tra bitcoin e digital euro

Criptovalute, in campo Paypal e gli Stati: ecco perché sta per cambiare tutto

L’annuncio di PayPal volto a supportare i Bitcoin, gli sviluppi di iniziative private sul fronte dei global stablecoin (Libra 2.0), l’attenzione del legislatore Ue al mercato dei criptoasset e quello delle banche centrali per le CBDC (Central Bank Digital Currency): un’analisi degli scenari nel settore delle valute digitali

Pubblicato il 02 Nov 2020

Roberto Garavaglia

Innovative Payments and blockchain Strategic Advisor

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Il mondo delle criptovalute e, in generale, quello delle valute digitali è in grande fermento. Da una lettura delle notizie diffuse nel corso dell’ultimo mese, si evince come il processo di digitalizzazione della moneta, da sempre allineato al progresso della società e alle sue evoluzioni tecnologiche, stia manifestandosi in tutta la sua forza.

Indispensabile è, quindi, aver contezza di quanto stia realmente accadendo, e saper puntare rapidamente sugli obiettivi che si devono focalizzare.

Con tale spirito vogliamo quindi condividere con il lettore alcune riflessioni utili partendo dagli eventi più recenti:

  • l’annuncio di PayPal volto a supportare alcune fra le più popolari criptovalute (fra cui i Bitcoin),
  • gli sviluppi di diverse iniziative private sul fronte dei global stablecoin (una su tutte, Libra 2.0),
  • l’attenzione del legislatore europeo al mercato dei criptoasset e
  • l’interesse delle banche centrali — fra cui quello manifestato dall’Eurosistema — sulle CBDC (Central Bank Digital Currency).

Il valore di una criptovaluta

È lecito a questo punto chiedersi quale possa essere il Fair Value del Bitcoin, o meglio, di quali valori si componga? Valore come riserva di valore e valore intrinseco come mezzo di scambio sono, probabilmente, gli elementi più corretti da analizzare.

Partiamo dal primo. La volatilità di una criptovaluta come il Bitcoin, se posta in relazione al più tradizionale bene rifugio, ossia l’oro, rende gli investimenti in questa criptomoneta assai più rischiosi. L’oro, per giunta, ha costruito la propria reputazione di bene rifugio in migliaia di anni ed è proprio in virtù di tale “anzianità reputazionale” che può trovarsi una delle spiegazioni al successo di questa pietra preziosa.

Difficile, quindi, pensare seriamente ai Bitcoin come nuovo “bene rifugio” — almeno per il momento —, mentre tutt’altro che improbabile potrebbe essere laddove si tratti di asset tradizionali tokenizzati. Ci si riferisce in questo caso ai cc.dd. Asset-referenced Token (di cui tratteremo anche più avanti in questo articolo), rappresentativi di diritti su asset, scambiati tra parti diverse e adottati nel contesto tecnologico reso possibile dalla blockchain per creare un nuovo canale di scambio. Laddove rappresentano titoli finanziari, ciò rende ampliabile il loro mercato, ne aumenta la liquidità e consente loro una gestione più sicura rispetto a sistemi centralizzati.

Veniamo ora alla seconda componente del Fair Value di una criptovaluta: il valore come mezzo di scambio nella compravendita di beni e servizi e nelle transazioni commerciali, ossia il valore intrinsecamente legato alla possibilità (o opportunità) di essere impiegato come mezzo di trasferimento della moneta in una moderna economia. Tale valore deve fare i conti con — almeno — i seguenti aspetti: diffusione della rete di accettazione e sicurezza (quest’ultima sia reale sia percepita).

Per entrami i punti, la diffusione come strumento di pagamento contempla necessariamente il riconoscimento di alcuni elementi qualitativi e distintivi, fra i quali giova ricordare, il valore liberatorio delle transazioni, la semplicità di utilizzo, la velocità.

L’annuncio di PayPal e l’impatto sul mercato delle criptovalute

Vediamo ora quale potrebbe essere l’impatto sul Fair Value di una criptovaluta (e, in debita proporzione, l’impatto sul suo valore di mercato), dipeso dalla volontà di PayPal, annunciata il 22 ottobre scorso, di supportare Bitcoin et similia, consentendone l’impiego come fonte di finanziamento per il commercio digitale presso i suoi 26 milioni di merchant.

Con l’annuncio della scorsa settimana, il gigante di Palo Alto dichiara che permetterà ai propri clienti (inizialmente solo statunitensi) di impiegare fondi in criptovaluta per sussidiare il valore monetario dei conti del debitore. Il trasferimento di fondi fra il conto PayPal del pagatore e quello del beneficiario avviene quindi in moneta a corso legale (o moneta fiat) e pertanto ha, a tutti gli effetti, il valore liberatorio previsto per tali valute. Ciò significa che, a differenza di quanto non avviene con i Bitcoin, la transazione di pagamento in moneta fiat ha il potere di estinguere le obbligazioni pecuniarie tra pagatore e beneficiario[1], ossia è tale da estinguere qualunque debito che il detentore di detta moneta vanti nei confronti di un terzo, tramite la sua cessione e la sua accettazione come mezzo di pagamento.

