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Contributo a fondo perduto per imprese “in difficoltà”: ecco perché serve chiarezza

La normativa relativa al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio per le imprese in difficoltà è nebulosa, soprattutto relativamente al perimetro di applicazione. Vediamo come mai e i possibili rimedi

Pubblicato il 22 Giu 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

fattura elettronica Aruba

L’articolo 25 del Decreto Rilancio ha introdotto un contributo a fondo perduto finalizzato a “risarcire” le imprese del calo di fatturato intervenuto nel periodo di crisi, misurandone la dimensione confrontando i dati di fatturato/corrispettivi tra aprile 2019 e aprile 2020.

La norma non presenta particolari difficoltà applicative, ma la sua inapplicabilità alle imprese “in difficoltà” rende problematica la individuazione di quale sia l’esatto perimetro di fruizione del beneficio. L’esigenza è vitale anche perché la indebita fruizione comporta la applicazione di sanzioni pecuniarie ma anche di sanzioni penali.

Definizione di impresa in difficoltà

L’emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 ha causato incommensurabili difficoltà alle imprese, quindi la definizione di difficoltà non può che riferirsi alla situazione antecedente al lockdown. Poiché il contributo rappresenta un aiuto di Stato, la sua erogazione deve rispettare le regole Comunitarie tese ad evitare che gli aiuti possano falsare il regime della libera concorrenza tra imprese. Fanno eccezione alla regola generale gli aiuti di Stato per il “salvataggio e la ristrutturazione delle Imprese in difficoltà[1]”, oggetto di specifiche disposizioni, e i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali[2]. Ecco la ragione per cui l’aiuto di stato disposto a seguito della pandemia COVID-19 ha formato oggetto di specifica previsione regolamentare Comunitaria, previsione che tuttavia non può comprendere aiuti nei confronti di aziende che, indipendentemente dalle difficoltà causate dalla calamità naturale, versavano in una situazione di “difficoltà” preesistente.

A tal proposito, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n.15/E del 13 giugno 2020, chiarisce che: “L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014″.

Un primo importante riferimento è che lo stato di difficoltà deve sussistere alla data del 31 dicembre 2019. Analizzando le norme comunitarie sopra citate dall’Agenzia delle Entrate, per stato di difficoltà si intende:

  • “nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.
  • nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate.
  • qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione”.

Il quadro sanzionatorio

A fronte di questa regolamentazione Comunitaria, l’articolo 25 del decreto legge 34/2000

  • al comma 12 assimila la fattispecie della indebita fruizione del bonus a quella della compensazione per i crediti d’imposta inesistenti, determinando le sanzioni in misura che va dal 100% al 200% del contributo non spettante, oltre gli interessi;
  • al comma 14 prevede che “nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter[3] del Codice Penale”.

Mentre le sanzioni sono chiare (ahimè!), non possiamo certamente dire che altrettanto chiari siano i presupposti in presenza dei quali esse possono essere comminate. Esaminiamo adesso alcuni punti che meriterebbero maggiori attenzione da parte del legislatore.

Data di riferimento dello stato di difficoltà

L’agenzia delle Entrate fa riferimento alla data del 31 dicembre 2019 come spartiacque ai fini della individuazione dello stato di difficoltà preesistente alla emergenza, però non si comprende, soprattutto in relazione al punto a) dei regolamenti citati dalla Agenzia delle Entrate e sopra riportati, quale siano i documenti dai quali si debba evincere la perdita del capitale sociale. Prudenza e buon senso suggerirebbero di pensare che il riferimento non possa che essere ad un documento ufficiale, approvato dall’Assemblea dei soci o trascritto sui libri contabili (quindi, il bilancio di esercizio), quindi, nella generalità dei casi (esercizio con anno solare) il bilancio al 31 dicembre 2018, salva la presenza di bilanci straordinari. Una diversa tesi non ritengo possa essere accolta, perché si perderebbe la certezza del “dato” su cui dover determinare le condizioni poste dalla Legge.

Forma giuridica della impresa in difficoltà

La lettera a) dei regolamenti citati dalla Agenzia delle Entrate e sopra riportati si riferisce alle srl, e su questo non dovrebbe esserci dubbio. La lettera b) fa riferimento alle società di persone, e la presenza di almeno un socio illimitatamente responsabile rende chiaro il riferimento alla forma di soggetti giuridici equivalenti alle snc e alle sas del diritto Italiano. Le regole per la determinazione delle perdite sono sovrapponibili a quelle delle srl, però le norme parlano sempre di società, e questo sembra escludere (salvo quanto appresso detto) le imprese individuali. Essendo pertanto escluse dal novero, sembrerebbe che la situazione di difficoltà per tale tipologia di imprese non sia censita, quindi, una impresa individuale non dovrebbe mai essere ritenuta in difficoltà.

Impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza

I problemi più grossi nascono dalla interpretazione del contenuto della lettera c). Per quanto riguarda le imprese “oggetto di procedura concorsuale” ritengo che occorra fare riferimento allo stato della procedura, nel senso che la procedura, per essere rilevante, debba essere ancora “aperta”. Con riferimento quindi alle ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale (ma, mutatis mutandis ciò potrebbe valere anche per le altre procedure) sembra possa escludersi quindi dal novero delle imprese in difficoltà quelle per cui sia intervenuta la omologazione del concordato in continuità. Depone a favore di questa tesi la circostanza che, dopo l’omologazione, la società

  • prosegue la sua attività ed ha realizzato un accordo con i suoi creditori che è stato suggellato dalla procedura avviata, seguita e chiusa sotto il controllo del Tribunale, dal Giudice delegato e dal Commissario Giudiziale, oltre che approvata dai creditori;
  • nel caso in cui il concordato non venisse onorato e ricorrendo le condizioni previste dall’art. 186 della L.F., il concordato dovrebbe essere risolto. Ciò confermerebbe che l’impresa, a concordato omologato e in esecuzione, e salvo l’inadempimento che produrrebbe le conseguenze testé indicate, versa in uno stato di ordinarietà, non soggetto ad alcuna ratifica o conferma, né ad altre eventuali forme di pubblicità.

