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Criptovalute: il Pacchetto Ue sulla finanza digitale alla prova del mercato

Il Pacchetto Ue sulla finanza digitale mira a favorire l’innovazione e le nuove tecnologie (Blockchain e DLT). Al mercato e al regime pilota previsto nell’ambito del pacchetto è riservato il compito di saggiare l’efficacia dei nuovi modelli rispetto agli obiettivi della finanza aperta e della strategia complessiva

Pubblicato il 08 Feb 2022

Valeria Falce

Jean Monnet Professor of EU Innovation Policy; Professor in Digital Transformation and AI Policy; Ordinario di diritto dell’economia nell’Università Europea di Roma e Direttore ICPC – Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

Lucia Marzialetti

ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre - Università Europea di Roma

Photo by Chronis Yan on Unsplash

La transizione digitale è al centro dell’autonomia strategica europea. Varie sono le azioni intraprese per attrezzare l’Europa al cambio di passo (“a Europe fit for the digital age”) con l’obiettivo di garantire che siano i cittadini europei a beneficiare dei maggiori vantaggi della nuova economia dei dati (“a UE economy that works for people”) [1].

Il Pacchetto sulla finanza digitale[2] si inserisce a pieno titolo in questa cornice, favorendo l’innovazione e le nuove tecnologie (Blockchain e Distributed Ledger), senza peraltro ignorare, ma anzi aggredendo, i rischi della finanza digitale.

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Finanza digitale, il ruolo chiave della proposta di Regolamento MiCA

A tal fine, la proposta di Regolamento MiCA (Markets in Crypto-asset Regulation)[3] gioca un ruolo chiave, definendo tanto i contorni dei mercati per le cripto-attività, quanto la “tokenizzazione” delle attività finanziarie tradizionali in funzione di un più ampio ricorso alla tecnologia DLT nei servizi finanziari. Oggetto della proposta sono insomma le cripto-attività non assimilabili a strumenti finanziari, depositi o depositi strutturati ai sensi della legislazione dell’UE in materia, nonché i token di moneta elettronica (art. 2). La proposta prevede anche norme e misure a tutela dei consumatori (art. 1, lett. d) per prevenire gli abusi di mercato e assicurare la trasparenza e la stabilità del mercato stesso.

Per partire col piede giusto nella creazione di un quadro comune per l’emissione e la fornitura di servizi relativi alle attività crypto-attività, la tecnica prescelta è quella dell’armonizzazione massima. La ragione è condivisibile. In assenza di norme uniformi applicabili ai servizi connessi ad attività crittografiche, si favorirebbe la frammentazione delle regole, si agevolerebbero forme di arbitraggio regolamentare, si ostacolerebbe la concorrenza insieme all’offerta di servizi transfrontalieri e, ultima analisi, si esporrebbero investitori e consumatori a rischi sostanziali.

L’impalcatura normativa

L’impalcatura normativa è coerente. Prevede regole ad ampio raggio, di organizzazione e di attività: dalla trasparenza agli obblighi di disclosure inerenti all’emissione e ammissione alle negoziazioni di crypto-asset; dalla autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi su crypto-asset, degli emittenti di asset-referenced token e degli emittenti di token moneta elettronica; alla gestione, organizzazione e governance degli emittenti di asset-referenced token, degli emittenti di token moneta elettronica e dei fornitori di servizi su crypto-asset; dalla protezione dei consumatori nelle diverse fasi della emissione, negoziazione, scambio e custodia di crypto-asset; alla prevenzione, infine, dei fenomeni di market abuse[4].

Le nuove regole saranno trasversalmente applicate, interessando sia i) gli emittenti di cripto-attività, in relazione agli obblighi uniformi in materia di trasparenza e di informativa in relazione all’emissione (pubblicazione del white paper e obblighi informativi a tutela sia degli investitori sia del mercato), nonché in punto di funzionamento, organizzazione e governance; sia ii) i fornitori di servizi per le cripto-attività in relazione al regime di autorizzazione, al funzionamento, all’organizzazione e alla governance degli stessi (art. 67 ss).

L’architettura che si va delineando, quindi, è a tutto tondo, mirando ad assicurare la certezza del diritto, il sostegno all’innovazione, la tutela dei consumatori, degli investitori e dell’integrità del mercato, nel rispetto della concorrenza e della stabilità finanziaria.

L’impatto del doppio binario sulla fornitura dei servizi connessi alle cripto-attività

Un punto, tra i molti, va da subito sottolineato. Per l’esercizio della fornitura di servizi per le cripto-attività la proposta prevede un regime differenziato[5], un doppio binario, in forza del quale gli incumbent saranno autorizzati “in via automatica” su base transfrontaliera[6].

Se le ragioni della scelta di policy sono ben chiare, rimane da vedere se il regime autorizzativo, per come congegnato, incentiverà gli operatori esistenti ad attrezzarsi “dall’interno” e in tempo utile per rispondere alle sfide della finanza aperta o se li indurrà a concludere partnership strategiche, esternalizzando servizi e attività, con ricadute e implicazioni tutte da esplorare in chiave sistemica. In ogni caso, sarà interessante accertare, con il medesimo angolo prospettico, l’impatto del doppio binario sulla fornitura dei servizi connessi alle cripto-attività, allo stato non specificamente regolati.