In relazione alla semplicità di impiego e alla velocità, è opportuno citare l’accordo che PayPal ha fatto con Paxos, un operatore autorizzato nello Stato di New York nel 2015 a operare nel mercato delle criptovalute come exchange & wallet provider, ai sensi dell’autorizzazione nota con il termine “BitLicense”.

Il wallet di criptovalute Paxos, verrà (con ogni probabilità) acceduto automaticamente da PayPal, abilitando il “pagamento” della ricarica del conto del pagatore, nel momento in cui si vorrà acquistare un bene o un servizio da un esercizio commerciale convenzionato da PayPal. In pratica è come se PayPal si comportasse alla stregua di un grande merchant che “vende” (al proprio utente) il valore monetario atto a sussidiare il conto del debitore, accettando di essere pagata in criptovaluta. Di fatto, tale operazione (come è facile intuire), mitiga alcune difficoltà che impattano la user experience di un pagamento effettuato in Bitcoin.

Per quanto concerne la sicurezza, la volatilità di prezzo tipica delle criptovalute non stabilizzate[2], è “assorbita” da PayPal stessa, la quale — di fatto — provvede a convertire da criptovaluta a moneta fiat all’atto del pagamento disposto dal pagatore, l’ammontare equivalente al prezzo di vendita. In tale modo, il merchant convenzionato con PayPal è messo al riparo dal rischio di fluttuazione delle criptovalute, incassando valori monetari rappresentativi di una valuta a corso legale, inizialmente costituita dal dollaro US.

L’insieme di queste considerazioni se, da un lato, porta a ritenere che la componente del Fair Value di un criptovaluta riferita al suo impiego come mezzo di pagamento, sia avvantaggiata, dall’altro non deve escludersi un effetto, comunque distorsivo del mercato, dipeso da una posizione dominante di PayPal che potrebbe condurre, almeno in teoria, a scenari monopsonisti.

Stable coin: definizione, impiego e utilità

Passiamo ora ad analizzare il secondo argomento che ci sembra utile porre in evidenza, con riferimento in particolare alle iniziative private, prima fra tutte Libra 2.0, che riguardano gli stable coin.

Una definizione di stable coin

Secondo la proposta di regolamento europeo diffusa dalla Commissione il 20 settembre 2020, nota con il nome di “Mi.Ca. Regulation[3], è possibile definire uno stable coin ricorrendo a due differenti classificazioni:

  • Asset-referenced Token;
  • E-money Token.

Con Asset-referenced Token ci si riferisce a un tipo di cryptoasset[4] che si propone di mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di diverse valute fiat che hanno corso legale, di una o più commodity, di uno o più cryptoasset o di una combinazione di tali asset.

Con E-money Token, invece, la proposta di Regolamento europeo Mi.Ca., indica un tipo di cryptoasset il cui scopo principale è quello di essere utilizzato come mezzo di scambio e che mira a mantenere un valore stabile facendo riferimento al valore di una valuta fiat che ha corso legale. In sostanza è come se venisse tokenizzata la moneta elettronica[5] in una sola e unica valuta (escludendo l’adozione di multi-valute).

Nel caso di Libra 2.0, le principali differenze che rinvengono confrontando la prima proposta diffusa nel mese di giugno dello scorso anno, sono proprio relative alla composizione della riserva gestita dalla Libra Association che sembrerebbe porsi a metà strada fra un Asset-referenced Token, laddove i collaterali sono rappresentati da singole valute a corso legale, e un E-money Token.

L’utilità degli stable coin

Per comprendere efficacemente l’utilità degli stable coin nell’utilizzo corrente che se ne potrebbe fare, è necessario soffermarsi su alcune considerazioni che afferiscono all’ambito di impiego di una comune moneta fiat.

Una transazione in moneta a corso legale non è mai “legata” al rispetto della regola che ne governa la validità mentre la transazione stessa si compie e ci si deve sempre fidare della controparte. Ne consegue che il rispetto della regola non è insito nel meccanismo di funzionamento, bensì nella soggezione alla legge.

Grazie all’adozione di smart contract[6] eseguiti su una blockchain è possibile effettuare scambi in stable coin (usati come mezzo di pagamento avente un valore stabile), conferendo alla moneta tokenizzata oggetto del trasferimento la caratteristica della programmabilità. L’esecuzione di una transazione in stable coin, quindi, può essere vincolata a un set di regole predefinite e “cablate” all’interno del token che determinano come (o dove) può essere usata la fiat money rappresentata dal token stesso.