Il problema maggiore si pone però quando il legislatore comunitario considera in difficoltà anche l’impresa che “soddisfi le condizioni per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura”. Questa condizione di fatto assume la funzione logica di una norma di chiusura perché:

  • potrebbe far rientrare nel coacervo delle imprese in difficoltà anche le imprese individuali, escluse terminologicamente alle lettere a) e b), ma incluse nella previsione della lettera c) in quanto “imprese”;
  • genera una situazione di assoluta indeterminatezza perché non specifica cosa si intenda per condizione per “l’apertura … di una procedura concorsuale per insolvenza”;
  • potrebbe escludere dalle imprese in difficoltà quelle per cui non è tecnicamente possibile aprire una procedura concorsuale per insolvenza sia per ragioni soggettive (si pensi ad una impresa non commerciale) o oggettive (non superamento dei limiti per la “fallibilità”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della Legge fallimentare[4].

Potrebbe “soccorre”, a livello interpretativo, la comunicazione della commissione orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(2004/c 244/02), che:

  • al punto 9) recita “Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo”;
  • al punto 11 recita “Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10 (ossia i punti a), b) e c) sopra illustrati, n.d.r.), un’impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l’aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l’aumento dell’indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l’azzera-mento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l’impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. …”.

Purtroppo questi c.d. aiuti interpretativi non ritengo siano né utilizzabili né proficui, soprattutto nel contesto normativo Italiano, caratterizzato dalla costante criminalizzazione legislativa nei confronti delle imprese. Se a questo attributo, che registra una progressione preoccupante, uniamo la indeterminatezza della norma, si genera una miscela esplosiva che rischia di compromettere ogni buona intenzione del nostro Legislatore.

Possibili rimedi

L’obiettivo che ho inteso realizzare con le superiori riflessioni non è fornire una risposta agli interrogativi, ma porre l’attenzione degli addetti ai lavori sui problemi che potrebbero derivare da una non attenta lettura delle norme e, soprattutto, da una superficiale loro applicazione a fattispecie che, se viste domani con la lente di chi deve trovare necessariamente un capro espiatorio e dimostrare l’”efficienza” dei controlli, potrebbe davvero generare conseguenze molto gravi e, ritengo, contrarie allo spirito che dovrebbe animare gli interventi atti a favorire la ripresa della economia, martoriata da una crisi che non ha precedenti nella storia moderna. Ovviamente le considerazioni sopra svolte rappresentano mere opinioni che dovrebbero essere confortate o, comunque, ben perimetrate, a livello normativo, per non lasciare le imprese e gli interpreti nella indeterminatezza e nel caso. Una buona occasione potrebbe essere fornita dalla imminente conversione in legge del Decreto 34/2020.

Un primo rimedio potrebbe consistere nell’espungere dall’articolo 25 il comma 14, ovvero limitarlo alle ipotesi in cui l’accertamento di “non spettanza” del contributo possa risolversi in una verifica immediata di vero/falso, come per esempio l’occultamento o le false dichiarazioni in materia di disposizioni antimafia, di cui si occupa il comma 9 dell’articolo 25. Un secondo rimedio dovrebbe consistere nel circoscrivere in maniera più precisa la definizione di impresa in difficoltà e formalizzane la esistenza in relazione a documenti ufficiali (per esempio, il bilancio approvato dall’Assemblea per le società di capitali, ai dati risultati dal bilancio trascritto sui libri contabili obbligatori per le altre imprese non soggette a regimi di approvazione e pubblicità dei bilanci).

Il terzo rimedio è il più semplice ed il più complicato allo stesso tempo: si dovrebbe disporre (e non solo a livello normativo) una tregua grazie alla quale si riconoscesse l’enorme e rilevante valore sociale dell’impresa, limitando le ipotesi di reati perseguibili alle sole fattispecie in cui esiste la volontà di perpetrare un illecito, tenendo sempre presente che l’evasione si combatte con controlli seri e preventivi, ma, soprattutto, col buon esempio. Uno Stato che dimostra scarsa attenzione (quando non peggio) nel disporre delle risorse dei contribuenti non ritengo possa porsi in maniera repressiva e aggressiva nei confronti dei cittadini ed attendersi la migliore collaborazione. A fronte di questo noi professionisti dovremmo fare la nostra parte, aderire in maniera massiva ed incentivare sistemi di prevenzione della evasione, tra i quali occupa un posto di rilievo la soppressione dell’uso del danaro contante, fonte di reati di qualsiasi genere e tipo e, abbiamo scoperto di recente, anche di pericolose infezioni. Ovviamente questa rivoluzione dovrebbe essere immediatamente accompagnata da misure, economiche ed organizzative, per rendere il “trapasso” indolore ed evitare che l’occasione possa rappresentare una opportunità di business per i gestori dei servizi di pagamento.

Un patto sociale così forte potrebbe essere la base per traghettare verso una società migliore, tenendo sempre presente che l’Amministrazione dello Stato ne rappresenta l’espressione.

_

Note

  1. Nel presente lavoro mi riferisco alle PMI, per le imprese diverse i parametri sono diversi
  2. Punto 14 REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.
  3. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.
  4. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

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