Il Consiglio dei ministri del 6 aprile ha approvato l’atteso provvedimento sulla Liquidità contenuto nel Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.94 del 08-04-2020, che introduce misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia, per far fronte alle conseguenze dell’emergenza coronavirus. Non mancano tuttavia le prime reazioni perplesse, da parte di imprese e banche. Approfondiamo le misure previste, suddivise in cinque aree di intervento.
Accesso al credito e sostegno alla liquidità
Le misure adottate in riferimento al piano di liquidità e prevedono che SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non supereranno l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto delle PMI inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, a condizione che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’art. 2, co. 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le garanzie di SACE sono condizionate, infatti saranno rilasciate al verificarsi delle seguenti presupposti:
- la domanda di richiesta di queste misure di garanzia sarà rilasciata entro il 31 dicembre 2020 e prevede un piano di rimborso che sarà di durata massima pari a 6 anni e con l’applicazione di un tasso d’interesse massimo pari al 0,5%;
- alla data del 31 dicembre 2019 l’impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;
- l’importo del prestito, assistito da garanzia, non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 % del fatturato annuo dell’impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa;
- la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
1) 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2) 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
- le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti;
- l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- l’impresa che beneficia della garanzia assume l’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto;
- il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Ai fini dell’individuazione del limite di importo garantito si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa, o su base consolidata se appartenente ad un gruppo. Ai fini dell’individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale se appartenente ad un gruppo.
Il potenziamento del Fondo centrale di garanzia delle PMI prevede che fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo, si applicano le seguenti misure:
- la garanzia è concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L’importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario;
- per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- fermo restando quanto già previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 luglio 2017, n. 157, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m), la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione;
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017;
- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
- previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione;
- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un’ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d’impresa; sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo; la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Decreto Liquidità, gli obiettivi delle misure
Gli obiettivi di queste misure sono individuati nel sostenere costi del personale, nel favorire gli investimenti o il capitale circolante utilizzati in stabilimenti produttivi e attività situati in Italia, che dovranno attestati attraverso un’apposita certificazione, e l’impegno di mantenere i livelli occupazionali con la stipula accordi sindacali. In sostanza il Fondo centrale di garanzia per le PMI completa così la sua trasformazione in strumento a supporto delle PMI estendendosi anche alla tutela di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, ed alla salvaguardia dell’export e di tutti quei settori che costituiscono, con le eccellenze del made in Italy, uno dei settori economici più importanti del paese. All’art. 2 del Decreto Legge infatti è indicato che “SACE S.p.A. favorisce l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia”. Tale sostegno all’esportazi
one si attua con un nuovo sistema di co-assicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export, coprendo la mancanza di capacità finanziaria che le imprese hanno e che pertanto non potrebbero coprire.
Misure per garantire la continuità delle aziende
Il decreto prevede una serie di misure finalizzate sia con riguardo alla sottoscrizione dei contratti e comunicazioni in modo semplificato sia per assicurare la continuità delle imprese nella fase dell’emergenza che prima della crisi erano in equilibrio e presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale.
Il Decreto all’art.4 prevede che, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020), soddisfano il requisito ed hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l’intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge. Il Decreto all’art. 5 dipone le norme che producino prevede un’attivazione che avviene:
- in sede di redazione del bilancio in corso, valutando i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall’ultimo bilancio chiuso. La disposizione va letta, probabilmente, in funzione del periodo di riferimento e non quale data in cui il bilancio sarà approvato, infatti l’emergenza Covid-19 sarà in maniera significativa sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 ed approvato nel corso dei primi mesi del 2021;
- disattivando le cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale.
Poteri speciali nei settori strategici e obblighi di trasparenza finanziaria
Le norme approvate, al fine di rafforzare nell’attuale contesto di emergenza epidemiologica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica:
- Anticipano, con effetto immediato – e nelle more dell’attuazione del decreto attuativo – l’ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power ai settori di rilevanza strategica del regolamento europeo n. 452/2019, consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- Prevedono la possibilità per il governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti;
- Estendono, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, il campo di applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del governo, nel caso di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di soggetti non appartenenti all’Unione europea, se superiori alla soglia di un milione di euro.
In materia di trasparenza finanziaria, si sono integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per consentire alla Consob di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
Misure societarie, fiscali e contabili
Vi sono poi misure che riguardano la disciplina del fallimento con il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza al giorno 1 settembre 2021, quindi degli avviamenti delle procedure di allerta e ferme restando le disposizioni in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili delle società, in vigore dal 16 marzo 2019.
