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Contributo a fondo perduto per i negozi del centro storico: come funziona

Dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021 gli esercenti dei centri storici dei Comuni capoluogo di provincia o città metropolitana potranno far richiesta per il contributo previsto in modo specifico dal DL Agosto per la categoria: ecco tutte le regole

Pubblicato il 23 Nov 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Dal 18 novembre 2020 e fino al 14 gennaio 2021 sarà possibile presentare la richiesta del contributo a fondo perduto istituito dall’articolo 59 del Decreto Agosto (DL 104/2020) da parte degli esercenti dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana. Vediamo quali sono i requisiti da rispettare e quali le modalità per la presentazione delle domande.

Requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto: a chi spetta

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2020 ha approvato il modello di domanda per la richiesta dei contributi a fondo perduto istituiti dall’articolo 59 del Decreto Legge n. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) che gli aventi diritto potranno inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo nuovo contributo a fondo perduto è stato istituito a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei seguenti Comuni capoluogo di Provincia o di Città Metropolitana:

  • Venezia
  • Verbania
  • Firenze
  • Rimini
  • Siena
  • Pisa
  • Roma
  • Como
  • Verona
  • Milano
  • Urbino
  • Bologna
  • La Spezia
  • Ravenna
  • Bolzano
  • Bergamo
  • Lucca
  • Matera
  • Padova
  • Agrigento
  • Siracusa
  • Ragusa
  • Napoli
  • Cagliari
  • Catania
  • Genova
  • Palermo
  • Torino
  • Bari

Ulteriori requisiti:

  • Riduzione del fatturato: l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello riferibile al corrispondente mese del 2019.
  • A chi spetta indipendentemente dal rispetto del requisito del fatturato: agli operatori economici che hanno iniziato l’attività a partire dal primo luglio 2019.
  • Il comma 5, prevedendo l’applicabilità della disposizione di cui all’articolo 25, comma 7, DL 34/2020, conferma la non concorrenza del contributo a fondo perduto alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di svolgimento dell’attività è esteso all’intero territorio dei comuni sopra citati e non soltanto alle zone A.

Divieto di cumulo del contributo per le imprese della ristorazione

L’ammontare del contributo a fondo perduto dell’articolo 59 del DL agosto non è cumulabile con quello previsto dall’articolo 58 – Fondo per la filiera della ristorazione istituito dallo stesso Decreto. Pertanto le imprese della ristorazione ivi indicate potranno presentare la richiesta solo per uno dei due contributi.

A quanto ammonta il contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando alla riduzione del fatturato come sopra definita, una delle seguenti quote percentuali:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta 2019
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000 nel periodo di imposta 2019
  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a Euro 1.000.000 nel periodo di imposta 2019

Il contributo a fondo perduto per gli aventi diritto non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a Euro 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche. I limiti minimi sopra indicati corrispondono all’importo del contributo a fondo perduto per gli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico che abbiano iniziato l’attività a partire dal primo luglio 2019.

Limite massimo del contributo

Per ogni operatore economico il contributo a fondo perduto non può superare il limite massimo di 150 mila euro.

Indicazioni per un corretto calcolo del fatturato e dei corrispettivi

Per l’effettuazione del calcolo della riduzione del fatturato occorre considerare i seguenti aspetti:

  • Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il primo e il trenta giugno, incluse le fatture differite emesse nel mese di luglio, ma relative ad operazioni effettuate a giugno;
  • Bisogna considerare le note di variazione art. 26 dpr 633/1972 con data giugno;
  • Commercianti al minuto e altri soggetti di cui all’art. 22 DPR 633/1972 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto IVA) delle operazioni effettuate nel mese di giugno;
  • Concorrono al valore del fatturato anche eventuali cessioni di beni ammortizzabili;
  • Per soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es: cessioni di tabacchi, giornali e riviste), al fatturato e ai corrispettivi vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate
  • Nel caso di operazioni effettuate in ventilazione o con applicazione del regime del margine oppure per operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulti difficoltoso il calcolo del fatturato e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere calcolato al lordo dell’IVA (per entrambi gli anni 2020 e 2019).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, l’Agenzia delle Entrate ha inserito a pagina 3 delle Istruzioni per la compilazione dell’istanza, una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali fare riferimento.

Come ottenere il contributo a fondo perduto dall’Agenzia delle Entrate

Per l’ottenimento del contributo occorrerà provvedere alla presentazione di apposita istanza mediante servizio web disponibile nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”.

Il modello e le istruzioni per la compilazione delle istanze sono disponibili ai seguenti indirizzi web.

Termini di presentazione delle istanze

Le istanze possono essere presentate a partire dal giorno 18 novembre 2020 e sino al 14 gennaio 2021.

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