciplinino la casistica della risoluzione anticipata dei contratti adducendo quale grave motivo la situazione generata dalla pandemia, aumentano i casi di questo tipo.

In tale ambito si collocano le disposizioni della Legge 178 del 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 che all’articolo 1, commi 381-384 ripropone le disposizioni del DL 137 del 28/10/2020, convertito con Legge 176/2020, il quale aveva previsto la creazione del fondo. Tale misura permette l’accesso ad un contributo a fondo perduto ai proprietari di immobili residenziali ubicati in Comuni ad alta densità abitativa (cfr. deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13/11/2003) che siano stati adibiti dal locatario a propria abitazione principale.

Coronavirus e mercato delle locazioni immobiliari, i problemi

I mesi trascorsi in lockdown e in smart working hanno generato nuove esigenze anche in riferimento agli spazi abitativi, non solo per gli studenti fuori sede, ma anche per coloro che avevano cercato soluzioni abitative che ora evidenziano spazi non adattabili alle nuove modalità di lavoro a distanza con impossibilità di adibire uno dei locali dell’appartamento ad ufficio, un luogo tranquillo e riservato, nel quale poter continuare ad espletare le proprie attività lavorative. Il problema si amplifica, naturalmente, nel caso in cui più di una persona debba operare in smart-working. Un altro problema, questa volta di natura economica, si pone ove uno o più componenti del nucleo familiare abbiano subito contrazioni del proprio reddito.

Come ottenere il fondo per il contributo a fondo perduto locatori

Ai fini di ottenere il contributo il locatore deve ridurre il canone del contratto di locazione e comunicare all’Agenzia delle Entrate in via telematica la rinegoziazione del contratto. La riduzione del canone di affitto può arrivare sino al 50% del canone originariamente concordato entro il limite massimo di Euro 1.200 per ciascun locatore e questo anche nel caso in cui il locatore intervenga in più di un contratto di locazione.

Occorre attendere il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della Legge (1^ gennaio 2021) per conoscere le modalità attuative per la richiesta del contributo, nonché la percentuale di riduzione dello stesso in relazione alle domande che verranno presentate in quanto il tetto di spesa autorizzato è stato fissato in 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con il Comunicato stampa del 3 luglio 2020, ha previsto che dal primo settembre 2020 l’unica modalità consentita per la comunicazione dell’avvenuta rinegoziazione dei canoni di locazione sia l’invio telematico del modello RLI (richiesta di registrazione e adempimenti successivi – contratti di locazione e affitto di immobili) da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia. Sottolineiamo inoltre che la registrazione dell’atto con le quali le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contrato di locazione è esente dall’imposta di registro e di bollo.

Come richiedere il fondo locatori

Nell’attesa del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe alquanto strano che per l’accesso al contributo a fondo perduto e la relativa comunicazione telematica della riduzione del canone di locazione per l’anno 2021 vengano individuate modalità alternative al Modello RLI implementato nel luglio scorso proprio per venire incontro alle esigenze degli utenti nel corso del periodo emergenziale connesso all’epidemia da Covid-19.

L’impatto fiscale del contributo a fondo perduto locatori

È infine il caso di evidenziare che la Legge 178/2020 non ripropone le considerazioni circa l’irrilevanza fiscale del contributo in oggetto, a differenza di quanto esplicitamente previsto per altri contributi a fondo perduto stanziati a vario titolo nel corso del periodo emergenziale.  Potrebbe essere d’aiuto la risposta ad interpello n. 46 del 2021 recentemente fornita dall’Agenzia delle Entrate in relazione al regime fiscale dei contributi erogati a persone fisiche per sostenere il settore della cultura previsti dal Decreto Cura Italia, in particolare sulla eventuale qualificazione degli stessi come “Redditi diversi” e quindi sulla loro imponibilità.

Infatti l’Agenzia delle Entrate cita espressamente l’articolo 10-bis, comma 1, rubricato “Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid-19” del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) convertito, con modificazioni, dalla L.176/2020 ha previsto che: “I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e di contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)” e conclude affermando la non imponibilità dei contributi citati.

Pare in effetti potersi ricondurre allo stesso contesto il contributo a fondo perduto descritto nel presente articolo, anche perché il locatore avente diritto alla percezione dello stesso potrebbe essere sia persona giuridica (e qui varrebbe a pieno titolo la previsione dell’articolo 10-bis, comma 1, D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020e la norma sopra citata si riferisce) ma anche persona fisica (cui il medesimo articolo verrebbe applicato in via estensiva secondo l’orientamento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 46).

Se così non fosse, infatti, le conseguenze apparirebbero di difficile individuazione, soprattutto nel caso in cui un locatore richieda il contributo a fondo perduto in relazione ad una pluralità di contratti sottoposti a riduzione, ma riconducibili a regimi fiscali di tassazione differenti (es. cedolare secca). Sarebbero comunque auspicabili chiarimenti normativi in tal senso, anche perché considerato che l’importo massimo del contributo è relativamente modesto, la sua tassabilità farebbe perdere alla norma gran parte del proprio appeal.

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