Il Decreto prevede anche iniziative per sottrarre le imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure fondate sullo stato di insolvenza per la durata dell’emergenza e la sterilizzazione del periodo dell’emergenza ai fini del calcolo delle azioni a tutela dei creditori. Pertanto, quando il periodo d’emergenza sarà finito, i creditori potranno eventualmente attivare le azioni revocatorie.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le predette disposizioni si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Inoltre, il Decreto prevede anche una misura di protezione destinata a favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società attraverso la temporanea disattivazione dei meccanismi che, in via ordinaria, li pongono in secondo piano rispetto ai creditori.
In materia di concordato preventivo i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogati di sei mesi.
Per i ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, tutti i ricorsi depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Le precedenti disposizioni non si applicano alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei relativi provvedimenti.
Per i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.
Nel Decreto sono inserite norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previste con il “Decreto cura Italia”. In particolare è specificato che per
- Iva, ritenute e contributi: sono sospesi i versamenti per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
- sono sospesi in ogni caso i detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal primo aprile 2019;
- per i residenti delle cinque province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), è disposta la sospensione del versamento Iva se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
La ripresa dei versamenti è fissata a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal “Decreto cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio. È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della certificazione unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.
Inoltre, il credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro viene allargato anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, mascherine e occhiali. Viene consentito all’INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell’emergenza la verifica con riconoscimento diretto. Si introducono norme sui “farmaci compassionevoli”, cioè quelli non ancora autorizzati, che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di cessione gratuita.
Nel Decreto sembra spazio anche la riduzione del pagamento degli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta 2020, e che hanno scadenza al 30 giugno 2020 e al 30 novembre 2020, nella misura ridotta dell’80%, senza applicazioni di sanzioni. Le imposte dirette interessate sono IRPEF, IRES, IRAP, Addizionali, Imposta sostitutiva del regime di vantaggio, Imposta sostitutiva del regime forfettario, Cedolare secca, IVIE e IVAFE. Si osserva che tale riduzione è prevista solo per chi determina l’importo del versamento in acconto applicando il metodo previsionale, e non si applica per chi utilizza il metodo storico.
Nelle bozze di Decreto circolate, ed in attesa del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sul punto si osserva che esso prevede “…non si applicano se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 per Irpef, Ires e Irap”. Ciò che emerge dalla lettura della citata disposizione normativa è un probabile mancato raccordo della norma perché non si comprende come mai il regime sanzionatorio resti applicabile per le altre imposte dirette (Addizionali, Imposta sostitutiva del regime di vantaggio, Imposta sostitutiva del regime forfettario, Cedolare secca, IVIE e IVAFE).
Decreto Liquidità, ulteriori disposizioni
Il Decreto prevede, infine:
- lo spostamento, dal 15 aprile all’11 maggio, del termine concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari;
- la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali);
- sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle commissioni tributarie;
- ampliamento fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall’istituto per il credito sportivo, includendo anche i finanziamenti per le esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
Nel complesso un decreto deludente che per buona parte rinvia nuovamente quanto era già deciso nel precedente “Decreto Cura Italia” per uniformare le scadenza al nuovo termine del “lockdown”. Non c’è traccia delle annunciate immissioni di liquidità per le imprese, intendendo per tali la diretta erogazione dello Stato alle imprese che, salvo interventi dell’ultimo minuto sul testo del decreto, potranno solo ricorrere a finanziamenti bancari, cioè aumentando il debito.
Conclusione
Su quest’ultimo punto anche ABI ha preso fatto sapere che non sono previste procedure diverse rispetto al passato e, pertanto, l’erogazione dei finanziamenti richiesti dalle imprese avverrà con un ritardo di un paio di mesi! E sono proprio le imprese le più deluse. Gli imprenditori dovranno rivolgersi al sistema bancario, che già da tempo aveva ridotto il finanziamento alle imprese e che non garantirà un iter facilitato e neppure più veloce, in partica non potrà essere immediatamente utilizzabile!
Quando riapriranno l’attività, gli imprenditori come potranno pagare i dipendenti, le imposte e tasse che si stanno accumulando, perché sono rinviati i termini di versamento e non ridotti gli importi, e i fornitori? Fino ad oggi il Governo ha operato scelte che non risolvono questi problemi, al contrario di altri paesi che hanno visto il Governo intervenire direttamente nei paramenti sostituendosi alle imprese. Infine si osserva, tristemente, che numerose disposizioni potranno essere applicate attraverso complessi calcoli che sono necessari per arrivare a definire l’applicazione o meno delle misure, ed il loro valore, contenute nei Decreti del Governo in materia di emergenza Covid-19.