Fin quando il quadro normativo non sarà completo, l’utilizzo delle valute virtuali nelle transazioni che richiedono il tracciamento dei flussi finanziari rimane confinato entro la soglia per il denaro contante. L’utilizzo delle criptovalute è di fatto scarsamente controllabile dalle autorità nazionali a ciò preposte e richiede al professionista una valutazione attenta della rischiosità ai fini di una segnalazione di operazione sospetta. Approfondiamo la situazione, anche alla luce delle recenti norme antiriciclaggio.
La natura delle criptovalute
L’utilizzo di criptovalute si va diffondendo anche in settori diversi da quelli degli acquisti on line e sono documentati casi di compravendite immobiliari e di operazioni societarie effettuate con lo scambio e l’utilizzo di “valute virtuali” , siamo di fronte a una sorta di “contante digitale”. Invece, gli exchange ed i wallet provider svolgono servizi assimilabili a quelli dei cambiovalute, dei money transfer e in generale a quelli forniti dai prestatori di servizi di pagamento, da tempo annoverati tra i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, pertanto l’estensione degli obblighi antiriciclaggio oggettivi e soggettivi era in qualche modo prevedibile.
Quando le parti intendano utilizzare una criptovaluta si pongono all’operatore professionale due problemi principali: come rispettare le norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante (art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007); come effettuare l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento (ai sensi dell’articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).
Tuttora è in atto un vivace dibattito sulla natura giuridica dei bitcoin e in genere sulle criptovalute: secondo alcuni, queste nuove forme di monetica, ovvero di “moneta automatica”, sarebbero inquadrabili come strumenti finanziari o come beni immateriali mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di pagamento e il diverso inquadramento porta a risultati non sovrapponibili dal punto di vista della normativa applicabile. La tesi attualmente più accreditata è quella che assimila le criptovalute agli strumenti di pagamento e alle valute complementari; tesi accolta dalla stessa Corte di Giustizia Europea nonché dall’Agenzia delle Entrate (ris. n. 72/E del 2016). Il principale punto di frizione tra le valute virtuali e la normativa antiriciclaggio è il loro completo anonimato: l’utilizzo della tecnologia c.d. blokchain, infatti, garantisce con il registro distribuito l’impossibilità una double spending e il tracciamento informatico della transazione, ma resta il fatto che le chiavi crittografiche che consentono l’utilizzo delle criptovalute rimangono anonime.
Il rapporto con le norme antiriciclaggio
Da qui la necessità, ai fini della conformità con la normativa antiriciclaggio, che la loro circolazione avvenga tramite operatori professionali (exchange e wallet provider) i quali effettuino l’identificazione dei titolari dei loro conti. Dal 10 novembre 2019 sono entrate in vigore le nuove norme antiriciclaggio in tema di criptovalute, exchange e wallet provider, segno dell’attenzione del legislatore verso questo mondo per i possibili fenomeni di riciclaggio che possono interessarlo (si veda il nuovo testo del D.Lgs. n. 231/2007).
Il legislatore è ben consapevole che rimane comunque la possibilità di trasferire le criptovalute fuori dai circuiti regolamentati, ad esempio tramite il mero trasferimento del wallet fisico che le contiene, o mediante prestatori di servizi che hanno il loro stabilimento in paesi che non prevedono nessun obbligo di identificazione dei propri utenti, tanto che la Direttiva 843/2018 ha affermato come “L’inclusione dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori”.
Leggi in divenire
Va tenuto presente, inoltre, che la normativa per exchange e wallet provider prevista dal D.Lgs. 141/2010 è ancora in corso di emanazione: questi, pur annoverati dalla normativa antiriciclaggio tra gli operatori non finanziari, avranno comunque l’obbligo di iscriversi nell’apposito registro tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi OAM come previsto dall’art. 128-undecies Testo Unico Bancario, pertanto attualmente non è possibile garantire una circolazione vigilata delle criptovalute.
Va sottolineato che con l’inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all’interno dell’art. 17-bis “Attività di cambiavalute” del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, è stata sottoposta ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze la definizione delle modalità e della tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale agli uffici del Ministero Economia e Finanze. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori. Con il medesimo decreto sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione» (art. 8 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90).
Conclusione
Fin quando il quadro normativo non sarà completo, dunque, l’utilizzo delle valute virtuali nell’ambito delle transazioni immobiliari o che comunque richiedono il tracciamento dei flussi finanziari rimane confinato entro la ristretta soglia prevista per il denaro contante; l’utilizzo di criptovalute per importi superiori sarà consentita quando sarà possibile effettuare l’indicazione analitica dei mezzi di pagamento avvalendosi di operatori che rispettino le norme di settore sopra richiamate.
In ogni caso è sempre necessaria una attenta valutazione della rischiosità della fattispecie da parte del professionista poiché il circuito delle valute virtuali è di fatto scarsamente controllabile dalle autorità nazionali a ciò preposte e di conseguenza l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio. La discussione sul tema dunque è accesa, sarà trattata anche nel convegno del 29 novembre 2019 a Roma organizzato dalla Fondazione Nazionale del Notariato, dalla Commissione informatica del Consiglio Nazionale e dalla Notartel.