Conclusioni

Il banco di prova non sarà governato dal legislatore europeo, ma dal mercato e dal regime pilota previsto nell’ambito del Pacchetto. A questo, infatti, è riservato il compito di saggiare l’efficacia dei nuovi modelli rispetto agli obiettivi della finanza aperta e della strategia europea, valutando azioni e reazioni da parte delle imprese e delle startup che si affacciano al mercato, monitorando l’efficacia delle norme rispetto alla tutela degli investitori ed alla prevenzione e gestione dei rischi di stabilità finanziaria e di politica monetaria che potrebbero derivare da un ampio uso di crypto-asset e soluzioni basate su DLT.

*Questo articolo è parte della rubrica “Innovation Policy: Quo vadis?” a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

Note

  1. Fra queste si ricordano in particolare l’Agenda Europea 2019-2024; la nuova strategia per la sicurezza informatica (The EU’s Cybersecurity Strategy for the Digital Decade); la strategia globale per la cooperazione in materia digitale (Global Digital Cooperation Strategy) e le iniziative rientranti nel quadro delle relazioni bilaterali con paesi terzi e contesti multilaterali; l’azione di sostegno alla trasformazione digitale delle economie in via di sviluppo (Digital4Development Hub); il Libro Bianco sull’Intelligenza Artificiale; il Digital Services and Markets Act package; la proposta di Regolamento New Competition Tool; la Comunicazione sulla strategia europea per i dati (Data Act); il programma NextGenerationEU; il Digital Compass. Da ultimo, la proposta Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial intelligence act) and amending certain union legislative acts, presentato come «the first ever legal framework on AI, which addresses the risks of AI and positions Europe to play a leading role globally» e che mira a istituire un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso dell’intelligenza artificiale in conformità ai valori dell’Unione.
  2. Si v. https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/11/24/digital-finance-package-council-reaches-agreement-on-mica-and-dora/ per maggiori informazioni.
  3. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11053-2020-INIT/en/pdf; https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f69f89bb-fe54-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
  4. In sintesi, il titolo I contiene l’oggetto, l’ambito di applicazione e le definizioni. Il titolo II disciplina l’offerta e la commercializzazione al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica. Ai titoli III e IV è affidata la disciplina dell’emissione di cripto-attività: il titolo III è rivolta agli emittenti di token collegati ad attività, il titolo IV è rivolto agli emittenti di token di moneta elettronica. Entrambi contengono la disciplina in punto di autorizzazione, approvazione del White Paper da parte delle autorità nazionali competenti, obblighi, requisiti e sottoposizione a vigilanza da parte nella Autorità nazionali ed Europee. Il titolo V contiene quindi le disposizioni relative all’autorizzazione e alle condizioni operative dei fornitori di servizi per le cripto-attività. Il titolo VI introduce divieti e obblighi per prevenire gli abusi di mercato riguardanti le cripto- attività. Il titolo VII fornisce informazioni dettagliate sui poteri delle autorità nazionali competenti, dell’ABE e dell’ESMA. Ai titoli VIII e IX sono, infine, contenute le disposizioni che attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, le disposizioni transitorie e finali.
  5. Ai sensi degli artt. 3 e 67 e ss. della proposta MiCAR, sono “servizi per le cripto-attività”: la custodia delle cripto-attività, la gestione delle piattaforme di negoziazione delle cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con una moneta fiduciaria o altre cripto-attività, l’esecuzione di ordini, il collocamento di cripto-attività, la ricezione e trasmissione di ordini per conto di terzi e la consulenza sulle cripto-attività, l’acquisizione di fornitori di servizi per le cripto-attività, si cercherà di rispondere ad alcuni interrogativi e criticità che tale regolamentazione può porre. a beneficio delle imprese soggette alla legislazione UE in materia di servizi finanziari, degli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e delle imprese autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE a prestare uno o più servizi di investimento, quali definiti in tale direttiva, simili ai servizi per le cripto-attività che intendono fornire.
  6. La vigilanza sarà posta in capo alle Autorità Nazionali Competenti (ANC) degli Stati Membri individuati sulla base del criterio geografico della sede legale dell’ente che presta il servizio di emissione o fornitura di servizi per le cripto-attività. Ciascuno Stato Membro (art. 81) dovrà, quindi, designare le autorità competenti incaricate a livello nazionale di svolgere le funzioni e i compiti previsti dal regolamento. Si attendono a livello nazionale i criteri di riparto per l’attribuzione della competenza fra le diverse Autority del mercato. Tutte le ANC così individuate saranno quindi chiamate a cooperare fra loro. All’ESMA, all’EBA ed alla Commissione il ruolo di coordinare la vigilanza, nei rispettivi profili di supervisory ed enforcement.

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