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Coronavirus e scadenze fiscali 2020, ecco le date e le regole

Il decreto Liquidità ha precisato le proroghe in materia di scadenze fiscali 2020 nell’ambito dell’emergenza coronavirus: vediamo cosa dispone la normativa

Pubblicato il 15 Apr 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

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Precisazioni sulle scadenze fiscali 2020. Una parte importante del Decreto Liquidità è dedicata agli interventi di carattere fiscale in relazione al differimento dei termini, come già avvenuto nel Decreto Cura Italia di marzo, ma anche in relazione alla riduzione dei versamenti in acconto per il 2020. Vediamo in dettaglio il contenuto di alcuni degli articoli del Capo IV – Misure fiscali e contabili anche alla luce dei chiarimenti della Circolare n. 9/E del 13/04/2020.

Certificazione Unica, scadenze fiscali 2020

Previsto da questo articolo il rinvio dei termini di trasmissione telematica e consegna delle Certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo occasionale ai sostituiti dal 30 marzo al 30 aprile. Essendo arrivato a scadenza oltrepassata è stato necessario prevedere anche la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale per gli appalti

I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale in materia di appalti per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.

Ancorché si comprenda l’esigenza di prorogare la validità di tali certificati, che possono essere acquisiti solo recandosi presso gli Uffici, resta discutibile la decisione di mantenere ancora in vita la disciplina introdotta a fine anno; si tratta di una scelta che sembra del tutto ignorare le difficoltà organizzative e finanziarie a cui le imprese stanno andando incontro e l’opportunità di non gravarle ulteriormente di compiti di controllo non loro spettanti.

Termini agevolazioni prima casa

Al fine di non far decadere le agevolazioni prima casa in tema di imposta di registro e imposta sul valore aggiunto vengono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i seguenti termini:

  • quello previsto dell’articolo 7 della Legge 448/1998, secondo il quale i contribuenti che acquistano una casa di abitazione non di lusso entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale avevano fruito delle agevolazioni “prima casa”, hanno diritto ad un credito di imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro e IVA corrisposte sul primo acquisto agevolato.
  • quello previsto dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, secondo la quale “ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento … l’acquirente deve stabilire entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile da acquistare”.

Assistenza fiscale a distanza

È consentito ai soggetti titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, con riferimento al periodo di imposta 2019 ( e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria) inviare, in via telematica, ai CAF o ai professionisti abilitati in via telematica non solo la documentazione necessaria alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi, ma anche la delega per l’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta (o in forma libera o copia per immagine) unitamente al proprio documento di identità.

Le stesse modalità sono consentite per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’INPS. Al termine dello stato di emergenza resta obbligatoria la consegna cartacea della delega e della documentazione. L’obiettivo della disposizione è chiaro: non limitare l’attività dei CAF e professionisti abilitati nell’impossibilità, stabilita da Decreto, di incontrare personalmente i propri clienti e acquisire deleghe e documentazione necessaria. Se però la formulazione “trasmissione in via telematica” utilizzata dal decreto era probabilmente poco felice, la circolare esplicativa 9/E/2020 ha ampliato enormemente le possibilità ammettendo, nell’indisponibilità di stampanti e scanner, che il contribuente possa inviare una “delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione” (ad esempio un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto). Fermo restando l’obbligo di regolarizzazione successiva della consegna di delega cartacea regolarmente sottoscritta. Certo che, per gli intermediari più accorti, è venuta l’ora di valutare l’ipotesi di mandare in conservazione a norma anche i video messaggi ricevuti mediante Whatsapp…

Scadenze fiscali 2020: versamento bollo fatture elettroniche

Sino al 31/12/2019 il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (indipendentemente dall’ammontare dovuto) doveva essere effettuato con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, l’articolo 17 comma 1-bis del DL 124/2019 convertito con L.157/2019 aveva previsto che, a partire dal 1^ gennaio 2020, nel caso in cui gli importi dovuti non superassero il limite annuo di Euro 1.000, la possibilità di due versamenti semestrali da effettuare entro il 16/06 e il 16/12 (con una scelta di date vistosamente errata, visto che il versamento avrebbe dovuto essere effettuato prima della fine del periodo di riferimento).

L’articolo 26 del presente Decreto sostituisce il comma 1-bis dell’articolo 17 DL 124/2019 convertito con L.157/2019, di fatto mai entrato in vigore, con la seguente previsione “nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.

Restano invece invariate le scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel terzo e nel quarto trimestre.

Cessione gratuita di farmaci

Le cessioni gratuite di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (individuati dal Decreto del Ministro della Salute 7/09/2017 pubblicato nella GU N. 256 del 2/11/2017) autorizzate dal competente Comitato Etico, non vengono assoggettate ad IVA in quanto equiparate alla loro distruzione. Ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.

Disciplina utili e dividendi

Si interviene sulla disciplina degli utili e dei dividendi corrisposti alle società semplici (imputati direttamente ai soci per trasparenza) introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019), i) ricomprendendo nell’ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati; ii) chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell’imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società; iii) disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; iv) definendo un regime transitorio.

Credito di imposta per dispositivi di protezione sui luoghi di lavoro

L’articolo 30 estende il credito di imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro dall’articolo 64 del Decreto Cura Italia alle spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti.

L’ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l’importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Criteri, modalità di applicazione e di fruizione del presente credito di imposta verranno stabiliti con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 64 del DL 18/2020.

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Note

Si rimanda ai profili linkedin degli autori Barreca e Benotto.

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