Inoltre, gli stable coin consentono una frazionabilità delle fonti di liquidità; usati come mezzo di pagamento, le transazioni con questo token consentono di attingere da più fonti di liquidità e inviare il pagamento a diversi beneficiari, garantendo l’atomicità della transazione stessa.

Infine, sotto il profilo della verificabilità e tracciabilità, tutte le transazioni effettuate mediante queste tipologie di token su una blockchain, permettono di mantenere una traccia immutabile degli scambi avvenuti tramite la moneta fiat rappresentata su un registro distribuito verificabile da terze parti.

L’impiego degli stable coin

Seppur con diversi gradi di apertura e flessibilità, gli stable coin permetterebbero lo sviluppo di una “valuta di scopo” adottabile in ambiti assicurativi, welfare, donazioni, finanziamenti pubblici (solo per citare alcuni esempi).

Il trasferimento di liquidità mediante l’impiego di moneta fiat tokenizzata consentirebbe ai fondi di non essere necessariamente trasferiti (da pagatore a beneficiario) in quanto tali, ma semplicemente come rappresentazione digitale dell’importo equivalente scambiato sotto forma di IOU digitale; “I Owe You”, che liberamente tradotto in italiano suonerebbe come un “pagherò” o, come spesso chi scrive è solito dire, un “criptopagherò”.

L’IOU digitale trasferito su blockchain sfrutta la programmabilità offerta dagli smart contract, con ciò abilitando, ad esempio, la creazione di prodotti finanziari e assicurativi digitali che potrebbero rappresentare una garanzia per la portata a termine di una transazione commerciale, economica, finanziaria.

Potrebbero essere stabilite delle regole che garantiscono il pagamento a fronte di un particolare servizio o bene forniti, ad esempio un acquisto di azioni o obbligazioni con clausole di regolamento già programmate nell’asset.

Lo sviluppo delle CBDC (Central Bank Digital Currency)

Veniamo infine a trattare il tema delle Central Bank Digital Currency e di quali siano i principali sviluppi attualmente in corso (si veda per un maggior dettaglio anche i seguenti articoli a firma dello stesso autore pubblicati su AgendaDigitale.eu a gennaio 2019: “Banche centrali e monete virtuali/blockchain: i progetti e i vantaggi”, “Monete elettroniche, criptovalute, banche centrali: i principi cardine per capire”).

Una definizione di CBDC

Possiamo definire la CBDC come una forma digitale di moneta fiat esistente, emessa dalle banche centrali e destinata ad avere corso legale, potenzialmente disponibile per tutti i tipi di pagamenti e implementabile su diverse piattaforme tecnologiche.

Ad alto livello è possibile definire l’emissione di CBDC come un deposito di valore digitalizzato, che assolva anche le funzioni di mezzo di scambio, emesso da una banca centrale. L’uso delle CBDC introduce un nuovo meccanismo digitale per il regolamento in tempo reale tra individui ed entità. Tali valute digitali sono intercambiabili in rapporto 1:1 con altre forme di denaro (come le banconote, le monete e i depositi bancari) e possono essere emesse in forma alternativa, sostituibili con una valuta fiat detenuta in deposito da una banca centrale e pagabile su richiesta al proprietario.

Le CBDC possono altresì essere emesse come nuova forma di offerta di moneta, in aggiunta all’emissione tradizionale della banca centrale.

Gli scopi delle CBDC

Uno degli scopi principali di una CBDC è quello di ampliare l’accesso alle passività della banca centrale (come le banconote e le monete) in forma digitale. Oltre ad ampliare tale accesso, un sistema CBDC deve essere progettato per assolvere appieno i requisiti di massima funzionalità nel rispetto della neutralità tecnologica.

Una CBDC con lo status di moneta a corso legale potrebbe garantire che tutti gli utenti abbiano, in linea di principio, accesso a un mezzo di pagamento facile ed economico. In tal senso, potrebbe parimenti assicurare che il pubblico rimanga in grado di utilizzare il denaro della banca centrale nel caso in cui l’uso del contante diminuisca. Sebbene il contante sia ancora un mezzo di pagamento molto diffuso (soprattutto nell’area euro), i segnali di un possibile futuro declino nell’uso del contante potrebbero rappresentare un catalizzatore per accelerare gli sforzi delle banche centrali nel comparto delle CBDC.

L’emissione di una Central Bank Digital Currency potrebbe, ovviamente, avere implicazioni di vasta portata per il sistema finanziario che devono essere attentamente valutate. Potrebbe modificare il modo in cui la politica monetaria viene condotta e trasmessa all’economia reale e sarebbe tale da influenzare il ruolo del settore bancario, dell’intermediazione creditizia e del finanziamento.

