Le regole

Credito di imposta 4.0, le regole dell’Agenzia delle entrate per compilare la fattura

Con la circolare numero 9/E di luglio, l’Agenzia delle entrate ha chiarito come indicare in fattura i riferimenti necessari per fruire del credito di imposta per i nuovi investimenti previsti dal Piano Transizione 4.0

Pubblicato il 05 Ago 2021

Alessandro Mastromatteo

Avvocato, Studio Legale Tributario Santacroce & Partners

quarta-rivoluzione-industriale

Per usufruire del credito di imposta per i nuovi investimenti nell’ambito del Piano Transizione 4.0, va indicato sulle fatture di acquisto il riferimento normativo della disciplina agevolativa, anche attraverso una integrazione successiva all’emissione pur se in formato elettronico. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la circolare numero 9/E del 23 luglio 2021, con cui l’amministrazione conferma gli indirizzi operativi circa la documentazione necessaria, già rappresentati con le risposte ad interpello nn. 438 e 439 datate 5 ottobre 2020.

Da rilevare, tuttavia, come le indicazioni delle Entrate, specifiche per gli incentivi fiscali, non trovino corrispondenza con quanto ritenuto, dal punto di vista operativo, necessario dal Mise e da Invitalia, i quali richiedono invece, ai fini del riconoscimento di agevolazioni, contributi e finanziamenti che i relativi documenti di acquisto riportino, sin dall’origine, il titolo agevolativo ovvero, all’atto del pagamento, venga indicato nel relativo bonifico il richiamo alla norma agevolativa. Questo disallineamento, tra misure a matrice fiscale quale il riconoscimento di credito di imposta e quelle di altra natura (ad esempio a titolo di contributi o finanziamenti) determinano inevitabilmente una differente modalità di gestione dei documenti.

Documentazione per credito di imposta 4.0

Con la Circolare n. 9/E/2021 le Entrate hanno fornito una serie di indicazioni circa il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito è stato riformulato dall’articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) rispetto alla precedente formulazione contenuta all’articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) in materia di incentivi fiscali previsti dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. La nuova formulazione trova applicazione agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020.

Transizione 4.0, come usufruire del credito di imposta per beni strumentali: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Nel fornire risposte a quesiti, di assoluto interesse risulta quanto indicato al punto 8.1. del documento di prassi in commento, laddove ci si occupa della documentazione necessaria e, nello specifico, della indicazione in fattura della norma agevolativa. Infatti, il comma 1062 della legge di bilancio 2021 richiede, ai fini dei successivi controlli, che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni eleggibili rechino l’espresso riferimento alla disposizione agevolativa. Il quesito posto riguarda proprio l’indicazione circa il corretto riferimento normativo da indicare per le acquisizioni di beni eleggibili.

Credito di imposta, cosa indicare in fattura

Nel dettaglio, per gli investimenti per i quali, alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20 per cento, le relative fatture e gli altri documenti di acquisto devono contenere il riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020; per quelli intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020 – per i quali, vale a dire, alla data del 15 novembre non ci sia stato l’ordinativo e/o il versamento dell’acconto del 20 per cento – le fatture e gli altri documenti di acquisto dei beni ammissibili devono riportare il riferimento alla disciplina agevolativa della legge di bilancio 2021.

Le Entrate evidenziano proprio come nel caso di documenti già emessi, non può escludersi che non sia stato indicato il corretto riferimento normativo. Come procedere quindi alla regolarizzazione dei documenti con l’indicazione della norma agevolativa in caso di documenti di acquisto già emessi? Il chiarimento fornito è quello di permettere ai soggetti interessati l’integrazione ovvero la regolarizzazione dei documenti già emessi, quando manchi la corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento. Bisogna operare secondo quanto indicato nelle risposte a istanza di interpello nn. 438 e 439 del 5 ottobre 2020. Più nel dettaglio, la fattura sprovvista del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Cosa fare in caso di fatture cartacee

Se la spesa è stata sostenuta a fronte di fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. In presenza al contrario di fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa apponendovi la scritta indelebile con richiamo alla norma di riferimento e conservandola a norma ovvero, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, anche eventualmente inviando il documento integrativo allo SdI, al fine di ridurre gli oneri di consultazione e conservazione. Il termine ultimo, che preclude in ogni caso l’eventuale regolarizzazione, coincide comunque con la data di avvio delle attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

La posizione di Mise e Invitalia

Per contributi, finanziamenti ed agevolazioni non di natura fiscale, sia il Mise che Invitalia hanno assunto una posizione diversa da quella offerta dalle Entrate. Infatti, da un lato in presenza di una fattura elettronica viene ritenuto che l’obbligo di timbratura dei titoli di spesa possa essere assolto, sin dall’origine, facendo inserire dal fornitore direttamente nei campi del tracciato xml (ad esempio in “altri dati gestionali”) le informazioni relative alla misura agevolativa cui concorre la spesa sostenuta e documentata con tale fattura. Si tratta della soluzione ottimale dal punto di vista dei controlli e dell’autorità responsabile per la concessione del beneficio ma tale procedura risulta essere, nei fatti, difficilmente realizzabile per due ordini di ragioni:

  • solitamente non si conosce, sin dall’origine, se la spesa che si andrà a sostenere potrà concorrere o meno a quelle agevolate;
  • inoltre le fatture di acquisto risultano essere, abitualmente, comprensive di diversi beni destinati a diversi stabilimenti o allo stesso stabilimento e, comunque, potrebbero risultare solamente parzialmente agevolabili.