Digital euro: l’annuncio della BCE del 2 ottobre 2020

Sulla base — anche — delle considerazioni che abbiamo riassunto più sopra, il 2 ottobre 2020 la Banca Centrale Europea ha diffuso un report con cui ha annunciato il progetto noto con il nome “Digital euro” e il 12 ottobre, ha avviato una consultazione pubblica cui tutti i cittadini possono contribuire.

La previsione dell’Eurotower è quella di decidere entro il 2021, anche all’esito della consultazione pubblica, se avviare un progetto di euro-CBDC.

Il supporto di BIS (Banca dei Regolamenti Internazionali) ai progetti di CBDC

Il 9 ottobre 2020, esattamente una settimana dopo l’annuncio della BCE, la BIS (Banca dei Regolamenti Internazionali)[7], in collaborazione con un gruppo di banche centrali, ha pubblicato un nuovo rapporto che delinea i principi fondamentali che le monete digitali delle banche centrali dovranno soddisfare per allinearsi agli obiettivi di politica pubblica.

Il report intitolato “Central bank digital currencies: foundational principles and core features” (Le monete digitali delle banche centrali: principi fondamentali e caratteristiche principali), affronta il tema della fattibilità delle CBDC disponibili al pubblico, al fine di aiutare le banche a raggiungere i loro obiettivi di politica pubblica, illustrandone i principi e le caratteristiche principali.

Questo report è il primo di una serie di nuove pubblicazioni che saranno prodotte dalla BIS, congiuntamente alle banche centrali, su questioni correlate all’emissione di CBDC.

Italia e Germania in pole position sul fronte Central Bank Digital Currency

Concludiamo questo articolo non senza ricordare che il nostro paese, insieme alla Germania, ha dimostrato di prestare grande attenzione al tema CDBC, accompagnando (se non anticipando) la proposta della BCE.

Il 31 ottobre 2019, l’Associazione delle Banche Tedesche (per la Germania) e il 18 giugno 2020, l’ABI (per l’Italia), hanno diffuso due position paper nei quali sono delineati i principali criteri su cui dovrebbero basarsi i progetti di Central Bank Digital Currency. Rileva osservare, tuttavia, che a differenza di quanto sembra non emergere dal report del 2 ottobre 2020 dell’Eurosistema, entrami gli Stati membri, per il tramite delle rispettive associazioni bancarie, hanno incluso ed enfatizzato la programmabilità dell’Euro Digitale, come una tra le caratteristiche peculiare che la nuova moneta digitale dovrebbe implementare.

Tra i casi d’uso per una euro-CBDC che l’ABI, ad esempio, ha indicato nel proprio documento, compaiono la trasmissione di valore peer-to-peer, in modo da agevolare anche logiche di scambio tra persona e macchina e tra macchina e macchina, e la possibilità di consentire il regolamento delle transazioni transfrontaliere peer-to-peer, attenuando il rischio di tasso di interesse, di cambio e di controparte.

Per l’ABI, inoltre, è importante promuovere, grazie alla caratteristica di programmabilità che queste monete digitali dovrebbero avere, l’esecuzione di scambi al verificarsi di condizioni predefinite, riducendo in definitiva processi di carattere amministrativo.

_______________________________________________________________________________

  1. In Italia il valore ‘liberatorio’ del pagamento in moneta a corso legale è stabilito dall’art. 1277 c.c.
  2. Si definiscono tali i cc.dd stable coin.
  3. La proposta del nuovo regolamento Mi.Ca. prevede una riclassificazione delle definizioni di token e l’inquadramento in diversi regimi di vigilanza sia per i soggetti impegnati nell’emissione di cryptoasset, sia per gli operatori che eserciscono servizi di custodia, trading, offerta e scambio di cryptoasset.
  4. Con cryptoasset la proposta di Regolamento Mi.Ca. intende una rappresentazione digitale di un valore o di diritti che possono essere elettronicamente trasferiti o conservati usando una tecnologia DLT o similari.
  5. Nell’Unione Europea la moneta elettronica è definita nella direttiva 2009/110/CE, altresì nota come “EMD2” o “Seconda direttiva sulla moneta elettronica”.
  6. Possiamo definire come smart contract un sistema che rende l’esecuzione di un contratto “automatica”; il rispetto delle regole è insito nel meccanismo di funzionamento, non nella soggezione alla legge e la fiducia è riposta nel codice del programma.
  7. La Banca dei Regolamenti Internazionali è un’organizzazione internazionale fondata nel 1930 (è la più antica istituzione finanziaria internazionale) con sede sociale a Basilea

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