La seconda soluzione suggerita da Mise ed Invitalia consisterebbe nel traslare all’atto del pagamento il momento in cui un determinato acquisto risulti riconducibile o meno, ed in quale misura, ad una determinata agevolazione. Le informazioni relative ai titoli di spesa (anche limitatamente al solo CUP) potrebbero infatti essere inserite all’interno del titolo di pagamento (ad es. bonifico) da parte dell’impresa beneficiaria. Anche questa soluzione operativa potrebbe tuttavia risultare di non semplice applicabilità in quanto:

  • per la prima rendicontazione sarebbe impossibile procedere a tale attività in quanto i pagamenti risultano essere già stati effettuati;
  • più in generale, tale procedura appare comunque e non del tutto soddisfacente e “trasparente” in quanto l’importo corrisposto per la fattura elettronica ricevuta potrebbe contenere somme relative a beni non agevolati oppure somme non agevolabili.

Il presupposto condiviso è quello per il quale la fattura elettronica è strutturata in un formato xml completamente informatizzato, il quale risulta non modificabile né integrabile da parte degli operatori interessati: una volta ricevuto dal Sistema di Interscambio, infatti, e trasmesso al destinatario, il tracciato xml e le informazioni in esse contenute non possono essere né integrati né modificati. Ciò a differenza di quanto accadeva in precedenza, laddove l’utilizzo di fatture in formato analogico permetteva e consentiva di inserire tipologia e misura dell’incentivo, cui la spesa documentata concorreva, direttamente sul supporto cartaceo mediante l’apposizione di appositi “timbri” dei titoli di spesa, con la fatturazione elettronica non è più possibile introdurre nel tracciato xml ricevuto il relativo titolo.

Come indicare il riferimento all’agevolazione

Diviene quindi fondamentale comprendere come “apporre” il riferimento alla misura incentivante e la percentuale di concorrenza alla stessa, sulle fatture generate e ricevute in formato elettronico. A tal fine Mise e Invitalia hanno nel tempo riconosciuto come valide soluzioni alternative, da sottoporre ad una previa valutazione e validazione da parte dei competenti Uffici con visite di controllo puntualmente realizzate, modellate sulla base delle indicazioni di prassi rese dall’Agenzia delle entrate. In particolare, con la Risoluzione n. 52/E del 17 giugno 2010 è stata individuata la seguente modalità per l’integrazione con i riferimenti necessari dei documenti originari:

  1. Creazione di un timbro virtuale, ossia di un documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee, contenente le medesime informazioni di riferimento da associare alla fattura timbrata, da trasferire insieme a questa in conservazione sostitutiva;
  2. Individuazione dell’elenco di fatture da sottoporre al processo di timbratura virtuale;
  3. Individuazione dell’importo di spesa da dichiarare ai fini dell’agevolazione a fronte di ogni fattura. La funzione deve fornire anche il totale in precedenza dichiarato (se annullate parzialmente) per la medesima fattura risultante da precedenti timbrature;
  4. Processo di timbratura: ossia selezione del timbro da utilizzare e collezione delle fatture da timbrare
  5. Creazione del Registro Protocolli di timbratura: i protocolli timbratura confluiscono in un apposito registro. La data di riferimento è determinata dalla data di esecuzione del processo di timbratura mentre il n. di protocollo non si azzera al cambio anno;
  6. Conservazione sostitutiva dei timbri con un lotto specifico;
  7. Conservazione sostitutiva del Registro protocolli di timbratura con un lotto specifico, da produrre con cadenza annuale.
  8. Trasmissione della stessa tramite supporto informatico in sede di richiesta SAL all’ente erogatore.

Procedure alternative

Come indicato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 13/E/2018 – risposta 3.1. (peraltro con riferimento al numero di protocollo IVA acquisti da aggiungere sulle fatture passive ai fini della detrazione dell’IVA correlata) “… con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972 (e quindi al registro IVA acquisti), vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile – la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) può essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”. Nella risoluzione 46/E/2017 viene tra le altre espressamente richiamata la risoluzione n. 52/E/2010 con cui è stato riconosciuto valido il meccanismo di utilizzo del “timbro virtuale” (sigillo) per le fatture utilizzate per agevolazioni.

Ciò premesso e considerato, la procedura alternativa consisterebbe nel:

  • Generare un documento elettronico, collegato mediante link informatico alla fattura da spesare a fini agevolativi, e contenente l’indicazione che tale fattura concorre alle agevolazioni in luogo del sigillo in precedenza apposto sulle singole fatture
  • Apporre un Protocollo di registrazione: relativo al registro dei protocolli di timbratura delle fatture oggetto di agevolazioni: in considerazione del fatto che con le modifiche apportate all’art. 25 del DPR 633/72 non sarà più obbligatorio apporre sulle fatture passive il numero di protocollo alle stesse attribuito in fase di registrazione dell’acquisto, e che comunque per individuarle potrà (ma non è un obbligo) essere utilizzato l’IDFile (e cioè l’identificativo univoco attribuito da SdI a ciascun singolo file xml transitato su SdI) anche ai fini della presentazione del documento a Invitalia a fini agevolativi.

Una soluzione, questa, che permette per quanto possibile di avvicinare le modalità di gestione dei benefici siano essi fiscali che di altra natura, semplificando grazie all’ausilio degli strumenti elettronici le attività da realizzarsi a cura delle aziende.

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